Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 n. 528
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2014 n. 178

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a.2014/2015

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi  ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) e l'articolo 4, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e, in particolare, l'articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'articolo 6-ter, che dispone che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine, tra gli altri, al personale sanitario infermieristico, socio-sanitario, tecnico e della riabilitazione, ai fini della programmazione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli accessi ai corsi di diploma di laurea e ai corsi di diploma universitario;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, afferente alle "Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n.119, attinente alla "Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270";

VISTO l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

VISTO l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione   dello  straniero,  a   norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTE le disposizioni interministeriali in data 24 marzo 2014 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'a.a. 2014-2015;

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014-2015, previsto dalle predette disposizioni;

VISTO il decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2014-2015 e, in particolare, l'articolo 7;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero della Salute in data 15 maggio 2014 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale;

TENUTO CONTO che al riguardo la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha reso il previsto Accordo formale in data 12 giugno 2014;

CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264 del 1999;

VISTO il potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei con espresso riferimento  ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264 del 1999;

VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, reso con delibera presidenziale n. 11 del 27 giugno 2014;

TENUTO conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art.3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999;

RITENUTO, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di accogliere per ogni singola professione l'offerta formativa definita dalle Università, qualora risulti a livello nazionale inferiore al fabbisogno professionale e di ridurre, altresì, la stessa offerta qualora risulti superiore al fabbisogno nazionale, anche con riferimento agli sbocchi occupazionali di ogni singola professione.

RITENUTO di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

RITENUTO, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2014-2015 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

 

D E C R E T A:

Art.1

1. Per l'anno accademico 2014-2015, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 39 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

Classe SNT/1
Corsi di laurea in

Infermieristica

n.

15.701

Ostetricia

n.

926

Infermieristica pediatrica

n.

298

 

Classe SNT/2
Corsi di laurea in

 

 

Podologia

n.

130

Fisioterapia

n.

2.198

Logopedia

n.

687

Ortottica e Assistenza Oftalmologica

n.

257

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva

n.

333

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica

n.

308

Terapia occupazionale

n.

254

Educazione professionale

n.

667

Classe SNT/3
Corsi di laurea in

 

 

Tecniche audiometriche

n.

60

Tecniche di laboratorio biomedico

n.

959

Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

n.

1.007

Tecniche di neurofisiopatologia

n.

120

Tecniche ortopediche

n.

141

Tecniche audioprotesiche

n.

258

Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

n.

188

Igiene Dentale

n.

677

Dietistica

n.

402

 

Classe SNT/4
Corsi di laurea in

 

 

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

n.

731

Assistenza sanitaria

n.

276

 

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 24 marzo 2014 citate in premessa.

 

Art.2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni del 24 marzo 2014.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1 luglio 2014

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini