Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto del Capo Dipartimento 17 febbraio 2015 n. 393

Bando PNRA. Disciplina delle procedure per la presentazione di proposte di progetti di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della Ricerca

Vista la legge 29 novembre 1980 n. 963, con la quale viene data attuazione al Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1 dicembre 1959;

Vista la legge n. 380 del 27 novembre 1991 recante le norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide;

Visto il Decreto interministeriale del 30 settembre 2010 recante la "Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e della disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie";

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del richiamato Decreto interministeriale del 30 settembre 2010 che prevede, fra l'altro, che il MIUR possa emanare bandi pubblici per la raccolta di nuove proposte di ricerca;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2011-2013 approvato dal CIPE con delibera n. 2 del 23 marzo 2011, ed in particolare l'allegato 5, capitolo 2, Ambiente: sistemi terrestri, marini e clima - paragrafo Le regioni polari;

Visto il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), approvato con Decreto ministeriale N. 729/Ric. del 30 ottobre 2012;

Visti i Decreti n. 19 del 19 gennaio 2011 e n. 356 del 19 giugno 2012 con i quali il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ha approvato, ai sensi dell'articolo 1 del richiamato Decreto interministeriale del 30 settembre 2010, rispettivamente i Programmi Esecutivi Annuali  (PEA) 2010 e 2011;

Considerato che i Programmi Esecutivi Annuali (PEA) 2010 e 2011 prevedono risorse finanziarie specificatamente destinate al finanziamento di nuove proposte di ricerca;

Considerato che il PNRA prevede espressamente, al paragrafo 4.5, la specificità e la diversificazione dei bandi da adottare ai sensi del Decreto interministeriale del 30 settembre 2010, articolo 4, comma 2;

DECRETA

TITOLO I

Articolo 1
Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando disciplina le procedure per il finanziamento, da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), di attività di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide, e, in particolare, ottenere una migliore comprensione dei processi di interazione e connessione fra i diversi comparti del sistema Terra (criosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera e litosfera). Al fine di poter effettuare le opportune comparazioni e/o integrazioni, le attività di ricerca potranno riguardare anche aree al di fuori della regione antartica. Una particolare valutazione premiale sarà assicurata alle proposte coordinate da giovani ricercatori, così come definiti dal successivo articolo 2, anche al fine di favorire il necessario ricambio generazionale all'interno del sistema nazionale della ricerca.

2. In coerenza con la programmazione strategica triennale 2012-2014 del PNRA  le proposte di ricerca riguarderanno prioritariamente le seguenti tematiche:

  • 1. Dinamica dell'atmosfera e processi climatici
  • 2. Dinamica della calotta polare
  • 3. Dinamica della Terra solida ed evoluzione della criosfera
  • 4. Dinamica degli oceani polari
  • 5. Relazioni Sole-Terra e space weather
  • 6. L'Universo sopra l'Antartide
  • 7. Evoluzione, adattamento e biodiversità
  • 8. L'Uomo in ambienti estremi
  • 9. Contaminazione ambientale
  • 10. Paleoclima
  • 11. Problematiche e rischi ambientali
  • 12. Tecnologia: innovazione e sperimentazione

3. Il presente bando si articola su due linee di intervento:

  • A. Attività di raccolta e diffusione di dati di osservatori permanenti ed esperimenti di lungo periodo, in coerenza con quanto previsto ai paragrafi 4.2, 4.4 e 4.5 della programmazione  strategica triennale 2012-2014, di cui al Titolo II del presente bando;
  • B. Progetti di ricerca da svolgere su piattaforme fisse e mobili di altri paesi e/o nell'ambito di iniziative internazionali, in coerenza con quanto previsto ai paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 della programmazione  strategica triennale 2012-2014, di cui al Titolo III del presente bando.

4. A ciascuna linea sono riferite specifiche proposte per ognuna delle quali nei successivi articoli sono riportate caratteristiche e modalità e criteri di valutazione per l'approvazione delle rispettive graduatorie.

 

Articolo 2
Soggetti ammissibili

 

 

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili a presentare proposte i seguenti soggetti:

  • a) Università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori a ordinamento speciale;
  • b) Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dallo Stato;
  • c) Altri organismi di ricerca in possesso dei requisiti previsti da Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008.

2. Le proposte devono individuare il coordinatore scientifico. Non potrà essere finanziato più di un progetto con lo stesso coordinatore che, comunque, non potrà contemporaneamente coordinare un progetto finanziato dal PNRA nel bando 2013.

3. Il coordinatore scientifico deve essere individuato tra il personale di ricerca dei soggetti di cui al precedente comma 1 o tra i giovani ricercatori, così come definiti dal comma seguente.

4. Possono partecipare alle proposte del presente bando anche i giovani ricercatori così come definiti dall'articolo 4 comma 2 del Decreto Ministeriale 115/2013, ossia di età non superiore ai 40 anni compiuti, sia appartenenti, con la qualifica di docente o ricercatore, ai ruoli delle università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato, o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero, sia non appartenenti ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1 ma in possesso del titolo di dottore di ricerca.

5. Per le proposte di esperimento di lungo periodo coordinate da un giovane ricercatore, così come definito al comma 4, non appartenente ai ruoli dei soggetti di cui al precedente comma 1, il MIUR provvede ad acquisire attestazione di disponibilità, rilasciata dal legale rappresentante, o da altro titolare di adeguati poteri di firma, del soggetto di cui al comma 1, alla stipula per chiamata diretta, in caso di successo nel presente bando, di apposito contratto con il medesimo giovane ricercatore.

6. Il singolo ricercatore non potrà partecipare contemporaneamente a più di due progetti finanziati dal PNRA nel presente bando e nel bando 2013.

7. Alle proposte del presente bando non possono partecipare a qualunque titolo i componenti della Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide e i componenti degli organismi decisionali attraverso i quali il CNR e l'ENEA assicurano i rispettivi compiti di programmazione, coordinamento e attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.

TITOLO II

Articolo 3
Linea A - Attività di raccolta e diffusione di dati di osservatori permanenti
ed esperimenti di lungo periodo

1. Sono da considerare osservatori permanenti quelle strutture che svolgono attività di raccolta di osservazioni e dati di interesse generale, nazionale ed internazionale che implica la standardizzazione della raccolta dei dati, l'automatizzazione dei sistemi osservativi e la trasmissione in tempo reale, l'accesso pubblico, regolamentato e gratuito ai dati, secondo i pertinenti standard internazionali.

2. Sono da considerare esperimenti di lungo periodo quelle attività di ricerca che implicano la raccolta sistematica di dati la cui significatività scientifica impone osservazioni e/o misure per un periodo non superiore a quattro anni.

3. Per le attività di questa linea di intervento saranno disponibili i supporti infrastrutturali e logistici della stazione scientifica costiera "Mario Zucchelli" o la stazione italo-francese "Concordia" sul plateau polare e, per le attività nel Mare di Ross, una nave cargo/oceanografica individuata in sede di programmazione esecutiva delle spedizioni in Antartide, compatibilmente con le risorse disponibili e con le attività scientifiche e le operazioni logistiche nel loro complesso.

Articolo 4
Caratteristiche delle proposte di rinnovo di osservatori permanenti esistenti

1. Ciascuna proposta di rinnovo di un osservatorio permanente deve avere un costo non superiore a Euro 100.000,00 e non inferiore ad euro 20.000,00 (incluso l'eventuale adeguamento della strumentazione installata), una durata non inferiore a due anni e non superiore a 4.

