Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L. 16 maggio 2008, n. 85, recante:
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo
in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della L. 24 dicembre
2007, n. 244", pubblicato nella G.U. del 16 maggio 2008, n. 114,
convertito con modificazioni nella L. 14 luglio 2008, n. 121,
pubblicata nella G.U. del 15 luglio 2008, n. 164;
VISTI i Regolamenti comunitari vigenti per la
programmazione 2007-2013;
VISTA la normativa nazionale e comunitaria
in materia di Aiuti di Stato alla ricerca nonché le specifiche
disposizioni contenute nelle decisioni, circolari e/o negli
orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in
materia;
VISTO il D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297,
"Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" pubblicato nella
G.U. del 27 agosto 1999, n. 201 e in particolare gli articoli
5 e 7 per quanto alle disposizioni in esso contenute in materia di
Fondo di Agevolazione per la Ricerca - FAR e Comitato FAR;
VISTO il D.M. dell'8 agosto 2000, n. 593,
"Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni
previste dal D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297" e ss.mm.ii. (il
"D.M. 593/2000"), tra cui in specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n.
3245/Ric., recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M.
593/2000;
VISTO il Decreto Ministeriale del 2 gennaio
2008, "Adeguamento delle disposizioni del D.M. 8 agosto 2000, n.
593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni
previste dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina
Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed
Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01";
VISTO Il Decreto legge del 9 febbraio 2012, n.
5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 115 del 19
febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in data 27 maggio 2013, recante le "Modalità di utilizzo e
gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione
delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a
norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134"; con particolare riferimento all'art. 6, commi 8 e
10;
VISTO il Quadro Strategico Nazionale QSN per la
politica regionale di sviluppo 2007-2013 ("QSN"), approvato con
Delibera CIPE 174 del 22 dicembre 2006 e con Decisione Commissione
Europea del 13 luglio 2007, n. 3329;
VISTI i Programmi Operativi Regionali (POR)
FESR e FSE 2007-2013 delle quattro Regioni della Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previsti dal QSN e adottati
con Decisioni della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Ricerca
e Competitività" 2007-2013 per le Regioni della Convergenza ("PON
R&C"), previsto dal QSN e adottato con Decisione CE (2007) 6882
della Commissione Europea del 21 dicembre 2007 (CCI:
2007IT161PO006), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FDR) per l'attuazione
delle Politiche Comunitarie, ex art. 5 della L. 16 aprile 1987, n.
183 e ss.mm.ii. e gli assi e gli obiettivi operativi all'interno
dello stesso Programma descritti;
VISTA la decisione assunta in sede di Comitato
di Sorveglianza del PON nella seduta del 15 giugno 2012, di cui al
punto 6 all'ordine del giorno che, nel quadro della
riprogrammazione del PON R&C, rimodula, di concerto con la
Commissione europea, a favore del Piano di Azione e Coesione
("PAC") di competenza MIUR, una parte delle risorse finanziarie
nazionali rinvenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento
nazionale relativa al PON Riprogrammato;
VISTO quanto deciso dal CIPE nella seduta del 3
agosto 2012 in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie
provenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale (fondo
rotazione ex lege 183/87) dei Programmi Operativi Nazionali e
Regionali della Programmazione unitaria, previsti anche in
relazione al programma di intervento del PAC;
VISTA la proposta di riprogrammazione del PON
R&C, approvata con Decisione della Commissione Europea del 31
ottobre 2012 C(2012) 7629, recante la modifica della Decisione
C(2007) 6882;
VISTO lo schema di garanzia pubblicato
unitamente al D.M. dell'8 agosto n. 593/2000, "Modalità procedurali
per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. del 27
luglio 1999, n. 297" e ss.mm.ii. (il "D.M. 593/2000"), tra cui in
specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric., recante
l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000;
VISTA la legge 10 giugno 1982, n. 348,
"Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di
obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici", con
particolare riferimento all'art. 1 e la ss Legge 27 dicembre 1997
n. 449, recante misure sulla finanza pubblica, con particolare
riferimento all'art. 24, commi 32 e 33;
VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99,
"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia" e ss.mm.ii, con particolare
riferimento alle disposizioni contenute all'art. 3, comma 8;
VISTO il D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, di
recepimento della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (Decreto Legislativo n. 385 del 1993) in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
T.U.;
CONSIDERATE le verifiche sulla solidità e
l'affidabilità economico-finanziaria, effettuate dagli Istituti
Convenzionati sulla base dei dati degli ultimi bilanci approvati
per i soggetti attuatori di natura privata;
CONSIDERATO che in caso di esito negativo della
verifica sulla solidità e affidabilità economico-finanziaria in
fase di valutazione ex ante, l'ammissione alle agevolazioni è
subordinata all'acquisizione da parte del MIUR di idonea
garanzia;
CONSIDERATO che in caso risulti negativo il
parametro di onerosità della posizione finanziaria, verificato
dall'Istituto Convenzionato all'atto di ogni erogazione, le
erogazioni stesse sono subordinate all'acquisizione da parte del
MIUR di idonea garanzia a copertura della quota di agevolazione
rendicontata nonché della quota residua dell'agevolazione concessa
e non rendicontata e valida, pertanto, anche a copertura delle
successive erogazioni;
CONSIDERATA la Circolare MIUR prot. n. 11305 del
8 novembre 2002, con particolare riferimento a quanto previsto al
punto 2) che approvava lo schema di garanzia a prima richiesta da
utilizzare in caso di mancato superamento delle verifiche
parametriche propedeutiche all'erogazione;
RITENUTO necessario, al fine di garantire e
tutelare gli importi concessi e finanziati dal MIUR, procedere
all'adozione di uno schema di garanzia a prima richiesta a
copertura dell'importo da agevolare, in caso di non superamento
delle verifiche concernenti la solidità e l'affidabilità dei
soggetti proponenti in sede di ammissibilità;
RITENUTO altresì necessario procedere
all'adozione di un nuovo schema di garanzia a prima richiesta, in
sostituzione di quello approvato con la succitata Circolare MIUR
prot. n. 11305 del 8/11/2002, a copertura della parte di
agevolazione rendicontata e non ancora erogata, pari al contributo
risultante sui costi ammessi a seguito dell'espletamento delle
verifiche dei competenti organi, nonché della quota residua
dell'agevolazione concessa (e non rendicontata) dal decreto di
concessione, in caso di esito negativo delle verifiche sulle
erogazioni;
Per le ragioni indicate in premessa:
DECRETA
Art. 1
1. A decorrere dalla data di adozione del
presente decreto è approvato lo "Schema di garanzia a prima
richiesta" sub Allegato A), utilizzabile per ciascuna
iniziativa, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria
vigente, sia a valere sui fondi FAR e PON che sul fondo PAC,
laddove le verifiche concernenti la solidità e l'affidabilità
economico-finanziaria dei soggetti proponenti, in sede di
ammissibilità, risulti negativa.
2. A decorrere dalla data di adozione del
presente decreto è approvato lo "Schema di garanzia a prima
richiesta" sub Allegato B), utilizzabile per ciascuna
iniziativa, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria
vigente, sia a valere sui fondi FAR e PON che sul fondo PAC,
laddove la verifica dei parametro di onerosità finanziaria,
effettuata all'atto dell'erogazione, risulti negativa. Tale schema
di garanzia annulla interamente e sostituisce quello già adottato
con Circolare MIUR prot. n. 11305 del 8 novembre 2002, fatti salvi
gli effetti nel frattempo prodotti.
Art. 2
1. I suddetti schemi di garanzia rivestono
valore di modello di riferimento, e sono suscettibili di limitati
adattamenti in relazione alla specificità dei casi.
2. L'Amministrazione si riserva di poter
valutare, sulla base delle informazioni in proprio possesso con
riferimento a precedenti bandi e avvisi, se il soggetto emittente
disponga dei requisiti di attendibilità necessari.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nelle
forme di legge e sul sito internet del MIUR e del PON R&C.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Prof. Marco MANCINI)