Decreto Direttoriale
1 luglio 2014
n. 2216
Bando per la diffusione della Cultura Scientifica 2014
IL DIRETTORE
GENERALE
VISTA la Legge 14 luglio 2008 n. 121 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008 n.
85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244" con la quale, tra
l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero
dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, siano trasferite al
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 6 agosto 2008 "Ricognizione, in via
amministrativa delle strutture trasferite al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
121;
VISTO il D.P.R. del 20 gennaio 2009, n. 17,
"Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca";
VISTO il D.M. 27 luglio 2009
"Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale dell'Amministrazione centrale" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante
"Iniziative per la diffusione della cultura scientifica"
così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a
favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle
Istituzioni impegnate nella diffusione della cultura
tecnico-scientifica (di seguito definita "legge 113/91");
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 della medesima
legge 113/91 delimita gli interventi all'ambito delle scienze
matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;
CONSIDERATO che la legge 113/91 comprende tre
strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie
finalità: "contributi annuali per attività coerenti con le finalità
della presente legge", "finanziamento triennale destinato al
funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni,
consorzi"; "promozione e stipula di accordi e intese con altre
amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e
privati";
VISTO il DD 369/ric del 26 giugno 2012 con il
quale è stato adottato il bando per la concessione dei contributi
per i tre strumenti previsti dalla legge 113/91, ed in particolare
il "finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti,
strutture scientifiche, fondazioni, consorzi" relativo al periodo
2012-2014, i "contributi annuali per attività coerenti con le
finalità della presente legge" e la "promozione e stipula di
accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università,
altri enti pubblici e privati" relativamente all'esercizio
finanziario 2012;
VISTO il DM 4 giugno 2013, n. 430, registrato
alla Corte dei Conti il 25 luglio 2013, reg. 11, fg. 75, istitutivo
della Tabella Triennale per il periodo 2012-2014;
CONSIDERATO pertanto che non sussiste la
necessità di provvedere alla revisione della tabella triennale
2012-2014;
VISTO il decreto n. 972 del 25 novembre 2013,
registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2014 foglio 88, con
il quale il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, ai
sensi dell'articolo 2-bis della richiamata legge n. 113/91, ha
proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l'anno
2013 (pari Euro 10.243.068) tra i predetti strumenti di
intervento;
- - Euro 6.500.000 per il finanziamento dell'annualità 2013 degli
enti inseriti nella Tabella Triennale di cui al DM 4 giugno 2013
n.430;
- - Euro 1.720.000 per accordi e intese ai sensi dell'art. 1,
comma 4, della legge 113/91;
- - Euro 2.000.000, di cui 1.300.000 dedicato alle scuole, per i
contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della legge
113/91;
- - Euro 23.068 per le spese annuali di funzionamento e
monitoraggio del CTS, cui all'articolo 2-quater della legge
113/91.
CONSIDERATO che con il citato decreto n. 972
del 25 novembre 2013 è stata ritenuta l'opportunità di gestire la
quota dedicata ai contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter
della legge 113/91 (per un importo non inferiore a 1,3 milioni di
euro) secondo il meccanismo dei "challenge prizes",
prevedendo il riconoscimento di premi fissi ai progetti di maggiore
portata innovativa, semplificando complesse procedure di
rendicontazione ed erogazione;
CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 2-ter
della richiamata legge 113/91 rimanda ad un bando annuale per la
definizione delle modalità e dei criteri per la concessione dei
contributi annuali ivi previsti, eventualmente individuando
tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far
convergere le singole iniziative;
RITENUTO di procedere alla definizione, in un
unico provvedimento, delle regole e delle modalità per la
concessione di contributi annuali previsti dalla legge 113/91, e
per il finanziamento degli accordi e delle intese di cui
all'articolo 1, comma 4, della stessa legge;
DECRETA
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito operativo
- 1) Il presente Decreto definisce le regole e le modalità per la
presentazione delle domande, e la relativa valutazione, finalizzate
alla concessione dei contributi previsti dalla legge 113/91, ed in
particolare per i seguenti strumenti di intervento ivi previsti:
- a) contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-quater;
- b) accordi e intese ai sensi dell'art. 1, comma 4.
- 2) In coerenza con quanto previsto all'articolo 1 della legge
113/91, la concessione dei contributi previsti dal presente Decreto
è finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura
tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche,
fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di
contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente
patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in
Italia.
- 3) In particolare, le domande per la concessione dei contributi
disciplinati dal presente Decreto debbono riguardare una o più
delle seguenti finalità:
- a) riorganizzazione e potenziamento delle Istituzioni impegnate
nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella
valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse
storico, nonché favorire l'attivazione di nuove Istituzioni e
città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio
nazionale;
- b) promozione della ricognizione sistematica delle
testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate
nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le
ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
- c) incentivazione, anche mediante la collaborazione con le
università e altre Istituzioni italiane e straniere, delle attività
di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la
gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che
ci si propone di potenziare o di istituire;
- d) sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle
metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia
della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove
tecnologie;
- e) promozione dell'informazione e della divulgazione
scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e
internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative
espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
- f) promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di
ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei
laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole
con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo
della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa
consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per
la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della
società.
Articolo 2
Soggetti ammissibili
- 1. Possono presentare le domande per la concessione dei
contributi previsti per gli interventi di cui all'articolo 1 del
presente decreto, e secondo le regole e le modalità di cui ai
successivi articoli, Istituzioni Scolastiche e soggetti pubblici o
privati, diversi dalle Istituzioni Scolastiche, aventi sede in
Italia, che hanno, tra i propri fini, la diffusione della cultura
tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale
conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di
formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei
cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e
della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle
nuove tecnologie multimediali.
- 2. Con riferimento ai singoli strumenti di intervento, il
presente decreto precisa, nei Titoli e relativi articoli, gli
specifici requisiti dei soggetti ammissibili alla presentazione
delle domande.
TITOLO 2
CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ
DELLA LEGGE N. 113/91 E DESTINATI
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Articolo 3
Requisiti dei soggetti
- 1. Le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado possono
presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo
articolo 15, domanda per la concessione di contributi per la
realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura
scientifica coerente con le finalità di cui all'articolo 1 del
presente Decreto.
- 2. Ogni istituzione scolastica può presentare fino ad un
massimo di tre proposte individuali, e può partecipare fino ad un
massimo di cinque congiuntamente ad altri istituti scolastici e/o
soggetti pubblici e privati. Oltre tali limiti il MIUR invita il
soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorsi i quali
provvederà d'ufficio all'esclusione delle proposte eccedenti
secondo la data e l'ora della presentazione della domanda.
- 3. Nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di più
istituti scolastici e/o soggetti pubblici o privati, fermo quanto
previsto ai precedenti commi, dovrà essere presentato da un unico
soggetto qualificato come "capofila", che in ogni caso dovrà essere
rappresentato da un'istituzione scolastica e che sarà referente nei
confronti del MIUR e curerà l'esatto adempimento di tutte le
attività previste dai successivi articoli.
- 4. Nel caso previsto dal precedente comma 3, le attività
previste dal progetto dovranno essere realizzate prevalentemente
dalle Istituzioni Scolastiche.
Articolo 4
Progetti ammissibili
- 1. I progetti dovranno essere redatti secondo le disposizioni
degli articoli del presente titolo e dovranno avere un valore
minimo di Euro 20.000 e massimo di Euro 50.000 e una durata non
superiore a 12 mesi. I progetti potranno riguardare attività da
realizzare o anche già realizzate, ma in ogni caso non
anteriori al 1° gennaio 2013. A seguito della valutazione, curata
dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi del successivo articolo
6, il MIUR riconoscerà un contribuito una tantum in misura pari al
100 per cento del valore riconosciuto ammissibile.
- 2. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:
- a) finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto
all'articolo 1 del presente decreto;
- b) indicazione puntuale delle attività previste e del piano di
sviluppo temporale delle stesse, indicando le modalità di utilizzo
delle risorse disponibili (strumenti scientifici, informatici e
multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), e di
coinvolgimento degli studenti;
- c) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini
di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, e di
collegamento con il mondo della ricerca e della produzione;
- d) innovatività nelle metodologie e tecnologie didattiche
dedicate alla diffusione della cultura scientifica;
- e) descrizione delle metodologie utilizzate per la
divulgazione.
