Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 217
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2014 n. 76

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 2014/2015

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare l'art. 39, comma 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, n. 11 e comma 5;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTI i decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree magistrali a ciclo unico;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a. a. 2014-15";

VISTE le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, e successivi aggiornamenti;

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014-2015, riferito alle predette disposizioni;

VISTO il potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei, con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

RITENUTO di non procedere per l'anno accademico 2014-2015 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, al fine di assicurare l'adeguato inizio delle attività didattiche dei corsi di laurea;

RITENUTO di determinare per l'anno accademico 2014-2015 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le Università;

 

DECRETA:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2014-2015 i posti per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, sono determinati a livello nazionale in n. 7.621 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 18 maggio 2011 citate in premessa.

Art.2

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale sulle modalità citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.


Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 7 marzo 2014

IL MINISTRO
f.to Stefania Giannini