2. Il legale rappresentante, o altro titolare di adeguati poteri di firma, dell'istituzione proponente deve sottoscrivere la proposta assumendosi l'impegno a garantire la conduzione sistematica delle osservazioni, la manutenzione periodica della strumentazione, dei sistemi di conservazione e la diffusione dei dati assicurandone la continuità per l'intero periodo di durata della proposta.

3. Le proposte dovranno fare riferimento a uno degli osservatori permanenti esistenti, essere corredate del rapporto sulle attività svolte e i risultati conseguiti nel quinquennio 2009-2013 ed evidenziare i seguenti elementi:

  • a) motivazione della proposta di proseguire le attività per un ulteriore periodo, in ogni caso non superiore a 4 anni;
  • b) descrizione delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • c) documentazione dell'avvenuto utilizzo da parte della comunità scientifica dei dati raccolti nel precedente quinquennio;
  • d) descrizione di come e dove sono archiviati i dati raccolti, e da quando sono stati resi di pubblico accesso;
  • e) descrizione del fabbisogno tecnico-logistico;
  • f) descrizione dei costi preventivati per la conduzione dell'osservatorio e la diffusione dei dati;
  • g) descrizione del programma di formazione e divulgazione;
  • h) coinvolgimento internazionale;
  • i) descrizione della composizione del team scientifico e tecnico, sia italiano che straniero;
  • j) eventuali contributi finanziari da parte di terzi, italiani e/o stranieri.

Articolo 5
Caratteristiche delle proposte di istituzione di nuovi osservatori permanenti

1. Ciascuna proposta di istituzione di un nuovo osservatorio permanente deve avere un costo non superiore a euro 150.000,00 e non inferiore ad euro 30.000,00 (incluso l'eventuale acquisizione di strumentazione da installare in Antartide), una durata non inferiore a due anni e non superiore a 4.

2. Il legale rappresentante del soggetto proponente deve sottoscrivere la proposta assumendosi l'impegno a garantirne l'installazione e la manutenzione periodica della strumentazione, la conduzione delle osservazioni, dei sistemi di conservazione e la diffusione dei dati assicurandone la continuità per l'intero periodo di durata della proposta.

3. Le proposte dovranno fare riferimento a una delle tre infrastrutture disponibili in Antartide (stazione Mario Zucchelli, stazione Concordia, nave cargo/oceanografica nel Mare di Ross) con la capacità operativa delineata all'art. 3, comma 3.

4. Le proposte presentate dovranno altresì evidenziare i seguenti elementi:

  • a) finalità scientifiche perseguite in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 1;
  • b) la comunità scientifica nazionale ed internazionale interessata all'utilizzo dei dati dell'osservatorio;
  • c) strumentazione, metodologie, standardizzazioni, modalità di raccolta ed elaborazione dei dati grezzi e della loro diffusione, tempistica prevista per l'archiviazione e l'accesso pubblico dal momento della raccolta;
  • d) descrizione del fabbisogno tecnico-logistico;
  • e) descrizione dei costi preventivati per la realizzazione dell'osservatorio e dell'utilizzo del contributo richiesto;
  • f) descrizione del programma di formazione e divulgazione;
  • g) descrizione della composizione del team scientifico e tecnico;
  • h) eventuali collaborazioni internazionali;
  • i) eventuali contributi finanziari di terzi,italiani e/o stranieri.

 

Articolo 6
Caratteristiche delle proposte di esperimenti di lungo periodo

1. Ciascuna proposta di un esperimento di lungo periodo deve avere una durata non superiore a quattro anni.

2. Ciascuna proposta potrà avere un costo complessivo, per l'intera durata, non superiore a euro 300.000,00 e non inferiore ad euro 50.000,00 (incluso l'eventuale acquisizione di strumentazione da installare in Antartide).

3. Il presente bando finanzia esclusivamente i primi due anni della proposta, per un importo massimo riconoscibile di euro 150.000. Alla fine del biennio, a seguito di verifica positiva di una dettagliata relazione scientifica ed economica, si potrà procedere al finanziamento per la durata residua della proposta a valere sulle risorse del PNRA disponibili a legislazione vigente o anche utilizzando le eventuali economie che si rendessero disponibili ai sensi del comma 8 del successivo articolo 12.

