VISTO il Cap. 1694 dello stato di previsione
della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2015
destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi
Interuniversitari;
VISTO il D.M. n. 335 del 8 giugno 2015, relativo
ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario
delle università per l'anno 2015, registrato alla Corte dei Conti
il 10/07/2015 foglio n. 3123;
VISTO in particolare l'art. 6 del predetto
D.M. n. 335 del 8 giugno 2015 con il quale vengono destinati
€ 5.000.000 per la prosecuzione del programma denominato "Programma
per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini" a favore di giovani
studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di
dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati
stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da
almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di
ricerca autonomamente proposti presso Università italiane,
attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3,
lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e
modalità stabiliti con decreto del Ministro;
CONSIDERATO che con il termine "stabilmente" si
fa riferimento ad un impegno attivo e continuativo di almeno 30
mesi nell'arco del triennio;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3
lettera b) della predetta legge n. 240 del 2010, che prevede la
possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica che
hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di
assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse
post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in
atenei stranieri.
VISTO l'art. 24, comma 8, della medesima legge n.
240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico
spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del
medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore
confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per
cento;
VISTO l'articolo 24, comma 5, della medesima
legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, "nell'ambito delle
risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di
contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato
nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";
VISTO l'art. 29, comma 7, della medesima legge n.
240 del 2010, che, modificando l'articolo 1, comma 9, della legge
n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi
di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione
europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata
diretta per la copertura di posti di professore ordinario e
associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle
università;
VISTI i pareri dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca,
e del Consiglio universitario nazionale, limitatamente alle
disposizioni relative al reclutamento di giovani ricercatori del
Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" attuative
del predetto art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010;
RITENUTA la necessità di dettare disposizioni in
merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione
delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai
sensi dell'art. 6 del predetto D.M. n. 335 del 8 giugno
2015;
DECRETA
ART. 1
Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 6 del D.M. n. 335 del 8 giugno 2015, si
rivolge a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo
all'estero da almeno un triennio, attività didattica o di
ricerca post dottorale.
Pertanto possono presentare domanda di partecipazione coloro che
sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
ART.2
A valere sulle disponibilità di cui all'art.6 del D.M. n. 335 del 8 giugno 2015, vengono banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ART.3
Le domande dovranno essere presentate con riferimento alle Università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al bando, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda deve contenere tassativamente:
ART. 4
La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto
dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica
in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di
esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei
candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di
ricerca. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove
necessario, di revisori anonimi competenti in materia. Al
termine della fase di valutazione il Comitato ordina, secondo liste
di priorità, una per macro-area, tutte le domande valutate
positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in
relazione allo stanziamento disponibile.
Le liste di priorità e il risultante elenco dei 24 vincitori sono
approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero.
Successivamente, il Ministero prende contatto con i vincitori per
l'accettazione che deve avvenire entro 15 giorni e successivamente
con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato
dai candidati selezionati.
Queste ultime, entro 45 giorni, devono inviare al Ministero la
delibera del Consiglio di Amministrazione contenente l'impegno alla
stipula del contratto ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera
b) della legge 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno del
Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di
supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la
richiesta.
I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso
l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della
delibera del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di
servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonché in caso
di non accettazione da parte di tutte le cinque università statali
indicate dal vincitore in ordine di preferenza in sede di
presentazione della domanda lo stesso è dichiarato decaduto. In tal
caso la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro i 12
mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del
Ministero.
Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto
ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non
potrà comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale
esterno.
Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo
ed a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della
legge n. 240 del 2010 di cui alle premesse.
ART. 5
Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede
al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo
accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la
corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo
determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno
attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della
legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del
contratto, il Ministero provvederà al recupero dell'importo residuo
non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario
dell'università.
ART. 6
Entro i 90 giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno di
durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento
dell'università presso cui svolge la propria attività una
dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo
di riferimento e, al termine della durata complessiva del
contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale,
unitamente al parere espresso dal dipartimento, è trasmessa al
Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento
è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto
finanziario del progetto.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della
legge n. 240 del 2010, nell'ambito delle risorse disponibili
per la programmazione, l'università valuta il titolare del
contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di
cui all'articolo 16 della legge 240 del 2010, ai fini della
chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito
positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla
scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori
associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con
apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati
dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344.
ART. 7
Per il funzionamento del Comitato di cui all'art.4, non sono
previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il
controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il
controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato in
Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro
Prof.ssa Stefania Giannini