VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'articolo 36, comma 1, come modificato dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172 recante: «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014;
RITENUTO di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 6162 del 27 giugno 2014
ADOTTA
il seguente regolamento
Articolo 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo
36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e
successive modificazioni, le modalità di ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Restano ferme
le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad
alcune delle predette scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di
studio aventi valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per le professioni dell'area sanitaria, di cui agli articoli da 34
a 46 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive
modificazioni;
c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
e) per area, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi
clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola
ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, supplemento ordinario
n. 176, o di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, da emanare ai sensi del citato articolo 20, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive
modificazioni;
f) per tipologia di scuola, lo specifico tipo di corso di
specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica,
chirurgica e dei servizi di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, o
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare
ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;
g) per settori scientifico-disciplinari di riferimento della
tipologia di scuola, uno o più settori scientifico-disciplinari
specifici della figura professionale propria del corso di
specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto
la voce "discipline specifiche della tipologia della scuola" nel
citato decreto 1° agosto 2005 o nel successivo decreto attuativo
del citato articolo 20, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;
h) per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1;
i) per Commissione, la Commissione nazionale di cui all'articolo
4.
Articolo 2
Ammissione alla scuola
1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami
bandito entro il 28 febbraio di ciascun anno con decreto del
Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo
35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. Al concorso
possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data
anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a
pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine
fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Nel
bando sono indicati i posti disponibili presso ciascuna scuola, i
temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, gli esami
fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in relazione a
ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i criteri di
assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario,
la durata e le modalità di svolgimento e di correzione della prova
d'esame. Il bando disciplina, altresì, le modalità
relative alla scelta della sede universitaria da parte del
candidato al fine della successiva iscrizione in relazione alla
posizione nella graduatoria nazionale, in modo da garantire ai
candidati la possibilità di concorrere all'accesso fino a due
tipologie di scuole di specializzazione per ciascuna area, nonché
le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle
modalità di somministrazione dei quesiti e di correzione degli
stessi necessarie a garantirne l'affidabilità, la trasparenza e
l'uniformità.
2. La prova d'esame, per ogni tipologia di scuola, si svolge non
prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata
della documentazione prevista dal bando, è presentata per via
telematica al Ministero nei tempi e con le modalità previste nel
bando stesso. Ciascun candidato è tenuto al versamento di un
contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel
bando.
4. In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno
venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del
competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica
le sedi e l'orario di svolgimento della prova d'esame.
Articolo 3
Prova d'esame
1. La prova d'esame si svolge telematicamente ed è identica a
livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola.
Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110
quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili
risposte, ed è divisa in due parti. La prima parte è comune a tutte
le tipologie di scuola e viene svolta in unica data e medesimo
orario, in più sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70 quesiti
su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e
chirurgia. Il bando può prevedere un punteggio minimo per il
superamento della prima parte. La seconda parte comprende 40
quesiti, con particolare riferimento alla valutazione, nell'ambito
di scenari predefiniti, di dati clinici, diagnostici e analitici,
di cui 30 quesiti comuni a tutte le tipologie di scuola
appartenenti alla medesima area e 10 quesiti specifici per ciascuna
tipologia di scuola. Essa è svolta in una o più sedi, nella stessa
data e allo stesso orario per tutte le scuole appartenenti alla
medesima area.
2. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 è affidata al
Ministero, che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata
competenza in materia, individuati nel rispetto dei princìpi di
imparzialità e trasparenza e tenuti al più rigoroso rispetto del
segreto d'ufficio.
3. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte della prova e
dei 30 quesiti di area della seconda parte della prova determina
l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0
per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni risposta errata. La
valutazione dei 10 quesiti di ciascuna tipologia di scuola della
seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio
di +2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e
di -0,60 per ogni risposta errata.
4. Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la
consultazione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la
detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o
telematici, pena l'esclusione dal concorso.
5. Il Ministero provvede all'organizzazione delle prove di esame
nonché al supporto organizzativo e tecnico della Commissione di cui
all'articolo 4 e assicura la presenza, presso ogni sede in cui si
svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito
di assicurare il corretto svolgimento delle prove.
Articolo 4
Commissione nazionale
1. Con decreto del Ministro è costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale, tenuta al più rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'articolo 5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero.
Articolo 5
Valutazione dei titoli di studio e graduatoria
1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli fino a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13 punti per il curriculum degli studi. I punti che il singolo candidato può ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli studi sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) Voto di laurea - fino a 2 punti:
b) Curriculum - fino a 13 punti
b.1) Media aritmetica complessiva dei voti degli esami sostenuti - fino a 5 punti. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:
b.2) Punti per voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici - fino a 5 punti. I punti sono assegnati sulla base del voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti la tipologia di scuola di specializzazione per la quale si concorre, individuati, per ciascuna tipologia di scuola, in numero non superiore a cinque. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:
b.3) Altri titoli - fino a 3 punti. I titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione per un periodo minimo di un anno. I punti vengono attribuiti come segue:
2. Il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna
tipologia di scuola. Salve le riserve di posti previste
dall'articolo 757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive
modificazioni, sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro
che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano
collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale
sulla base del punteggio complessivo riportato. Al fine di
consentire la formazione e lo scorrimento della graduatoria
nazionale, il candidato, nella domanda di partecipazione al
concorso, indica in ordine di preferenza le sedi universitarie per
le quali intende concorrere. Le graduatorie sono rese pubbliche dal
Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento delle prove. In caso di
parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il
maggior punteggio complessivo nella prova di esame, quindi il
candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella seconda parte
della prova di esame relativa ai quesiti specifici di ciascuna
tipologia di scuola, in caso di ulteriore parità, il candidato con
minore età anagrafica. In caso di rinuncia, mancata
immatricolazione secondo le modalità indicate dal bando o mancato
superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per
l'inizio delle attività didattiche ai sensi del comma 3, subentra
il candidato che segue nella graduatoria, fermo restando che, tra i
candidati ammessi alle scuole di specializzazione, è precluso lo
scambio di sede.
3. Con il decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di
formazione specialistica è indicata la data di inizio delle
attività didattiche delle scuole di specializzazione.
4. Le università sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai
contratti di formazione specialistica finanziati con risorse
statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse
derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati,
nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono
accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello
nazionale. I contratti sono attivati purché i finanziamenti siano
comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il
relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla
base della graduatoria di cui al comma 2. Le università assicurano
il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di
specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse
finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
Articolo 6
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172.
Articolo 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento si applica ai concorsi per l'accesso
alle scuole di specializzazione banditi successivamente alla sua
entrata in vigore.
2. In sede di prima attuazione del presente regolamento, il
termine del 28 febbraio di cui all'articolo 2, comma 2, è fissato
al 31 luglio 2014. Le relative prove di esame si svolgono entro il
31 ottobre 2014.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini