Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 8 giugno 2015 n. 1195

Regolamento REPRISE

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 dicembre del 2010 n. 240 e, in particolare, l'articolo 20 sulla valutazione dei progetti di ricerca nonché l'articolo 21 che istituisce il Comitato Nazionale dei Garanti  della Ricerca;

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 come modificata legge 10 gennaio 2000 n. 6, , concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

VISTO il decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 recante misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 62 comma 3 il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ammette a finanziamento gli interventi di ricerca industriale previo parere tecnico - scientifico di esperti inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in volta dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 240 del 2010;

VISTO il Decreto ministeriale del 19 febbraio 2013 n. 115 che regola le modalità di utilizzo e di gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica e, in particolare, l'articolo 6, comma 3 il quale prevede, tra l'altro, che nella selezione dei progetti di ricerca il Ministero si avvale di esperti, anche internazionali, nominati dal Ministero e individuati dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea;

VISTO altresì il comma 4, dell'articolo 6, del citato Decreto ministeriale 115/2013, in base al quale l'elenco di cui al comma 3 è aggiornato annualmente e gestito secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministero;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

 

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che seguono:

  • a) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'università,  e della ricerca
  • b) CNGR: Comitato Nazionale dei Garanti di Ricerca
  • c) REPRISE: Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation
  • d) CDV: Comitati di valutazione
  • e) CINECA: Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico
  • f) ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca
  • g) ERC: European Research Council
  • h) RICERCA DI BASE: comprende le attività tipiche della ricerca di base, e in particolare lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette, distinguendosi per essere ad alto contenuto di rischio
  • i) RICERCA INDUSTRIALE COMPETITIVA E PER LO SVILUPPO SOCIALE: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale
  • j) DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA: attività volta a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, anche al fine di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, secondo le previsioni della legge 28 marzo 1991 n. 113, come modificata dalla legge del 10 gennaio 2000 n. 6
  • k) REVISIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: attività volta ad accertare il possesso dei requisiti di affidabilità economica (ove richiesti dalle normative vigenti) e a verificare la ammissibilità, pertinenza e congruità delle spese effettivamente sostenute.

Art. 2
(Oggetto e ambito di applicazione)

1.Il presente decreto disciplina le procedure,  le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE, istituito presso il MIUR e con il supporto informatico del CINECA.
2. Il REPRISE è un elenco di esperti scientifici  costituito per le necessità di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post dei progetti di ricerca di competenza del MIUR. Esso  è a disposizione, per le stesse necessità, dei soggetti indicati al successivo art.13, ove ne facciano esplicita richiesta.

Art. 3
(Struttura)

1.Il REPRISE si articola in quattro sezioni, ciascuna delle quali corrisponde a una diversa tipologia di attività:

a) Ricerca di base;
b) Ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale;
c) Diffusione della cultura scientifica;
d) Valutazione  economico-finanziaria e revisione amministrativo-contabile.

2.Il CNGR, in relazione alla specificità delle diverse tipologie di attività, verifica periodicamente l'idoneità dei requisiti di candidabilità di cui al successivo articolo 5, relazionando il MIUR in merito alla necessità di eventuali modifiche.

Art. 4
(Contenuto dell'elenco)

  1. Nell'elenco, per ogni esperto iscritto, sono presenti i dati anagrafici  i dati idonei a documentare  la competenza scientifica degli esperti, nonché i dati statistici atti a consentire la valutazione dell'attività generale dell'esperto, anche in riferimento alle rispetto delle tempistiche assegnate ed alla accuratezza delle valutazioni.

 

Art. 5
(Criteri per l'inserimento nell'elenco)

  • 1. In prima applicazione, in REPRISE confluiscono tutti gli esperti già inseriti nei due elenchi esperti (uno per la ricerca di base e uno per la ricerca industriale) esistenti alla data del presente decreto presso il MIUR, purché risultino verificati i criteri di cui ai successivi comma.
  • 2. Per la ricerca di base: possono essere inseriti in REPRISE solo i docenti e i ricercatori a tempo indeterminato, appartenenti (o appartenuti) ai ruoli degli atenei o degli enti pubblici di ricerca.
  • 3. Per la ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale: possono essere inseriti in REPRISE tutti coloro che superino il valore soglia di almeno due dei criteri seguenti, o la metà dei valori soglia in almeno tre dei criteri seguenti: a) almeno 2 anni di esperienza in  incarichi permanenti in comitati e/o organizzazioni europee ed internazionali; b) almeno 5 anni di esperienza in  incarichi di direzione/coordinamento progetti/commesse di R&S in ambito nazionale; c) almeno 3 anni di esperienza in  incarichi di direzione/coordinamento progetti/commesse di R&S in ambito internazionale; d)  almeno 3 anni di esperienza nell'applicazione industriale di risultati della R&S o nel trasferimento tecnologico; e) almeno 5 brevetti depositati; f) almeno 3 brevetti concessi. Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui al precedente periodo, in alternativa ai criteri sopra indicati è consentito l'inserimento in REPRISE qualora risulti dimostrata un'esperienza almeno quinquennale nella valutazione scientifica di progetti nazionali, o almeno biennale nella valutazione scientifica di progetti internazionali.
  • 4. Per la diffusione della cultura scientifica: possono essere inseriti in REPRISE tutti coloro che superino il valore soglia di almeno due dei criteri seguenti, o la metà dei valori soglia in almeno tre dei criteri seguenti: a) almeno 2 anni di esperienza in  direzione di musei o centri di divulgazione/diffusione della scienza e della tecnica; b) almeno 4 anni di esperienza in attività di direzione/coordinamento di istituzioni/gruppi di ricerca che abbiano attività anche non principali di diffusione; c) almeno 2 anni di esperienza in  attività di ricerca sulle ricadute sociali della scienza e della tecnica pubblicate su riviste scientifiche; d)  almeno 3 anni di esperienza in attività pubblicistica/editoriale sulle ricadute sociali della scienza e della tecnica e di divulgazione su media (giornali, riviste, televisione, etc.); e) almeno 2 anni di esperienza in attività di divulgazione e di addestramento di tecnici per la divulgazione; f) almeno 6 anni di esperienza in attività collegate all'introduzione alla scienza e alla tecnica presso scuole primarie, secondarie e terziarie. Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui al precedente periodo, in alternativa ai criteri sopra indicati è consentito l'inserimento in REPRISE qualora risulti dimostrata un'esperienza almeno quinquennale nella valutazione scientifica di progetti nazionali, o almeno biennale nella valutazione scientifica di progetti internazionali.
  • 5. Per la valutazione economico-finanziaria: possono essere inseriti in REPRISE tutti coloro che superino il valore soglia di almeno uno dei criteri seguenti, o la metà dei valori soglia in almeno due dei criteri seguenti: a) almeno 5 anni di esperienza lavorativa in società di certificazione dei bilanci; b) almeno 5 anni di esperienza lavorativa in banche e/o finanziarie, settore imprese; c) almeno 5 anni di esperienza lavorativa in società di gestione dei brevetti; d) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come sindaco o revisore iscritto all'albo dei revisori legali o contabili; e) almeno 5 anni di esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione, nel settore della gestione delle agevolazioni; f) almeno 5 anni di esperienza lavorativa in società di assistenza tecnica alla pubblica amministrazione, nel settore della gestione delle agevolazioni; g) almeno 5 anni di esperienza lavorativa in società concessionarie della pubblica amministrazione, nel settore della gestione delle agevolazioni; h)  almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell'analisi ex ante/ex post delle ricadute.
  • 6. Per la revisione amministrativo/contabile: possono essere inseriti in REPRISE tutti coloro che superino il valore soglia di almeno uno dei criteri seguenti, o la metà dei valori soglia in almeno due dei criteri seguenti: a)  almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell'analisi delle rendicontazioni contabili dei progetti di ricerca b)  almeno 5 anni di esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione, nel settore della gestione delle agevolazioni; c) almeno 5 anni di esperienza lavorativa in società di assistenza tecnica alla pubblica amministrazione, nel settore della gestione delle agevolazioni; d) almeno 5 anni di esperienza lavorativa in società concessionarie della pubblica amministrazione, nel settore della gestione delle agevolazioni; e) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come sindaco o revisore iscritto all'albo dei revisori legali o contabili.

Art. 6
(Modalità di presentazione della domanda e istruttoria)

1. Nel funzionamento a regime, gli esperti possono essere invitati a presentare domanda di candidatura, per una o più sezioni,  dal MIUR o dall'ANVUR, oppure autocandidarsi.
2. In tutti i casi, il candidato accede al sito https://www.researchitaly.it/fare/opportunita/valutazione-progetti-italiani/ e inserisce nelle apposite schede i dati ivi richiesti (dati anagrafici e scientifici).
3.Per ognuna delle sezioni di cui all'articolo 3, il superamento dei criteri di cui al precedente articolo 5 consente l'ammissione automatica del candidato nel REPRISE. 
4. Con cadenza periodica annuale, per le candidature per le quali  non vengano superate le soglie minime che consentono l'inserimento automatico in REPRISE, il CNGR procede all'esame della candidatura presentata, tenendo conto di tutti gli altri elementi, desumibili dal curriculum, ritenuti utili ai fini di una decisione definitiva sull'accoglimento della domanda.
5.L'esame di cui al precedente comma 4 può essere svolto in proprio dal CNGR oppure mediante una o più CDV, i cui componenti sono da esso designati  e nominati con apposito decreto direttoriale, oppure attraverso ulteriori modalità fissate dallo stesso CNGR.
6. La valutazione negativa con conseguente decisione di non ammissione della candidatura impedisce la reiterazione della domanda, per la relativa sezione, nei successivi 12 mesi.
7. La comunicazione dell'accettazione o del rigetto della domanda è effettuata, per ogni singolo candidato, , mediante modalità telematiche, direttamente sul sito https://www.researchitaly.it/fare/opportunita/valutazione-progetti-italiani/

Art. 7
(Modalità di assegnazione degli incarichi)