- 3. I progetti le cui attività di diffusione della cultura
scientifica sono svolte su più luoghi della Regione o fuori
territorio regionale in cui hanno la sede i soggetti partecipanti
sono valutati favorevolmente. Sono altresì privilegiati i progetti
che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie
e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura
scientifica, che abbiano una valenza di sistema e che possano
considerarsi come progetti "pilota" da utilizzare successivamente a
livello nazionale. Sono tenuti in particolare considerazione i
progetti realizzati in partenariato internazionale.
Articolo 5
Risorse finanziarie e modalità di
erogazione
- 1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Titolo,
il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi Euro
1.300.000, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 972 del 25 novembre
2013.
- 2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria
finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste
al precedente comma 1 del presente articolo.
- 3. Il trasferimento di risorse è disposto in un'unica
soluzione, e in favore del proponente o del "capofila",
successivamente alla adozione del decreto direttoriale di
ammissione al finanziamento, e nel termine dei successivi 45
giorni.
- 4. Il proponente, o il "capofila", dovrà presentare, entro 90
giorni dalla chiusura delle attività, una relazione
tecnico-scientifica che dimostri l'avvenuta realizzazione delle
attività previste ed il perseguimento degli obiettivi indicati nel
progetto, nonché le modalità di utilizzo del contributo erogato dal
MIUR.
- 5. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento
conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di
rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto
del finanziamento.
Articolo 6
Criteri di valutazione
- 1. La selezione dei progetti è curata dal Comitato
Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge
113/91.
- 2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati
al successivo comma 3, assicurando l'uniformità di giudizio e di
applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità
idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a
disposizione.
- 3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve
fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla
data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei
seguenti elementi, riferiti alle attività previste nel progetto,
assegnando i relativi punteggi:
- a) Qualità scientifica/tecnica del progetto (max 20
punti);
- b) Coinvolgimento in collaborazione di altre scuole o enti
esterni, anche in funzione di un miglior collegamento con il mondo
della ricerca e della produzione (max 20 punti);
- c) Qualità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse
disponibili ai proponenti (strumenti scientifici, informatici e
multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), ed effettivo
coinvolgimento degli studenti (max 10 punti);
- d) Capacità di acquisizione di altre risorse esterne, in
particolare europee (max 5 punti);
- e) Potenzialità di trasferimento delle metodologie e dei
progetti ad altre scuole ed enti (max 5 punti).
- 4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano
conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti
rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti
delle risorse complessive disponibili.
- 5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto
Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono
tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle
relative motivazioni.
TITOLO 3
CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ
DELLA LEGGE N. 113/91 E DESTINATI
A SOGGETTI DIVERSI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Articolo 7
Requisiti dei soggetti
- 1. I soggetti diversi dalle Istituzioni Scolastiche, come
definiti all'articolo 2, comma 1, possono presentare, secondo i
termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, domanda per
la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di
diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di
cui all'articolo 1 del presente Decreto.
- 2. Ciascuno dei soggetti può presentare fino ad un massimo di
tre proposte individuali e partecipare fino ad un massimo di cinque
congiuntamente ad altri soggetti. Oltre tali limiti il MIUR invita
il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorso i
quali provvederà d'ufficio all'esclusione delle proposte eccedenti
secondo la data e l'ora della presentazione della domanda.
- 3. Nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di più
soggetti, fermo quanto stabilito nei precedenti commi, dovrà essere
presentato da un unico soggetto qualificato come "capofila", che
sarà referente, nei confronti del MIUR, e curerà l'esatto
adempimento di tutte le attività previste dai successivi
articoli.
Articolo 8
Progetti ammissibili
- 1. I progetti presentati dovranno avere un costo minimo di Euro
20.000 e un costo massimo di Euro 100.000, ed avere una durata non
superiore ai 12 mesi. Il progetto non potrà in alcun caso fare
riferimento ad attività realizzate anteriormente al 1 gennaio
2013.
- 2. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:
- a) finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto
all'articolo 1 del presente decreto;
- c) indicazione puntuale delle attività previste e del piano di
sviluppo temporale delle stesse;
- c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi preventivati
per la realizzazione del progetto e dell'utilizzo dei contributi
richiesti;
- d) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini
di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di
coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e
privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a
livello nazionale e internazionale;
- e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto,
costi preventivati e utilizzo/specifico impatto dei
contributi;
- f) innovatività delle attività progettuali previste
- g) descrizione delle metodologie utilizzate per la
divulgazione.
- 3. I progetti presentati da orti botanici, musei naturalistici
o storico - scientifici, civici e universitari, pubblici o privati,
e da strutture con analoghe finalità, dovranno evidenziare
l'obiettivo di promuovere un miglior coordinamento tra gli stessi,
mirando alla costituzione di reti integrate, anche
istituzionalmente, a lungo termine, nonché di favorire l'attuazione
di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale
per la gestione di musei e delle città della scienza, anche
mediante la collaborazione con le università, gli Enti di Ricerca e
altre Istituzioni italiane e straniere.
Articolo 9
Risorse finanziarie e modalità di
erogazione
- 1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Titolo,
il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi Euro
700.000, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 972 del 25 novembre
2013.
- 2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria
finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste
al comma 1 del presente articolo.
- 3. I contributi sono attribuiti nella misura dell'80% dei costi
giudicati ammissibili e il relativo trasferimento di risorse è
disposto, in favore del proponente o del "capofila", secondo le
seguenti modalità:
- a) una prima erogazione in misura dell'80% del contributo
approvato successivamente alla adozione del decreto direttoriale di
approvazione del progetto, e nel termine dei successivi 45
giorni;
- b) il saldo sarà erogato successivamente alla approvazione dei
rendiconti scientifici e finanziari che il proponente, o il
"capofila", dovrà presentare, insieme con la documentazione
attestante l'intero importo dei costi ammissibili, entro 90 giorni
dalla chiusura delle attività.
- 4. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento
conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di
rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto
del finanziamento.
Articolo 10
Criteri di valutazione
- 1. La selezione sui progetti è curata dal Comitato
Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge
113/91.
- 2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati
al successivo comma 3, assicurando l'uniformità di giudizio e di
applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità
idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a
disposizione.
- 3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve
fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla
data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei
seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:
- a) qualità del progetto, in termini di competenze coinvolte, di
risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della
cultura scientifica su più ambiti territoriali, di capacità di
attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali a
progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o
internazionale, di fattibilità sia tecnica sia finanziaria (max 30
punti);
- b) qualità dei proponenti, in termini di competenze,
esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni
a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali,
capacità di autofinanziamento del progetto (max 20 punti);
- c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento
alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della
cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).
- 4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano
conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti
rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti
delle risorse complessive disponibili.
- 5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto
Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono
tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle
relative motivazioni.
TITOLO 4
PROMOZIONE E STIPULA DI ACCORDI E INTESE CON ALTRE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, UNIVERSITÀ, ALTRI ENTI PUBBLICI E
PRIVATI
Articolo 11
Requisiti dei soggetti
- 1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente Decreto,
nonché altre Amministrazioni dello Stato, Università, Enti pubblici
e privati, possono presentare, secondo i termini e le modalità di
cui al successivo articolo 15, proposte per la stipula di accordi e
intese finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi
della legge n. 113/91.
- 2. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 può partecipare
fino a un massimo di tre proposte di accordi e intese. Oltre tali
limiti il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci
giorni, decorsi i quali provvederà d'ufficio all'esclusione delle
proposte eccedenti secondo la data e l'ora della presentazione
della domanda.
Articolo 12
Accordi e intese ammissibili
- 1. Gli accordi e le intese debbono prevedere un costo minimo di
Euro 200.000 e un costo massimo di uro 1.000.000 , e debbono avere
una durata non superiore ai 24 mesi. L'accordo e l'intesa non potrà
in alcun caso fare riferimento ad attività realizzate anteriormente
al 1 gennaio 2013.
- 2. Le proposte debbono evidenziare, i seguenti elementi:
- a) finalità e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto
previsto all'articolo 1 del presente decreto;
- b) indicazione puntuale delle attività previste per ciascuna
parte dell'accordo/intesa e del piano di sviluppo temporale delle
stesse;
- c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi
complessivamente preventivati e dell'utilizzo dei contributi
richiesti per la realizzazione del progetto;
- d) descrizione analitica dei risultati previsti, in particolare
in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di
coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e
privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a
livello nazionale e internazionale;
- e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e
costi complessivamente preventivati;
- f) innovatività delle attività progettuali previste.
Articolo 13
Risorse finanziarie e modalità di
erogazione
- 1. Per il finanziamento degli accordi e intese di cui al
presente Titolo, il MIUR mette a disposizione risorse complessive
pari a Euro 1.720.000, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 972
dell'25 novembre 2013.
- 2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria
finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste
al comma 1 del presente articolo.
- 3. Nell'ambito dell'accordo e dell'intesa il MIUR interviene a
sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili, nella misura
dell'80% e il relativo trasferimento di risorse è definito in sede
di accordo e intesa.
- 4. L'accordo e l'intesa, inoltre, conterrà specifiche
disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e
monitoraggio degli interventi specifici oggetto del finanziamento,
nonché l'indicazione di un soggetto responsabile del coordinamento
delle attività che dovrà anche curare la predisposizione unitaria
delle relazioni tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni dei
costi sostenuti.
Articolo 14
Criteri di valutazione
- 1. La selezione sulle proposte, è curata dal Comitato
Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge
113/91.
- 2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati
al successivo comma 3, assicurando l'uniformità di giudizio e di
applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità
idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a
disposizione.
- 3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve
fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla
data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei
seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:
- a) qualità sovra-regionale, nazionale o internazionale della
proposta, in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile
e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica
su più ambiti territoriali, di collegamento funzionale a
progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o
internazionale, di fattibilità tecnica e finanziaria, con
particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi esposti
(max 30 punti)
- b) qualità dei soggetti proponenti, in termini di competenze,
esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni
a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali (max
20 punti);
- c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento
alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della
cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).
- 4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano
conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti
rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti
delle risorse complessive disponibili.
- 5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto
Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono
tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle
relative motivazioni.
TITOLO 5
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Termini e modalità di presentazione delle
domande
- 1. Le domande di cui al presente Decreto dovranno essere
compilate a partire dal 14 luglio 2014 e trasmesse entro e
non oltre le ore 16.00 del 10 settembre 2014 utilizzando
il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio
.
- 2. Al medesimo indirizzo, sotto la voce "Supporto->Lista
iniziative", sono disponibili le guide per l'utilizzo del servizio
e il fac-simile delle domande.
- 3. La domanda può essere compilata e trasmessa da un qualunque
utente registrato nel sistema, non necessariamente dal
firmatario.
- 4. Dopo aver trasmesso la domanda è necessario perfezionarla
con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o
suo delegato, entro i successivi 7 giorni dalla chiusura del
Bando.
- 5. Se anche uno solo dei firmatari non dispone di firma
digitale è necessario stampare la domanda, apporvi la tradizionale
firma autografa ed inviarla, nello stesso termine, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Dipartimento per
l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e
per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo
Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV - Piazzale J. F. Kennedy, 20 -
00144 ROMA. La relativa busta deve recare gli estremi
identificativi del Decreto e indicare l'articolo 2-ter della legge
113/91 o, nel caso di intese e accordi, l'articolo 1 comma 4 della
legge 113/91.
- 6. Le domande relative al Titolo 4 devono essere firmate da
tutti i soggetti partecipanti mentre le domande relative ai Titoli
2 e 3 esclusivamente dal soggetto capofila.
- 7. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR
esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle
assegnazioni di cui al presente decreto.
- 8. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su
richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la
documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
Articolo 16
Informazioni
- 1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto è
il Dott. Antonio Di Donato, Direzione Generale per il Coordinamento
e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV. Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tel.
06-97727909.
- 2. Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la
documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it.
- 3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR
via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bandodcs2013@miur.it