Decreto Interministeriale
22 dicembre 2015
n. 941
Riconoscimento dell'equipollenza di titoli nei settori MIBACT
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante
"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'articolo 2, con
riferimento alle disposizioni in tema di valutazione del sistema
universitario e della ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modificazioni, recante "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
recante "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 4 agosto 2000, recante
"determinazione delle classi delle lauree
universitarie";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante
"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo
2007, recante "determinazione delle classi delle lauree
universitarie";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro
e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a
norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89";
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 21, della
legge n. 107 del 2015 prevede che con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sia
disciplinato il riconoscimento dell'equipollenza rispetto alla
laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione,
dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di
rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle
quali si accede con il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
DECRETA
Art. 1
(Oggetto)
- 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per
il riconoscimento dell'equipollenza, rispetto alla laurea, alla
laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli di
studio rilasciati dalle scuole e istituzioni formative di rilevanza
nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro,
musica, danza e letteratura di competenza del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
Art. 2
(Commissione tecnico-consultiva)
- 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca una Commissione
tecnico-consultiva che esprime parere obbligatorio sull'istanza di
riconoscimento delle scuole e istituzioni formative di cui
all'articolo 1 per il rilascio di titoli equipollenti.
- 2. La Commissione è composta da:
- a) il Presidente, nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo;
- b) tre componenti, in rappresentanza del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo;
- c)tre componenti, in rappresentanza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui almeno uno
designato dal Consiglio direttivo dell'ANVUR, esperto in materia di
accreditamento dei corsi di studio.
- 3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate
da un dirigente del Dipartimento per la formazione superiore e per
la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
- 4. La Commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti
possono essere confermati una sola volta.
- 5. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a
maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di
funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicità
delle decisioni e delle valutazioni.
- 6. La Commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di
lavoro e può procedere ad audizioni anche su richiesta dei soggetti
istanti.
- 7. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni ed
argomenti specifici, possono partecipare ai lavori della stessa,
senza diritto di voto, esperti qualificati convocati di volta in
volta dal Presidente.
- 8. L'incarico di componente della Commissione è incompatibile
con quello di componente di organi di direzione, gestione,
consultivi, di controllo e didattici delle scuole che abbiano
prodotto istanza ai sensi dell'articolo 3. La partecipazione alla
Commissione non dà titolo a compensi, gettoni, indennità o rimborsi
di alcun tipo.
Art. 3
(Istanza di riconoscimento)
- 1. I soggetti pubblici e privati, gestori di scuole e
istituzioni formative che intendono ottenere il riconoscimento per
i fini di cui al presente decreto, devono produrre apposita e
documentata istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la
ricerca.
- 2. La documentazione di cui al comma 1 deve comprendere lo
statuto della scuola o istituzione formativa di cui all'articolo 1,
il regolamento didattico del corso di studi per il quale si chiede
il riconoscimento dell'equipollenza, nonché gli elementi idonei
alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale,
finanziarie e delle strutture di cui all'articolo 4. Sono
consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di
riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.
- 3. La Commissione di cui all'articolo 2 esercita, con cadenza
annuale e con oneri a carico delle scuole e istituzioni formative,
la vigilanza sul permanere dei requisiti verificati all'atto del
riconoscimento.
Art. 4
(Requisiti per il riconoscimento)
- 1. L'istanza per il riconoscimento di cui all'articolo 3 è
corredata di documentazione idonea a dimostrare i seguenti
requisiti:
- a) l'esistenza e l'operatività della scuola e istituzione
formativa da più di dieci anni nell'ambito formativo per cui si
chiede l'equipollenza del titolo;
- b) l'autosufficienza finanziaria da un decennio e una stabile
sostenibilità economica attraverso la presentazione di un adeguato
e congruo piano finanziario;
- c) l'adozione di regole di trasparenza nell'assetto di governo,
relativamente alle rette e alle agevolazioni per gli studenti,
nonché nell'ambito delle procedure di selezione dei docenti, in
grado di dare evidenza dell'alta qualità degli stessi in relazione
ai compiti che sono chiamati a svolgere entro il programma
formativo;
- d) la formalizzazione dello scopo di fornire, per ciascun
programma formativo, una solida preparazione culturale di base
attraverso l'introduzione per almeno il 20% e per non più del 30%
di corsi di natura teorico/metodologica/storica e di sviluppare
specifiche competenze applicative nel dominio di riferimento;
- e) l'introduzione di strumenti per il monitoraggio sistematico
delle carriere degli ex studenti/ex allievi, attraverso
l'indicazione, da esplicitare nell'istanza di riconoscimento, dei
mercati e ambiti nazionali e internazionali cui gli ex studenti/ex
allievi hanno avuto accesso, nonché di eventuali premi e
riconoscimenti ricevuti dagli stessi;
- f) l'esistenza di collaborazioni nazionali e internazionali di
eccellenza relative ai programmi formativi;
- g) l'esistenza, anche mediante eventuale piano di adeguamento,
di spazi e attrezzature didattiche e strumentali, adeguati allo
svolgimento delle specifiche attività formative degli studenti,
attraverso l'indicazione nell'istanza di riconoscimento della
finalità specifica dello spazio/attrezzature, della tipologia ed
estensione dello spazio, della tipologia e quantità di attrezzature
didattiche e strumentali in relazione al numero di studenti, nonché
della sintetica giustificazione dell'adeguatezza dello
spazio/attrezzature alla funzione prevista entro il programma
formativo ed eventuale impegno a renderlo adeguato;
- h) l'accesso degli allievi ai corsi tramite selezione, nel
rispetto di criteri di trasparenza, basata su una valutazione sia
per titoli, sia per esami e/o prove attitudinali, svolta da
apposita Commissione, con evidenza di esito e verbalizzazioni.
Resta fermo che l'allievo, così come previsto dall'articolo 1,
comma 21, della legge n. 107 del 2015, deve aver conseguito il
diploma di scuola secondaria di secondo grado, o titolo ad esso
equivalente, per accedere ai programmi che rilasciano un titolo
equipollente alla laurea triennale, ovvero deve aver conseguito il
diploma di primo ciclo di istruzione universitaria o equivalente o
equipollente per l'accesso ai programmi che rilasciano un titolo
equipollente alla laurea magistrale;
- i) la durata del programma formativo e il carico di lavoro
dell'allievo o studente tenendo conto che:
- 1. per l'equipollenza alla laurea triennale il programma deve
essere almeno triennale e il carico di lavoro per lo studente pari
o superiore a 4.500 ore complessive, di cui almeno 3.000 di ore
curriculari, comprensive di laboratori, seminari e tirocini,
corrispondenti a 180 crediti formativi;
- 2. per l'equipollenza alla laurea magistrale il programma deve
essere almeno biennale e il carico di lavoro per lo studente pari o
superiore a 3.000 ore complessive, di cui almeno 2.000 di ore
curricolari, comprensive di laboratori, seminari e tirocini,
corrispondenti a 120 crediti formativi;
- 3. per l'equipollenza a lauree a ciclo unico, la durata del
programma deve essere di almeno cinque anni e il carico di lavoro
dello studente deve essere pari o superiore a 7.500 ore
complessive, di cui almeno 5.000 di ore curricolari comprensive di
laboratori, seminari e tirocini;
- 4. per l'equipollenza al diploma di specializzazione il
programma deve essere almeno biennale e il carico di lavoro per lo
studente pari a 3.000 ore complessive, corrispondenti a 120 crediti
formativi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma
7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
Art. 5
(Attività di istruttoria e di
vigilanza)
- 1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca -
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca trasmette
alla Commissione di cui all'articolo 2 copia dell'istanza e della
relativa documentazione.
- 2. Entro i successivi novanta giorni, la Commissione formula
motivato parere sull'istanza di riconoscimento, previa valutazione
della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4. La
Commissione, nel formulare il parere, individua, altresì, la classe
di laurea cui il titolo viene reso equipollente, tenuto conto della
proposta non vincolante della scuola e istituzione formativa
richiedente.
- 3. Ai fini della formulazione del prescritto parere, la
Commissione può accertare, anche con visite ispettive a carico dei
soggetti richiedenti, la sussistenza dei requisiti di
qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle
attrezzature.
- 4. Il provvedimento di riconoscimento o diniego
dell'equipollenza è adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conformemente al
parere formulato dalla Commissione, entro trenta giorni dal
ricevimento dello stesso. Ove ricorrano particolari necessità
istruttorie, i termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere
prorogati per non più di sessanta giorni.
- 5. Il provvedimento di diniego del riconoscimento, ove si
discosti dal parere formulato dalla Commissione, è adeguatamente
motivato.
- 6. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati sul sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
Art. 6
(Statuto e funzionamento delle
scuole)
- 1. Le scuole e istituzioni formative che rilasciano titoli
riconosciuti equipollenti ai sensi del presente decreto sono rette
da uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento,
compresi i rapporti con i soggetti gestori delle scuole stesse,
prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa,
scientifica e didattica, nonché le attribuzioni, la composizione e
la durata degli stessi.
- 2. Le scuole e istituzioni formative di cui al comma 1
presentano ogni anno al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca una relazione sul funzionamento della scuola e
sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno
immediatamente precedente, nonché sul programma per l'anno
successivo, che viene trasmessa alla Commissione. La mancata
presentazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca della relazione per due anni consecutivi determina, previa
diffida a presentare le relazioni predette entro trenta giorni dal
ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento,
da adottare con motivato decreto del Capo del Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 3. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di
cui all'articolo 4, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca dispone, anche su proposta della Commissione,
verifiche ispettive a campione presso le scuole, con oneri a carico
delle scuole stesse.
- 4. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti
di cui all'articolo 4, può essere adottato, previo contraddittorio
con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento,
idoneamente motivato, su conforme parere della Commissione. La
revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione
dell'attività formativa. Il decreto di revoca è pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
- 5. I soggetti gestori delle scuole e istituzioni formative cui
sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza
nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono
essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi,
idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di
inammissibilità è adottato dal Capo dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio della
Commissione di cui all'articolo 2.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di
controllo.