di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
VISTO il testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2014, con cui la Sen. Prof.ssa Stefania
Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
VISTO l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle
scuole di specializzazione per le professioni legali;
VISTO il decreto del Ministro dell'università,
della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro
della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il
regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione
delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della
giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al citato
decreto 21 dicembre 1999, n. 537;
VISTO l'articolo 2, comma 146, del decreto
legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in
legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha sostituito l'articolo 16,
comma 2-ter, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della
giustizia del 7 luglio 2014, che stabilisce, ai sensi dell'articolo
16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
dell'art. 2, comma 1, lett. b1) della legge 25 luglio 2005, n. 150,
che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno
accademico 2014-2015 è pari a 3.700 unità;
VISTO il parere espresso dal Consiglio
Universitario Nazionale nell'adunanza del 3 maggio 2012;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto 21 dicembre 1999, n. 537,
all'indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per
l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali
per l'anno accademico 2014-2015;
RITENUTO, pertanto, di poter confermare la
distribuzione dei posti del precedente anno accademico
2013-2014;
D E C R E T A:
Art. 1
Indizione del concorso
- 1. Per l'anno accademico 2014-2015 è indetto un concorso
pubblico per titoli ed esame per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'articolo
4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n.
537.
- 2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell'articolo 3, comma
1, del decreto n. 537 del 1999 e della legge n. 150 del 2005, è
pari a 3.700 unità.
- 3. Il concorso si svolgerà il giorno 13 novembre 2014 su tutto
il territorio nazionale presso le università sedi dei corsi di
laurea in giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto. I posti
disponibili presso ciascuna scuola sono indicati nel predetto
allegato.
Art. 2
Presentazione della domanda
- 1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento
e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale
in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in
esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3
novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, in data anteriore
al 13 novembre 2014. La domanda di partecipazione al concorso dovrà
essere presentata presso la segreteria dei corsi di studio di
giurisprudenza dell'ateneo sede della scuola di specializzazione
per la quale si concorre entro il 24 ottobre 2014. Può essere
presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato
non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto
termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova
d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono
allegare la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della
tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
- 2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
- 3. È facoltà dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati
dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con
motivato provvedimento del direttore amministrativo.
Art. 3
Prova d'esame
- 1. La prova di esame consiste nella soluzione di cinquanta
quesiti a risposta multipla, aventi contenuto identico su
tutto territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto
penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e
procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la
divulgazione. È altresì vietata l'introduzione nell'aula di
telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e
comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
- 2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per
l'espletamento della prova è di novanta minuti.
- 3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e
di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 4
Commissione giudicatrice
- 1. Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli
atenei di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del
concorso, composta da due professori universitari di ruolo in
materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da
un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di
ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di
età. La commissione è incaricata di assicurare la regolarità
dell'espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e
il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La
commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria
dei candidati ai sensi dell'articolo 5. Con lo stesso decreto è
nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del
procedimento.
- 2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la
commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di
giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma, previo
controllo dell'integrità dei plichi contenenti le prove d'esame,
invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre
buste contenenti le prove d'esame ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera a) del decreto n.120 del 2004.
- 3. Il numero della prova d'esame sorteggiata è comunicato, per
via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo
al fine dell'immediato espletamento della prova di esame. La
consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i
candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione
decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura
delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta
l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico
contenente il questionario prima dell'autorizzazione della
commissione.
- 4. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le
singole prove di ammissione, nonché per le analisi dei risultati il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si
avvale del CINECA, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24
maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o
loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il
consorzio interuniversitario CINECA il giorno 11 novembre 2014.
L'esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA
stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini
della valutazione di cui all'art. 5 da parte della commissione
giudicatrice.
Art. 5
Valutazione della prova e dei
titoli
- 1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'articolo
4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei
quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per
la valutazione del curriculum e cinque per il voto di
laurea.
- 2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea
avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti
nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 6
Ammissione alla scuola di specializzazione
- 1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in
relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del
punteggio complessivo riportato.
- 2. A parità di punteggio, è ammesso il candidato più giovane
d'età.
- 3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una
delle sedi indicate nell'allegato 1 collocandosi in soprannumero,
possono chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque
università che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto
allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.