Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 19 marzo 2014 n. 1013

Misure compensative per l'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento dell'area sanitaria-art.3 del DPCM 26.7.2011

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, e in particolare l'articolo 4, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali;

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2011, in attuazione della suddetta disposizione, e in particolare l'articolo 3, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i criteri in base ai quali effettuare un percorso di formazione compensativa in caso di punteggio, attribuito ad esito della valutazione del titolo, inferiore a 12 punti ma superiore a 6 punti;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell'adunanza del 5 dicembre 2012, in ordine alla definizione dei percorsi per espletare le misure compensative di cui all'articolo 3 del predetto D.P.C.M.;

VISTO il parere espresso in merito dall'Osservatorio Nazionale delle professioni sanitarie in data 6 dicembre 2012;

TENUTO CONTO che è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), espresso in data 14 ottobre 2013, sulle suddette misure compensative;

SENTITA la Conferenza permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia, che ha espresso, in data 24 ottobre 2013, parere favorevole all'attivazione dei percorsi formativi necessari per effettuare le misure compensative e ai criteri individuati ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.C.M.;

RITENUTO necessario, pertanto, indicare i criteri per l'espletamento delle misure compensative, per consentire alle Università l'avvio dei percorsi formativi necessari per il conseguimento della piena equivalenza del titolo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 42/1999;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 26 luglio 2011, sono approvati i criteri di cui al seguente prospetto, per consentire, presso le Università sedi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, l'espletamento delle misure compensative ai fini dell'equivalenza dei titoli prevista dall'art. 4, comma 2 della legge del 26 febbraio 1999, n. 42:

 

Punteggio di cui all'allegato A del DPCM 26 luglio 2011

Percorso di compensazione formativa

Note

Ulteriori disposizioni

da 6,01 a 7,99 punti

A. Percorso formativo teorico-pratico da svolgersi presso le Università per complessivi 120 CFU più esame finale, consistente nella dissertazione di un argomento teorico pratico

I 120 CFU devono comprendere almeno 90 CFU nelle discipline di base e caratterizzanti dei singoli corsi.

Obbligo di frequenza pari almeno al 70%

Annualmente devono essere conseguiti almeno 30 CFU, pena la decadenza dalla possibilità di proseguire il percorso compensativo

da 8 a 9,99 punti

B. Percorso formativo teorico-pratico da svolgersi presso le Università per complessivi 90 CFU più esame finale, consistente nella dissertazione di un argomento teorico pratico

I 90 CFU devono comprendere almeno 70 CFU nelle discipline di base e caratterizzanti dei singoli corsi.

Obbligo di frequenza pari almeno al 70%

Annualmente devono essere conseguiti almeno 30 CFU, pena la decadenza dalla possibilità di proseguire il percorso compensativo

da 10 a 11,99 punti

C. Percorso formativo teorico-pratico da svolgersi presso le Università per complessivi 60 CFU, più esame finale consistente nella dissertazione di un argomento teorico pratico

I 60 CFU devono comprendere almeno 50 CFU nelle discipline di base e caratterizzanti dei singoli corsi.

Obbligo di frequenza pari almeno al 70%

Annualmente devono essere conseguiti almeno 30 CFU, pena la decadenza dalla possibilità di proseguire il percorso compensativo.

 

Art. 2

Le Università consentiranno agli interessati la frequenza dei percorsi formativi in sovrannumero, entro il limite massimo del 10% dei posti attribuiti annualmente agli analoghi corsi di laurea dell'area sanitaria, abilitanti per gli stessi profili professionali, già attivati nelle singole sedi e, comunque, per un numero di almeno cinque soggetti per ogni corso di studio.

Roma, 19 marzo 2014

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Daniele Livon