Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto del Capo Dipartimento 17 febbraio 2015 n. 444
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2015 n. 71

Diniego dell’abilitazione all’Istituto “Apolis - Scuola di psicoterapia cognitiva e del disagio da lavoro: promozione e intervento sulla salute individuale e organizzativa” ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della Ricerca

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

 

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione  dell'istanza;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

VISTA l'istanza con la quale l'Istituto "Apolis - Scuola di psicoterapia cognitiva e del disagio da lavoro: promozione e intervento sulla salute individuale e organizzativa" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in  Roma  - Via Val Fiorita, 86 -  per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a  20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

CONSIDERATO che   la    competente   Commissione   tecnico-consultiva,  nella   riunione   del 3 dicembre 2014, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento  rilevando che il progetto teorico e metodologico presentato riguarda aspetti evolutivi sociologici e di psicologia del lavoro e non centrati sulla formazione psicoterapeutica, rilevando che il percorso formativo psicoterapeutico non è definito in modo congruo con la teoria di riferimento a cui si rifà la Scuola di specializzazione e rilevando, infine, che il piano didattico aggrega diverse materie eterogenee in modo non organico, per cui non consente l'acquisizione di conoscenze teoriche ed esperenziali adeguate alla formazione necessaria per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

 

D E C R E T A :

Art. 1

 

L'istanza di riconoscimento proposta dalla "Apolis - Scuola di psicoterapia cognitiva e del disagio da lavoro: promozione e intervento sulla salute individuale e organizzativa"  con sede in Roma  - Via Val Fiorita, 86,  per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 non può essere accolta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto provvedimento.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 17 febbraio 2015

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to MANCINI