DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura
ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto
del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il decreto in data 29 settembre
1994 con il quale il "Centro studi di terapia
familiare e relazionale" è stato abilitato ad istituire e ad
attivare nella sede principale di Roma e nelle sedi
periferiche di Prato, Torino, Catania e Bari, corsi di formazione
in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18
febbraio 1989, n. 56;
VISTO il decreto in data 25 maggio 2001 con il
quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato
l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso
provvedimento dell'ordinamento adottato dal "Centro studi di
terapia familiare e relazionale" di Roma, Prato, Torino, Catania e
Bari;
VISTO il decreto in data 16 ottobre 2001 di
autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Pescara e
di Urbinoi;
VISTO il decreto in data 21 ottobre 2004 di
autorizzazione al trasferimento delle sedi di Roma e Prato;
VISTO il decreto in data 15 gennaio 2007 di
autorizzazione al trasferimento della sede di Roma;
VISTO il decreto in data 10 marzo 2008 di
autorizzazione al trasferimento della sede di Torino;
VISTO il decreto in data 26 giugno 2009 di
autorizzazione al trasferimento della sede di Bari;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede
principale di Roma - IEFCoS da Via Lovanio, 11, piano primo - int.
4 a Via Lovanio, 11, piano secondo - int. 5;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6
febbraio 2014;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del
14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio
2014;
D E C R E T A :
Art. 1- Il "Centro studi di terapia familiare e relazionale" abilitato con decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi " di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la sede di Roma - IEFCoS da Via Lovanio, 11, piano primo - int. 4 a Via Lovanio, 11, piano secondo - int. 5.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI