Decreto Direttoriale
13 ottobre 2014
n. 3057
Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca.
IL DIRETTORE
GENERALE
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e
della Ricerca dell'8 febbraio 2008 n° 44 "Regolamento concernente
criteri e modalità per la concessione di contributi per il
funzionamento degli enti privati che svolgono attività di
ricerca";
VISTO, in particolare l'art. 1 del predetto
decreto ministeriale 8 febbraio 2008 n° 44 che prevede l'emanazione
di un bando per la selezione dei soggetti da inserire in un
apposito elenco avente efficacia triennale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 98 recante "Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare gli articoli 26
e 27;
VISTA la disponibilità del capitolo 1679
prevista a tali fini dalla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 148
(legge di bilancio 2014) , pari a euro 4.505.000 per
l'anno 2014, a euro 4.250.000 per l'anno 2015 e a euro 4.250.000
per l'anno 2016 ;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 139 del 20
febbraio 2014 con il quale è stata costituita la Commissione di
valutazione prevista dall'articolo 3 del citato decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca dell'8 febbraio 2008 n°
44;
VISTA la legge 23 ottobre 2003 n. 293 "Norme
sull'Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma", con la quale, a
decorrere dall'anno 2003, è prevista l'assegnazione a favore del
predetto Istituto di € 1.500.000 all'anno, a carico del Cap. 1679
dello stato di previsione di questo Ministero "Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi";
CONSIDERATO pertanto che, al netto della quota
pari a euro 1.500.000 assegnata di diritto all'Istituto di Studi
Politici "S.Pio V", le risorse utilizzabili ai fini del presente
decreto risultano pari a euro 3.005.000;
DECRETA
Articolo 1 -
Ambito operativo
- 1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8 febbraio
2008, n. 44, è adottato il presente bando pubblico contenente le
modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della
procedura selettiva finalizzata all'assegnazione dei contributi per
il funzionamento delle strutture dei soggetti di cui al successivo
articolo 2, previo inserimento in apposita Tabella Triennale
2014-2016, nonché i criteri di selezione.
Art. 2 -
Soggetti ammissibili
- 1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione
dei contributi gli enti di ricerca che, alla data di scadenza del
bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della
personalità giuridica ai sensi dell'articolo 11 del codice civile e
del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e
senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata
all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche
non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o
commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione
post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
- 2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'articolo
1 gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non
statali, i centri, i consorzi e le società di ricerca e loro
consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonché gli enti che hanno
ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di
funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura
giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 3 -
Documentazione richiesta
- 1. Le domande per la concessione del contributo di
funzionamento di cui al precedente articolo 1 devono essere
corredate della seguente documentazione:
- a) Atto costitutivo;
- b) Statuto;
- c) Provvedimento riconoscimento della personalità
giuridica;
- d) Illustrazione della struttura organizzativa e di ricerca con
l'indicazione del personale in servizio, compresi i collaboratori
esterni, e relative qualifiche, e della consistenza del patrimonio
didattico, scientifico e strumentale;
- e) Descrizione dettagliata dell'attività scientifica e di
formazione svolta nell'ultimo triennio e piano di attività
programmatica per il triennio successivo a decorrere dall'anno di
riferimento del bando;
- f) Elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio
(indicando autore, titolo, editore, anno pubblicazione) ed
eventuali brevetti;
- g) Descrizione dei programmi di attività di ricerca svolti in
modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre
istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli
dell'Unione Europea;
- h) Illustrazione della tradizione storica dell'ente, la sua
rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base
dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica;
- i) Dichiarazione attestante che l'Ente non usufruisce di altri
contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime
finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello
Stato;
- j) Bilanci preventivi e consuntivi dell'ultimo triennio;
- k) Budget dei costi di funzionamento da sostenere per
l'esercizio finanziario 2014 e nel biennio successivo.
Articolo 4 -
Risorse finanziarie e determinazione della misura del
contributo concedibile
- 1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente bando
sono destinate risorse pari a Euro 3.005.000 per l'anno 2014 e pari
a 2.750.000 per ciascuno dei successivi anni 2015 e 2016, di cui,
rispettivamente, euro 5.000 annui per il funzionamento della
Commissione di cui al D.M. 139 del 20 febbraio 2014.
- 2. La misura del contributo per gli anni 2015 e 2016, per
ciascuno dei soggetti inseriti nell'apposita Tabella Triennale
2014-2016, potrà essere rideterminato in proporzione allo
stanziamento definitivo previsto a legislazione vigente. Qualora lo
stanziamento complessivo del capitolo 1679, al netto degli
accantonamenti, per gli anni 2015 e 2016 dovesse risultare
superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la Tabella potrà
essere aggiornata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8
febbraio 2008 n° 44, con le modalità previste all'articolo 1 del
medesimo decreto ministeriale 44/2008. Di conseguenza, esso viene
ridotto in proporzione nel caso di riduzione annuale dello
stanziamento medesimo.
- 3. Il contributo a ciascun soggetto è riconosciuto nella misura
dell'80% dei costi di funzionamento ammessi al finanziamento e
comunque in misura non inferiore a 50.000 euro e non superiore a
Euro 300.000, dedicati ad attività coerenti con le finalità del
presente decreto, così come desunti dalla documentazione di cui al
precedente articolo 3.
Articolo 5 -
Criteri di valutazione
- 1. La selezione delle domande è curata dalla Commissione
nominata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8
febbraio 2008, n. 44 che, a tal fine, può avvalersi di esperti o
studiosi di settore con particolare riferimento alla valutazione
della rilevanza della produzione scientifica e della qualità e
della rilevanza dei programmi. Su proposta della Commissione, il
Ministero procede alla nomina dei suddetti esperti.
- 2. Le domande sono valutate nel rispetto dei criteri riportati
al successivo comma 3; a tal fine la Commissione assicura
l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la
preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo
ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.
- 3. La Commissione propone al Ministro, entro e non oltre 90
(novanta) giorni dalla data di presentazione delle domande, la
graduatoria delle stesse accompagnata da una relazione illustrativa
sui punteggi assegnati secondo i criteri indicati nel successivo
comma 4 e sulla base della quale il Ministro, valutata la proposta,
provvede all'assegnazione dei contributi approvando la Tabella
Triennale ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto.
- 4. In particolare, la valutazione è volta ad accertare:
- a) la qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca
svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con
altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con
quelli dell'Unione Europea e i risultati conseguiti nell'ultimo
triennio in tema per l'attività di ricerca finalizzata
all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche
non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o
commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione
post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca(max 20
punti);
- b) la tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale
e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri
riconosciuti dalla comunità scientifica (max 15 punti);
- c) la coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto
alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio
dell'ente (max 5 punti);
- d) la consistenza e qualificazione delle risorse umane
coinvolte (max 5 punti);
- e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e
strumentale (max 5 punti);
- 5. Sono approvate esclusivamente le domande che abbiano
conseguito, nella sommatoria dei punteggi di cui alle lettere da a)
ad e) del comma precedente, un punteggio complessivo di almeno 35
punti, e comunque un punteggio almeno pari a 15 per la lettera a)
ed almeno pari a 10 per la lettera b).
- 6. La Commissione si esprime anche sulle attività e sui
programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche per
l'erogazione del saldo di cui all'articolo 7, comma 2, del presente
decreto.
Articolo 6 -
Modalità di emanazione della Tabella
Triennale
- 1. La Tabella Triennale è approvata con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa
acquisizione del parere delle commissioni parlamentari.
- 2. Gli esiti sono tempestivamente comunicati ai soggetti
proponenti unitamente alle relative motivazioni.
- 3. La Tabella Triennale è pubblicata sul sito del
Ministero.
Articolo 7 -
Modalità di erogazione dei contributi
- 1. L'erogazione del finanziamento è disposta, su base annuale,
in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e
50% a saldo.
- 2. Il saldo è erogato previo il parere favorevole della
Commissione, di cui al precedente articolo 5, sulle attività e sui
programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche, e
previa verifica amministrativo-contabile dei rendiconti del
competente ufficio.
Articolo 8 -
Controllo e monitoraggio
- 1. Gli enti che ricevono il contributo devono inviare, con le
modalità di cui al successivo articolo 10, entro sei mesi
dall'erogazione dell'anticipo:
- a) relazioni scientifiche relative alle attività svolte
nell'anno di riferimento della Tabella triennale e comunque non
oltre i predetti sei mesi;
- b) rendiconti dettagliati e documentati delle spese
sostenute.
- 2. In sede di comunicazione degli esiti della procedura di
selezione sono altresì comunicate le forme e le modalità per la
compilazione della documentazione di cui al precedente comma
1.
- 3. Qualora, trascorso un ulteriore mese dalla decorrenza dei
termini sopra indicati, rilevati dal servizio telematico di cui al
successivo articolo 10, comma 1, e senza motivazioni, non risultino
trasmesse le predette documentazioni, il Ministero, a norma
dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 n° 44, procede
alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle somme già
accreditate.
- 4. Analogamente provvede in caso di giudizio negativo sulle
attività svolte e sulla realizzazione dei programmi
preventivati.
Articolo 9 -
Divieto di cumulo e revoca del
contributo.
- 1. Gli enti inseriti nella Tabella Triennale non possono
beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di altri contributi di
funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e
natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
- 2. In caso di violazione del descritto vincolo il Ministero
procede alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle
somme già accreditate.
Articolo 10 -
Presentazione delle domande.
- 1. Le domande per la concessione dei contribuiti di cui al
presente Decreto dovranno essere compilate esclusivamente
utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio
dove dovranno essere altresì caricati obbligatoriamente gli
allegati previsti dal presente bando.
- 2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio)
il proponente dovrà registrare la propria utenza e consultare le
guide all'utilizzo dei servizi.
- 3. Il servizio telematico SIRIO consentirà la trasmissione
delle domande e dei relativi allegati dalle ore 10.00 del
22 ottobre 2014 alle ore 15.00 del 19 novembre 2014; dopo
tale termine non sarà più possibile effettuare la trasmissione
della domanda e le domande pervenute con modalità diversa da quella
indicata non saranno prese in considerazione.
- 4. Una volta effettuata la trasmissione della domanda e dei
relativi allegati secondo le modalità sopra specificate, il file
PDF della domanda trasmessa sul servizio telematico SIRIO dovrà
essere stampato e firmato dal legale rappresentante del soggetto
richiedente e spedito insieme con una copia del documento di
riconoscimento in corso di validità, senza gli allegati.
- 5. La spedizione di cui al precedente punto 4 andrà effettuata
al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR) - Dipartimento per la Formazione Superiore e
per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento, la
Programmazione e la Valorizzazione della Ricerca -
Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA. La relativa busta deve
recare la dicitura "Domanda di partecipazione al bando di cui al DM
44/2008".
- 6. Il plico potrà essere consegnato mediante servizio postale
(a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento), mediante
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzati.
- 7. Il termine perentorio entro il quale le
domande firmate dovranno pervenire è il 27 novembre
2014
- 8. Per i soggetti dotati di posta elettronica certificata
e di firma digitale, la domanda potrà essere inviata, firmata
digitalmente, all'indirizzo PEC dgric@postacert.istruzione.it,
corredata sempre di copia del documento di identità del legale
rappresentante e nel termine perentorio del 27 novembre
2014.
- 9. Le domande non trasmesse secondo le modalità specificate nei
precedenti commi, e comunque pervenute oltre il termine
perentorio del 27 novembre 2014, saranno escluse.
- 10. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR
esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle
assegnazioni di cui al presente decreto.
- 11. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su
richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la
documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
Articolo 11 -
Informazioni
- 1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto è
il Dott. Antonio Di Donato, Direzione Generale per il
Coordinamento, la Programmazione e la Valorizzazione della
Ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.
- 2. Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed
è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata,
sul sito www.miur.it e sul
servizio telematico SIRIO.
- 3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR
via e-mail al seguente indirizzo: antonio.didonato@miur.it