Dipartimento per l'Università,
l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la
Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E
COREUTICA
Ufficio III - Piazza J.F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma
Ai Direttori e ai Presidenti delle Accademie di Belle Arti,
dei Conservatori di Musica, delle Accademie Nazionali di Danza e di
Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche
LORO SEDI
e p. c.
Agli Istituti Musicali Pareggiati
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali:
Flc Cgil, Cisl Università,Confsal Snals,
Uil Rua,Unione Artisti Unams
LORO SEDI
OGGETTO:
cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale - anno accademico 2014-2015.
Come ogni anno tramite la presente nota vengono fornite le indicazioni operative circa modalità e tempistica delle cessazioni e dei trattenimenti in servizio del personale docente, amministrativo e tecnico delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l'a.a. 2014/2015.
Coerentemente con quanto disposto dalla citata normativa, si
richiamano i requisiti vigenti per l'anno 2014, per l'accesso alle
due tipologie di trattamento pensionistico ivi previste:
- pensione di vecchiaia: il
personale AFAM sia maschile che femminile, dovrà aver compiuto
66 anni e 3 mesi di età entro il 31 ottobre 2014 e
maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; si specifica che
tale personale, fatto salvo l'eventuale accoglimento della domanda
di trattenimento in servizio secondo le modalità precisate
nell'apposito paragrafo, sarà collocato a riposo
d'ufficio. Si fa, altresì, presente ai sensi dell'art. 59
c. 9 della legge n. 449/1997, potrà,essere collocato a riposo, su
apposita domanda dell'interessato, il personale che maturerà il
predetto requisito anagrafico tra il 1° novembre e il 31 dicembre
2014;
- pensione anticipata: il
personale AFAM dovrà necessariamente aver maturato, entro
il 31 dicembre 2014, 41 anni e 6 mesi di anzianità
contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi,
per gli uomini e ciò con esclusione di qualsiasi arrotondamento.
Appare doveroso evidenziare che per l'accesso alla pensione
anticipata non sono previsti requisiti anagrafici minimi; tuttavia,
per i dipendenti con meno di 62 anni di età, il trattamento
pensionistico subirà una penalizzazione (art.24 c. 10 del D.L. n.
201/2011 così come modificato dall'art. 6 c. 2 quater del D.L. 29
dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n.
14).
Come chiarito nell'analoga nota degli anni precedenti, la nuova
disciplina previdenziale non si applica al personale che ha
maturato, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico previsti dalla previgente
normativa, e ciò vale con riferimento alla pensione di vecchiaia
che alla pensione di anzianità dalla stessa normativa previste. A
tale proposito si richiama l'attenzione sulla circostanza
che, come già precisato nella circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica 8 marzo 2012, n. 2, ed oggi autorevolmente
ribadito dall'art. 2 c.4 del decreto legge
n.101/2013, convertito nella legge n.125/2013, tale personale rimane obbligatoriamente
soggetto al precedente regime di accesso e di decorrenza del
trattamento pensionistico e non può, neppure su opzione, essere
assoggettato alla nuova normativa, fatto salvo, in caso di
trattenimento in servizio, il calcolo della quota di
contributi maturata dal 2012 in avanti con il sistema
contributivo pro rata.
Appare, quindi, opportuno puntualizzare i requisiti previsti dalla
precedente normativa per l'accesso al trattamento
pensionistico:
Per espressa disposizione dell'art. 24, comma
14D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i requisiti
previsti dalla previgente normativa continuano a trovare
applicazione per le donne che optano per la pensione liquidata con
il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 c. 9 della Legge n.
243/2004, che prevede il requisito anagrafico di 57 anni e 3
mesi di età (per adeguamento agli incrementi di speranza di vita,
applicabile ai sensi del comma 12 della norma da ultimo citata)
congiunto con un requisito di contribuzione minima di 35 anni; tali
lavoratrici, che rientrano nella "finestra" dell'art. 1 c. 21 della
Legge 14 settembre 2011, n. 148, devono aver maturato i predetti
requisiti entro il 31 dicembre 2013 per poter accedere al
trattamento pensionistico a decorrere dal 1° novembre 2014.