1.Gli incarichi relativi alla valutazione in materia di ricerca di base, di ricerca industriale,  di diffusione cultura e di valutazione economico-finanziaria sono affidati dal MIUR previa designazione da parte del CNGR, che dovrà tener conto delle specifiche competenze richieste per il singolo incarico e delle esperienze dichiarate dagli esperti nelle apposite schede di iscrizione al REPRISE. 
2. Gli incarichi relativi alla revisione amministrativo-contabile sono affidati direttamente dal MIUR, sulla base delle specifiche competenze richieste e delle esperienze dichiarate dagli esperti nelle apposite schede di iscrizione al REPRISE, con priorità alle esperienze lavorative dirette nella verifica delle rendicontazioni contabili.
3. Per ogni esperto, esclusivamente all'atto dell'affidamento del primo incarico relativo ad una specifica sezione, l'ufficio competente per materia provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni relative alla stessa sezione, riportate nella scheda inserita nel REPRISE; in caso di accertata difformità, ferme restando le responsabilità penali del dichiarante, il MIUR procede all'immediata cancellazione dell'esperto dal REPRISE.
3. Al fine di favorire la massima efficienza del sistema, il numero massimo di incarichi attribuiti, nel corso di ciascun anno solare, a ciascun esperto, non può essere superiore a cinque, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 115/2013. Solo in casi eccezionali, ed esclusivamente allo scopo di garantire il rispetto dell'indispensabile e irrinunciabile criterio di competenza tecnica e/o scientifica, il MIUR può autorizzare, con adeguata motivazione, il superamento di tale limite.

Art. 8
(Cause di incompatibilità)

1. Fatte salve specifiche ulteriori cause di incompatibilità fissate per legge, nei bandi o disposte dal MIUR per proprie specifiche esigenze,  nessun esperto appartenente all'elenco può valutare un progetto nel quale risulti coinvolto l'organizzazione di appartenenza o per il quale lo stesso esperto attesti (mediante apposita dichiarazione) l'esistenza di un interesse diretto o indiretto, come nel caso di partecipazione allo stesso progetto dello stesso esperto o di propri parenti fino al quarto grado o affini fino al secondo grado.
2. Il sopraggiungere di una causa di incompatibilità comporta l'obbligo per l'esperto di farne esplicita comunicazione al MIUR per consentire l'assegnazione del progetto ad altro esperto.

Art. 9
(Cause di sospensione dall'elenco)

1.Gli esperti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi sono tenuti al rispetto delle norme relative all'incompatibilità e in generale alle regole etico-professionali indicate all'atto del conferimento dell'incarico, la cui violazione, rilevata d'ufficio o a seguito di apposita segnalazione, viene sanzionata dal MIUR con la sospensione dall'elenco per un periodo non inferiore a un anno, fatta salva ogni altra azione di responsabilità.
2.In ogni caso, in qualsiasi momento,  ciascun esperto può disporre autonomamente  la propria sospensione dall'elenco, per motivi personali, per uno o più anni.

Art. 10
(Cause di cancellazione dall'elenco)

1.Oltre a quanto indicato all'art. 7, comma 3, si procede alla cancellazione d'ufficio dell'esperto dall'albo in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per i reati contro la pubblica amministrazione o per sospensione dall'albo per due volte, previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti; si procede altresì alla cancellazione in caso di decesso.
2. In ogni caso, in qualsiasi momento, ciascun esperto può disporre autonomamente  la propria cancellazione dall'elenco o da una delle sezioni dell'elenco.

Art. 11
(Aggiornamento della scheda dell'esperto)

1.L'aggiornamento della scheda personale di ogni esperto avviene di regola con cadenza annuale. In ogni caso l'esperto, in qualsiasi momento, può procedere all'aggiornamento della propria scheda.
2. Il mancato aggiornamento della scheda o conferma dei dati in essa contenuti per tre anni consecutivi equivale ad una automatica sospensione dall'elenco per un periodo di un anno.

Art. 12
(Valutazione dell'attività dell'esperto)

1.A ogni esperto è associata una scheda statistica, contenente tutti i dati necessari per la valutazione  della sua attività.
2.La scheda statistica è aggiornata in tempo reale dal CINECA alla conclusione di ogni incarico per quanto riguarda le tempistiche e il rispetto degli impegni connessi con l'affidamento dell'incarico stesso.

Art. 13
(Soggetti utilizzatori dell'elenco)

1.REPRISE può essere utilizzato, per attività connesse con il finanziamento di progetti di ricerca o per la valutazione ex-post dei prodotti della ricerca, dai seguenti soggetti:

  • a) Università ed enti pubblici di ricerca;
  • b) Fondazioni;
  • c) Agenzie operanti come soggetti finanziatori di progetti di ricerca;
  • d) Regioni ed altri Ministeri operanti come  soggetti finanziatori di progetti di ricerca;
  • e) ANVUR.

2. L'ANVUR può proporre la presentazione di candidature e può costituire, all'interno dell'elenco, un sotto-elenco di esperti di  propria fiducia.

Roma, 8 giugno 2015

Il DIRETTORE GENERALE
(Dr. Vincenzo Di Felice)