4. Le proposte dovranno fare riferimento a una delle tre infrastrutture disponibili in Antartide (stazione Mario Zucchelli, stazione Concordia, nave cargo/oceanografica nel Mare di Ross) con la capacità operativa delineata all'art. 3, comma 3.

5. Ciascuna proposta, oltre ad individuare il coordinatore scientifico, dovrà indicare i responsabili e la composizione delle unità di ricerca che non potranno essere inferiori a 2 e superiori a 8. La proposta dovrà descrivere, oltre al programma generale, anche i compiti di ciascuna delle unità di ricerca.

6. Le proposte presentate dovranno altresì evidenziare i seguenti elementi:

  • a) finalità scientifiche perseguite in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 1;
  • b) motivazioni che giustifichino la necessità di raccolta dati per un lungo periodo in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 3 comma 2;
  • c) descrizione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi;
  • d) descrizione analitica delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • e) descrizione analitica del fabbisogno tecnico-logistico;
  • f) descrizione dei costi preventivati per la realizzazione dell'esperimento e dell'utilizzo del contributo richiesto;
  • g) descrizione del programma di formazione e divulgazione;
  • h) descrizione della composizione del team scientifico e tecnico, sia italiano che straniero;
  • i) eventuali collaborazioni internazionali;
  • j) eventuali contributi finanziari di terzi, italiani e/o stranieri.

Articolo 7
Forme e misure delle agevolazioni e determinazione dei costi ammissibili

1. Il MIUR interviene a sostegno delle proposte selezionate nella misura del 100% dei costi ammissibili e nella forma del contributo alla spesa, nell'ambito delle risorse individuate ai sensi del successivo articolo 11 del presente decreto; per le proposte di cui al precedente articolo 6, il contributo alla spesa è da riferirsi esclusivamente ai primi due anni a copertura dei costi ammissibili per lo stesso periodo.

2. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di costo:

  • a) acquisizione di strumentazione da installare/utilizzare presso le stazioni in Antartide o sulla nave;
  • b) missioni, spese di laboratorio, materiale di consumo, spese generali, contributo alla formazione del personale, per un importo massimo di euro 40.000 annui;
  • c) solo per le proposte di esperimenti di lungo periodo, contratto per chiamata diretta per il coordinatore giovane non strutturato per un importo massimo di euro 50.000 lordi annui, incluso gli oneri a carico del datore.

3. I costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture e alla permanenza del personale presso le infrastrutture ospitanti in Antartide, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del presente bando, sono a carico delle risorse destinate, nell'ambito dei relativi Programmi Esecutivi Annuali (PEA), alle voce "Logistica" e "Risorse umane impegnate in Antartide". I costi relativi alle attività presso la stazione Concordia saranno contabilizzati nel budget comune franco-italiano relativo alla stazione Concordia come parte del contributo italiano per le spese di conduzione della stazione.

 

TITOLO III

Articolo 8
Linea B - Progetti di ricerca presso piattaforme di altri paesi e/o iniziative internazionali

1. Il PNRA per il triennio 2012-2014 riconosce che lacollaborazione internazionale è intrinseca allo spirito della ricerca polare, permette lo sviluppo di progetti di ricerca di dimensioni e interessi sopranazionali, consente risparmi e razionalizzazioni dell'uso dei mezzi di supporto infrastrutturale e logistico.

2. La presente linea d'intervento è finalizzata a promuovere attività di ricerca di tipo opportunity driven da svilupparsi nell'ambito di iniziative internazionali, utilizzo coordinato di piattaforme fisse e mobili, progetti di ricerca che richiedono la collaborazione fra team di vari paesi e/o che necessitano di particolare impegno logistico.

