Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 19 marzo 2014, protocollo n.7300

Misure compensative per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi D.P.C.M. del 26 luglio 2011, emanato in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca

Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario
Ufficio II

Protocollo: n.7300
Roma, 19 marzo 2014

Ai Rettori degli Atenei sedi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie
Al Presidente della CRUI
Al Presidente della Conferenza
permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia
Al Presidente del CUN
Al Ministero della Salute
Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

LORO SEDI

Oggetto: Misure compensative per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi D.P.C.M. del 26 luglio 2011, emanato in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Con riferimento alla normativa indicata in oggetto, e in ossequio a quanto emerso nelle riunioni della Conferenza dei Servizi prevista dal D.P.C.M. 26 luglio 2011, si informano le SS. LL. che sono stati definiti i criteri finalizzati a consentire l'espletamento delle misure compensative ai soggetti che non hanno ottenuto, a seguito della valutazione dell'esperienza professionale posseduta e del titolo conseguito in passato, il punteggio necessario per il pieno riconoscimento, da parte del Ministero della Salute, dell'equivalenza ai fini dell'esercizio professionale.
Pertanto, questa Amministrazione, come indicato dall'art. 3 del sopracitato D.P.C.M., acquisiti i pareri del CUN, dell'Osservatorio Nazionale delle professioni sanitarie, della CRUI e della Conferenza dei Direttori delle strutture di Medicina e Chirurgia, ritiene che, per l'individuazione delle suddette misure compensative da parte di codesti Atenei, debbano essere tenuti in considerazione i criteri generali approvati con il provvedimento che si allega, differenziati tenendo conto del diverso punteggio assegnato all'esito della procedura di riconoscimento dell'equivalenza, prevista dalla normativa in oggetto.

Le Università individueranno, nel rispetto dei criteri indicati nel citato decreto, gli insegnamenti e i CFU che dovranno essere conseguiti, nell'ambito del percorso di compensazione formativa, dai soggetti in possesso del decreto di riconoscimento "condizionato" emesso dal competente Ministero della Salute, facendo riferimento ai percorsi già attivati presso le singole sedi delle attuali lauree di ogni specifico profilo professionale dell'area sanitaria, ed in particolare alle attività formative di base e caratterizzanti degli ordinamenti delle suddette lauree, di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009 (G.U. n. 119 del 25 maggio 2009).

Come precisato nel decreto che si allega, le Università consentiranno agli interessati la frequenza dei percorsi formativi in sovrannumero, entro il limite massimo del 10% dei posti attribuiti annualmente agli analoghi corsi di laurea dell'area sanitaria, abilitanti per gli stessi profili professionali, già attivati nelle singole sedi e, comunque, per un numero di almeno cinque soggetti per ogni corso di studio.
Come emerso in sede di Conferenza dei Servizi, si chiede, altresì, al competente Ministero della Salute, di invitare le Regioni a definire d'intesa con le Università del territorio in sede di comitato di coordinamento regionale, in caso di presenza di un numero di soggetti eccedenti il limite massimo sopraindicato, criteri uniformi ai fini della individuazione dell'ordine di priorità dei soggetti da ammettere a misura compensativa.

Qualora invece la numerosità dei soggetti da ammettere ai corsi sia contenuta entro la soglia del 10% dei posti attribuiti annualmente agli analoghi corsi di laurea dell'area sanitaria, sarà cura degli atenei assicurarne la relativa frequenza a tutti coloro in possesso dei requisiti minimi di punteggio previsti (almeno 6,01 punti). 

Si precisa che gli oneri relativi al percorso formativo saranno interamente a carico dei singoli interessati e che gli Atenei dovranno attestare l'avvenuto superamento dell'esame finale a completamento del percorso integrativo svolto, a seguito del quale soltanto potrà avere validità l'equivalenza ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo (art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 26 luglio 2011). A tal fine si raccomanda agli Atenei di applicare una tassazione uniforme ed equa almeno a livello regionale.

Si sottolinea, infine, che l'accesso alla formazione post-base, alle lauree magistrali ed ai Master universitari, è comunque subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 26 luglio 2011).

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Daniele Livon