VISTA la legge 29.7.1991, n. 243 relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e in particolare l'articolo 2, comma 1 in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245;
VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2015, ammontante a € 69.147.000 al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009 n.191;
VISTO l'art.8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" emanato il 9 aprile 2001;
VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto legge 25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 10 milioni di Euro, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio agli studenti iscritti alle università non statali;
VISTO il DM 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006, il quale all'art. 9 (Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute), comma 4, dispone che:
VISTO l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n.80 che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.243 (finanziamento ordinario delle università non statali) e dall'art.2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25 (istituzione delle università non statali nell'ambito della programmazione);
VISTO l'art.12, della legge 30 dicembre 2010, n.240, come modificato dall'art. 49, c. 1, lett. e) del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in cui si prevede che:
VISTO il DM 25 maggio 2011, trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011, in attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, precedentemente all'adozione della predetta legge di modifica n. 35/2012, il quale dispone a partire dall'anno 2011 l'inserimento tra le istituzioni che possono accedere ai contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, delle università telematiche "Uninettuno " e "Guglielmo Marconi";
CONSIDERATO che fra le Università non statali telematiche istituite nell'ambito del triennio di programmazione 2004-2006, hanno successivamente ottenuto una valutazione complessivamente positiva dell'ANVUR al termine del quinto anno di attività le Università "Giustino Fortunato" (doc. 12/2012), "Pegaso" (doc. 10/2012), "San Raffaele" (doc. 5/2012), "Universitas Mercatorum" (doc. 11/2012), "Nicolò Cusano" (doc. 16/2012), " Università Telematica Unitelma Sapienza" (doc. 4/2014), "Dante Aligheri" (doc. 9/2014);
VISTA la nota prot. n. 3581 del 19 marzo 2015 dell'Università Telematica Pegaso, con la quale rinuncia al contributo di cui alla legge 29.7.1991, n. 243 per il triennio 2014-2017;
CONSIDERATO che il mantenimento dei requisiti come sopra indicato per le Università telematiche e per le ulteriori Università non statali ammesse a finanziamento potrà essere verificato solo a seguito del completamento del processo di accreditamento e di valutazione periodica in fase di realizzazione da parte dell'ANVUR;
RAVVISATA pertanto l'esigenza per le Università Telematiche e per le ulteriori università non statali che hanno ottenuto la valutazione al termine del quinto anno di attività di procedere esclusivamente ad una assegnazione iniziale che, nelle more dei risultati che emergeranno a seguito del processo di valutazione e accreditamento periodico, tenga conto delle osservazioni espresse dall'ANVUR;
RITENUTO per tali Atenei di confermare per l'esercizio finanziario 2015 l'assegnazione iniziale prevista nel 2014;
VISTI gli art. 2 del DM 21 settembre 2011 (registrato dalla Corte dei Conti il 28 ottobre 2011, reg. 13, fgl. 109) relativo alla istituzione della Università non statale "Link Campus" e l'art. 3, comma 4, del DM 14 febbraio 2014 (registrato dalla Corte dei Conti il 4 giugno 2014, fgl. 2147) relativo alla istituzione della Università non statale "Humanitas", con i quali si dispone che dalla istituzione di tali Atenei non possono derivare oneri a carico dello Stato;
CONSIDERATO che per l'esercizio 2015 si ritiene di procedere alla attribuzione della quota premiale coerentemente con le modalità utilizzate per le università statali, di cui al DM 8 giugno 2015, n. 335, portando la percentuale della suddetta quota al 20% delle risorse disponibili;
VISTO che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR;
RITENUTO di procedere al riparto del Fondo per le borse post-lauream secondo le stesse modalità utilizzate per le università statali di cui al medesimo DM n. 335/2015;
VISTO l'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha stabilito che al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ((e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,)) concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute;
SENTITA l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;
RITENUTA la necessità di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università non statali del predetto fondo.
DECRETA
Art. 1
L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a € 69.147.000, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge n. 243/91, in premessa citata e ripartito secondo i criteri previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5. La somma destinata alla Libera Università di Bolzano, tenendo conto del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, viene accantonata in bilancio e resa indisponibile.
Art. 2
L'importo di € 45.178.400 è destinato ai seguenti interventi:
Art. 3
L'importo di € 11.469.600, pari a circa il 20% delle risorse disponibili al netto della quota destinata agli interventi di cui all'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinato a fini premiali agli atenei di cui all'articolo 2, lettera a) sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1 e per le percentuali di seguito indicate:
Art. 4
L'importo di € 11.799.000 è destinato agli interventi di cui all'art.60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare:
Art. 5
L'importo di € 700.000 è riservato, a seguito di richiesta inviata al Ministro entro il 18 dicembre 2015, a interventi straordinari caratterizzati da una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione, nonché destinati alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
Il Ministro
f.to Giannini