Articolo 9
Caratteristiche delle proposte

1. Ciascuna proposta non può avere un costo superiore a Euro 200.000,00 e inferiore ad euro 50.000,00 e deve avere una durata non superiore a due anni.

2. Le proposte dovranno fare riferimento a specifiche iniziative internazionali all'interno delle quali si collocano in modo funzionale e organico.

3. Le proposte presentate dovranno altresì evidenziare i seguenti elementi:

  • a) finalità perseguite in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 8 del presente decreto;
  • b) motivazione dell'opportunità strategica per aderire all'iniziativa internazionale;
  • c) documentazione relativa allo stato di avanzamento dell'iniziativa e di coinvolgimento degli altri paesi;
  • d) descrizione delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • e) descrizione del fabbisogno tecnico-logistico;
  • f) descrizione dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell'utilizzo del contributo richiesto;
  • g) descrizione del contributo da parte dei partner stranieri;
  • h) descrizione del programma di formazione e divulgazione;
  • i) descrizione della composizione del team scientifico e tecnico, sia italiano che straniero;
  • j) previsione di sviluppo futuro dell'iniziativa.

4. Ciascuna proposta, oltre ad individuare il coordinatore scientifico, dovrà indicare i responsabili e la composizione delle unità di ricerca che non potranno essere inferiore a 2 e superiori a 8. La proposta dovrà descrivere, oltre al programma generale, anche i compiti di ciascuna delle unità di ricerca.

Articolo 10
Forme e misure delle agevolazioni e determinazione dei costi ammissibili

1. Il MIUR interviene a sostegno delle proposte selezionate nella misura del 100% dei costi ammissibili e nella forma del contributo alla spesa, nell'ambito delle risorse individuate ai sensi del successivo articolo 11 del presente decreto.

2. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di costo:

  • a) acquisizione di strumentazione da installare e/o utilizzare in aree polari;
  • b) missioni, spese di laboratorio, analisi dati e campioni, materiale di consumo, spese generali, contributo alla formazione del personale, per un importo massimo di euro 40.000 annui;
  • c) contratto per chiamata diretta per il coordinatore giovane e non strutturato per un importo massimo di euro 50.000 lordi annui, incluso gli oneri a carico del datore;
  • d) partecipazione alle spese di tipo logistico-operativo per attività su piattaforme polari di altri paesi.

3. I costi connessi all'utilizzo e alla permanenza presso le infrastrutture ospitanti di cui al precedente articolo 3, comma 3, del presente bando, sono a carico delle risorse destinate, nell'ambito del PEA, alla voce "Logistica" e "Risorse umane impegnate in Antartide". Questi costi verranno contabilizzati quale contributo italiano alle spese di attuazione dell'iniziativa internazionale. A tali scopi dovranno essere stipulati specifici protocolli di intesa fra il MIUR e il partner straniero.

TITOLO IV

Articolo 11
Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie per l'attivazione del presente bando ammontano a Euro 2.200.000 derivanti per Euro 2.000.000 dal Programma Esecutivo Annuale 2010 e per Euro 200.000 dal Programma Esecutivo Annuale 2011.

2. Con riferimento all'articolazione sulle due linee di intervento del presente bando le risorse finanziarie messe a disposizione sono:

  • Linea A - Attività di raccolta e diffusione di dati di osservatori permanenti ed esperimenti di lungo  periodo - Euro 1.500.000, così ripartiti:

    - A1)  proposte di rinnovo di osservatori permanenti esistenti: Euro 700.000
    - A2) proposte di istituzione di nuovi osservatori permanenti: Euro 300.000
    - A3) proposte di esperimenti di lungo periodo: Euro 500.000

  • Linea B - Progetti di ricerca su piattaforme di altri paesi e/o internazionali:

    - B1)  Progetti di ricerca su piattaforme di altri paesi e/o internazionali: Euro 700.000

3. Lo stanziamento di cui all'articolazione A3 è destinato esclusivamente al finanziamento dei primi due anni di ciascuna proposta nella misura massima di euro 150.000, mentre per gli anni successivi, nel caso di verifica positiva di una dettagliata relazione scientifica ed economica, si potrà procedere al finanziamento a valere sulle risorse del PNRA disponibili a legislazione vigente o anche utilizzando le eventuali economie che si rendessero disponibili ai sensi del comma 8 del successivo articolo 12.