Si specifica che per l'a.a. 2014/15, le domande di cessazione e di
trattenimento in servizio dovranno essere presentate entro e non
oltre il 28 febbraio 2014.
La nuova disciplina previdenziale non ha disposto l'abrogazione
né dell'art. 72 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto
2008, n. 133, né dell'art. 9, c. 31, del D.L. 78/2010, convertito
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122: pertanto, i trattenimenti in
servizio continueranno a costituire oggetto di concessione da parte
dell'istituzione di appartenenza e il trattamento retributivo da
essi derivante dovrà essere scontato dalle nuove assunzioni a tempo
indeterminato, in considerazione del fatto che l'istituto del
trattenimento in servizio viene assimilato ad una nuova
assunzione.
Per l'a.a. 2014/2015 possono presentare domanda di trattenimento
in servizio:
La valutazione dei presupposti del trattenimento in servizio è
demandata al Consiglio di Amministrazione - previo motivato parere
del Consiglio Accademico per il personale docente - che
accoglierà o rigetterà le istanze degli interessati con proprie
deliberazioni, supportate da idonee motivazioni espresse in
dettaglio, che dovranno essere comunicate agli interessati. Il
rifiuto della domanda di trattenimento in servizio, con le relative
motivazioni, dovrà essere comunicato per iscritto agli
interessati.
Le SS.LL., pertanto, sono tenute a convocare gli organi in
questione e a concludere la procedura entro il 28 marzo
2014.
Sempre nell'ambito del trattenimento in servizio, si conferma
l'applicazione dell'art. 509 c. 3 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297,
concernente la possibilità di essere trattenuti in servizio fino al
70° anno di età per il raggiungimento del minimo della pensione (20
anni); si conferma, invece, l'inapplicabilità del comma 2 del
predetto articolo, essendo venuto meno il concetto di massima
anzianità contributiva a seguito dell'entrata in vigore della nuova
normativa pensionistica.
Tutte le deliberazioni concernenti i trattenimenti in servizio
dovranno essere inviate allo scrivente non oltre i tre giorni
successivi alla riunione del Consiglio di
Amministrazione.
Si ribadisce che, come definitivamente chiarito dall'art. 2 comma 5 decreto legge n.101/2013,
convertito nella legge n.125/2013 il personale che avrà
compiuto il 65° anno di età entro il 31 ottobre 2014 ed è in
possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico
secondo la vecchia normativa per averli maturati entro il 31
dicembre 2011, sarà collocato a riposo d'ufficio ove non presenti
istanza di trattenimento in servizio, Si conferma, altresì,
che non potranno essere accolte le istanze di trattenimento in
servizio del personale che ha già maturato entro il 31 dicembre
2011 la massima anzianità contributiva prevista dalla precedente
normativa (40 anni), e che entro la data del 31.10.2014 consegua
anche il requisito anagrafico del compimento dei 65 anni di
età .
Per quanto attiene, infine, alla possibilità di risolvere unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano conseguito l'anzianità contributiva massima di 40 anni entro il 31 dicembre 2011, (art. 72 c. 11 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/2008 e modificato dal D.L. n. 78/09, convertito dalla Legge n. 102/2009), si rappresenta che, nel caso in cui si intenda avvalersi di tale facoltà, il Direttore amministrativo, entro il 28 febbraio 2014, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'elenco di coloro hanno raggiunto tale anzianità al 31 dicembre 2011. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi in cui sia già intervenuto il relativo provvedimento. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale amministrativo e tecnico, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il 28 marzo 2014, supportandola con motivazioni congrue ed oggettive. Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente all'1.11.2014, data di inizio dell'a.a. 2014/2015, e dovrà essere notificato agli interessati entro e non oltre il 30 aprile 2014, in considerazione del prescritto preavviso semestrale.
