Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per
l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio
Universitario
Ufficio II
Ai Rettori degli Atenei sedi dei corsi di laurea delle
professioni sanitarie
Al Presidente della CRUI
Al Presidente della Conferenza
permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia
Al Presidente del CUN
Al Ministero della Salute
Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio Sanitario Nazionale
LORO SEDI
Con riferimento alla normativa indicata in oggetto, e in
ossequio a quanto emerso nelle riunioni della Conferenza dei
Servizi prevista dal D.P.C.M. 26 luglio 2011, si informano le SS.
LL. che sono stati definiti i criteri finalizzati a consentire
l'espletamento delle misure compensative ai soggetti che non hanno
ottenuto, a seguito della valutazione dell'esperienza professionale
posseduta e del titolo conseguito in passato, il punteggio
necessario per il pieno riconoscimento, da parte del Ministero
della Salute, dell'equivalenza ai fini dell'esercizio
professionale.
Pertanto, questa Amministrazione, come indicato dall'art. 3 del
sopracitato D.P.C.M., acquisiti i pareri del CUN, dell'Osservatorio
Nazionale delle professioni sanitarie, della CRUI e della
Conferenza dei Direttori delle strutture di Medicina e Chirurgia,
ritiene che, per l'individuazione delle suddette misure
compensative da parte di codesti Atenei, debbano essere tenuti in
considerazione i criteri generali approvati con il provvedimento
che si allega, differenziati tenendo conto del diverso punteggio
assegnato all'esito della procedura di riconoscimento
dell'equivalenza, prevista dalla normativa in oggetto.
Le Università individueranno, nel rispetto dei criteri indicati
nel citato decreto, gli insegnamenti e i CFU che dovranno essere
conseguiti, nell'ambito del percorso di compensazione formativa,
dai soggetti in possesso del decreto di riconoscimento
"condizionato" emesso dal competente Ministero della Salute,
facendo riferimento ai percorsi già attivati presso le singole sedi
delle attuali lauree di ogni specifico profilo professionale
dell'area sanitaria, ed in particolare alle attività formative di
base e caratterizzanti degli ordinamenti delle suddette lauree, di
cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009 (G.U. n. 119 del
25 maggio 2009).
Come precisato nel decreto che si allega, le Università
consentiranno agli interessati la frequenza dei percorsi formativi
in sovrannumero, entro il limite massimo del 10% dei posti
attribuiti annualmente agli analoghi corsi di laurea dell'area
sanitaria, abilitanti per gli stessi profili professionali, già
attivati nelle singole sedi e, comunque, per un numero di almeno
cinque soggetti per ogni corso di studio.
Come emerso in sede di Conferenza dei Servizi, si chiede, altresì,
al competente Ministero della Salute, di invitare le Regioni a
definire d'intesa con le Università del territorio in sede di
comitato di coordinamento regionale, in caso di presenza di un
numero di soggetti eccedenti il limite massimo sopraindicato,
criteri uniformi ai fini della individuazione dell'ordine di
priorità dei soggetti da ammettere a misura compensativa.
Qualora invece la numerosità dei soggetti da ammettere ai corsi
sia contenuta entro la soglia del 10% dei posti attribuiti
annualmente agli analoghi corsi di laurea dell'area sanitaria, sarà
cura degli atenei assicurarne la relativa frequenza a tutti coloro
in possesso dei requisiti minimi di punteggio previsti (almeno 6,01
punti).
Si precisa che gli oneri relativi al percorso formativo saranno
interamente a carico dei singoli interessati e che gli Atenei
dovranno attestare l'avvenuto superamento dell'esame finale a
completamento del percorso integrativo svolto, a seguito del quale
soltanto potrà avere validità l'equivalenza ai soli fini
dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo (art. 1,
comma 2, del D.P.C.M. 26 luglio 2011). A tal fine si raccomanda
agli Atenei di applicare una tassazione uniforme ed equa almeno a
livello regionale.
Si sottolinea, infine, che l'accesso alla formazione post-base,
alle lauree magistrali ed ai Master universitari, è comunque
subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente (art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 26 luglio 2011).
Distinti Saluti
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Daniele Livon