Articolo 12
Modalità e criteri per la valutazione delle proposte

1. Le proposte di rinnovo di osservatori permanenti esistenti, di cui al precedente articolo 4, sono valutate dalla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide sulla base dei seguenti criteri:

  • 1) Qualità della proposta (max. 40 punti):
    • a) motivazione della proposta di rinnovo;
    • b) metodologie, standardizzazioni, modalità di raccolta e diffusione dei dati;
    • c) fruizione dei dati raccolti da parte della comunità scientifica nazionale e internazionale;
    • d) congruità economica delle attività progettuali proposte.
  • 2) Qualità dei soggetti (max. 20 punti):
    • a) competenze coinvolte;
    • b) meccanismi di governance.
  • 3) Impatto della proposta sul sistema di ricerca nazionale ed internazionale (max. 10 punti).

2. La valutazione delle proposte di istituzione di nuovi osservatori permanenti, di esperimenti di lungo periodo e di attività di ricerca su piattaforme di altri paesi e/o internazionali, di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 9, pervenute ai sensi del presente bando, è curata dalla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide che, a tal fine, acquisirà anche il parere di esperti internazionali nominati dal MIUR secondo i seguenti criteri:

  • 1) qualità della proposta (max 40 punti):
    • a. solidità e praticabilità della proposta tenuto conto della capacità logistica, dell'articolazione delle fasi realizzative e del loro livello di integrazione;
    • b. grado di innovazione dei contenuti e delle metodologie utilizzate e novità, originalità e utilità delle attività e delle conoscenze acquisibili con riferimento allo stato dell'arte internazionale;
    • c. congruità economica delle attività progettuali proposte;
  • 2) qualità dei soggetti proponenti (max 20 punti):
    • a. competenze coinvolte, valorizzate e generate nello sviluppo della proposta;
    • b. giovane età del coordinatore scientifico;
    • c. meccanismi di governance e di coinvolgimento degli eventuali partner stranieri.
  • 3) impatto della proposta (max 10 punti):
    • a. rafforzamento del sistema della ricerca nazionale in Antartide nel quadro internazionale;
    • b. capacità di sviluppare prodotti/processi/servizi di rilevante utilità per il sistema artico e antartico.

4. Sono approvati e ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 11 comma 2 e secondo l'ordine delle rispettive graduatorie (A1, A2, A3 e B1), le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di 50 (di cui almeno 25 punti per il criterio 1) su 70 conseguibili.

5. Le quattro graduatorie (A1, A2, A3 e B1) delle proposte ammesse al finanziamento sono approvate con Decreto Direttoriale reso pubblico sul sito web del MIUR.

6. I coordinatori scientifici delle proposte ammesse al finanziamento saranno invitati a predisporre i progetti definitivi coerenti con le risorse finanziarie, i supporti logistici che potranno effettivamente essere messi a disposizione e gli eventuali suggerimenti dei referee.

7. Nel caso in cui, per ciascuna o tutte le articolazioni di cui all'articolo 11 comma 2, si determinino economie di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo, la Commissione potrà proporre di ammettere le proposte approvate ai sensi del comma 4 ma inizialmente escluse dal finanziamento, secondo l'ordine delle singole graduatorie, nei limiti delle maggiori disponibilità finanziarie. Qualora le proposte da finanziarie a seguito dello scorrimento richiedano, anche dopo la rimodulazione, disponibilità di fondi eccedenti le economie di risorse disponibili, la Commissione potrà proporre di trasferire tali economie residue ad altra articolazione per lo scorrimento della relativa graduatoria.