Per i dipendenti che, invece, maturano i requisiti a decorrere
dal 1° gennaio 2014, tenuto conto che l'applicabilità della
normativa concernente la risoluzione del rapporto di lavoro è stata
estesa agli anni 2012, 2013 e 2014 dall'art. 1 c. 16 del D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, il requisito contributivo è attualizzato agli anni di
anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto
alla pensione anticipata: 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e
6 mesi per gli uomini. L'elenco del personale che maturerà i
predetti requisiti entro il 31 ottobre 2014 dovrà essere fornito
dal Direttore amministrativo al Consiglio di Amministrazione e al
Consiglio Accademico, sempre entro la medesima data del 28
febbraio 2014
La risoluzione del rapporto di lavoro non potrà essere esercitata
nei confronti di coloro che hanno meno di 62 anni di età e per i
quali operano le penalizzazioni previste dall'art. 24 c. 10 del
D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 6 c. 2 quater del
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio
2012, n. 14. In relazione a quest'ultima modifica legislativa si
evidenzia che le riduzioni percentuali dei trattamenti
pensionistici non trovano applicazione ai soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017 qualora
l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione
effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione dal lavoro ad
essa equiparati, ai sensi dell'art. 6 c. 2 quater del D.L. 29
dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n.
14, che per comodità di consultazione si riporta nella parte di
interesse: "…i periodi di astensione obbligatoria per maternità,
per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per
malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la
donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'art. 8,
comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n.219, e per i congedi
parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n,151nonchè per i congedi e i
permessi concessi ai sensi dell'art.33 della legge 5 febbraio 1992,
n.104."
Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle
di trattenimento in servizio oltre il limite di età e quelle di
trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il
personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento
del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n.
331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere
presentate all'istituzione di titolarità entro e non oltre
il 28 febbraio 2014;
resta inteso che tutte le domande presentate valgono, per gli
effetti, dal 1° novembre 2014. Nella domanda di cessazione deve essere
contenuta una dichiarazione dell'interessato circa la volontà di
cessare comunque o di permanere in servizio qualora venga accertata
l'eventuale mancanza dei requisiti per accedere al trattamento
pensionistico.
La eventuale rinuncia alle domande di cessazione e di
trattenimento in servizio è consentita esclusivamente entro la data
del 7 marzo 2014.
Le domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate
all'INPS gestione ex INPDAPavvalendosi
esclusivamente della modalità telematica di invio, ai sensi della
circolare n.131 del 19/11/2012 del detto Istituto
previdenziale.
Per comodità vengono di seguito
indicate le modalità di invio individuate dalla circolare in
questione:
Si ribadisce che ai fini della procedibilità della domanda di
accesso al trattamento pensionistico è necessario che la
presentazione dell'istanza all'ente previdenziale avvenga secondo
le dette modalità, rimanendo esclusa qualsiasi altra modalità,
segnatamente la proposizione della domanda in forma cartacea. In
considerazione delle presumibili difficoltà legate a tali nuove
procedure si rinnova l'invito espresso nella nota MIUR -Afam del
6/2/2013 prot. N.1294 a prestare la massima collaborazione e a
curare la tempestiva diffusione delle nuove regole.
Entro il 20 marzo
2014 le istituzioni dovranno accertare la
sussistenza del diritto al trattamento pensionistico del proprio
personale e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale
diritto ai dimissionari interessati.
L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende
avvenuta alla data del 28 marzo
2014 senza emissione di un atto formale
Dal 31 marzo al 11 aprile
2014, attraverso il collegamento al sito riservato,
sarà effettuato l'inserimento al sistema informatico dei nominativi
di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che
continueranno a prestare servizio oltre il limite di età a
decorrere dall'1.11.2014.
Si rinnova l'invito degli anni
precedenti a verificare accuratamente la situazione anagrafica e
contributiva del personale dipendente per individuare con certezza
il momento di maturazione dei requisiti che, come più volte
ribadito, comporterà l'applicazione della previgente o dell'attuale
normativa. Si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima
sollecitudine all'evasione delle pratiche di computo, riscatto,
ricongiunzione presentate dal personale.
Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente
correlati ai successivi adempimenti procedurali per la mobilità del
personale e per la copertura dei posti vacanti, invitando le SS.LL.
a dare la massima diffusione alla presente.
IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to PROF. MARCO MANCINI