8. Nel caso in cui, alla fine del biennio delle attività previste dalle proposte ammesse al finanziamento, per ciascuna o tutte le articolazioni di cui all'articolo 11 comma 2, si determinino economie di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo,  la Commissione potrà proporre, previa verifica positiva di una dettagliata relazione scientifica ed economica, di utilizzare tali economie per finanziare la durata residua delle proposte di esperimenti di lungo periodo di cui all'articolo 6.

9. In applicazione del precedente comma 7, con decreto direttoriale viene reso pubblico l'elenco delle ulteriori proposte ammesse al finanziamento e si procede all'invito di cui al comma 6.

10. Le proposte di cui ai precedenti commi ammesse al finanziamento sono inviate ai competenti organismi del PNRA per l'organizzazione degli aspetti di natura organizzativo-logistica.

11. L'implementazione dei progetti definitivi selezionati per lo svolgimento di attività nelle regioni polari, anche in relazione alla loro compatibilità operativa ed ambientale complessiva nell'ambito delle spedizioni, viene coordinata dal CNR e dall'ENEA in fase di predisposizione dei programmi esecutivi annuali del PNRA.

 

Articolo 13
Proprietà della strumentazione acquisita e modalità di erogazione del finanziamento

1. Ai sensi dell'articolo 6 "Patrimonio del PNRA" del Decreto Interministeriale del 30 settembre 2010 di cui alle premesse del presente bando, i beni acquisiti con i finanziamenti pubblici del PNRA sono nell'inventario dell'ENEA in una specifica sezione e costituiscono il patrimonio del PNRA. Essi sono classificati in un conto d'ordine in calce allo stato patrimoniale dell'ENEA.

2.L'erogazione dei finanziamenti è effettuata dal CNR, a cui sono assegnate le risorse di cui al precedente articolo 11 comma 1, a seguito di stipula di contratto di ricerca o accordo di collaborazione con la struttura di appartenenza del responsabile degli osservatori e del coordinatore scientifico dei progetti di ricerca. Nel medesimo contratto o accordo saranno definite le modalità di acquisizione dei beni al fine di corrispondere compiutamente alle previsioni di cui al precedente comma 1.

 

Articolo 14
Modalità di presentazione dei progetti

1. Le domande di cui al presente Decreto dovranno essere compilate a partire dalle ore 10.00 del 2 marzo 2015 e trasmesse entro e non oltre le ore 12.00 del 23 marzo 2015 utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio , secondo la modulistica allegata al presente decreto.

2. Al medesimo indirizzo, sotto la voce "Supporto->Lista iniziative", sono disponibili le guide per l'utilizzo del servizio e il fac-simile delle domande.

3. La domanda può essere compilata e trasmessa da un qualunque utente registrato nel sistema, non necessariamente dal firmatario.

4. Dopo aver trasmesso la domanda è necessario perfezionarla con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 7 giorni dalla chiusura del Bando ed inviarne copia via PEC al seguente indirizzo mail DGRIC@postacert.istruzione.it

5.  Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente decreto.

6.  I proponenti devono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

 

Articolo 15
Informazioni

1.  Il Responsabile Unico del Procedimento per il presente avviso è il Dott. Antonio Di Donato - Dirigente della Direzione Generale per il Coordinamento la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2.  Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it.

3.  Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bandoantartide2014@miur.it

4. Le linee strategiche 2012-2014 del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) sono disponibili sul sito internet della Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide:
http://www.csna.it/Documenti/PNRA_Programma_triennale_2012_2014_2012_06_27.pdf
e sul sito del CNR, Dipartimento Scienza del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente:
http://www.dta.cnr.it

Roma, 17 febbraio 2015

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Marco Mancini)
f.to MANCINI