Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 30 dicembre del 2010 n. 240 e, in particolare, l'articolo 20 sulla valutazione dei progetti di ricerca nonché l'articolo 21 che istituisce il Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca;
VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 come modificata legge 10 gennaio 2000 n. 6, , concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;
VISTO il decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 recante misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 62 comma 3 il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ammette a finanziamento gli interventi di ricerca industriale previo parere tecnico - scientifico di esperti inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in volta dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 240 del 2010;
VISTO il Decreto ministeriale del 19 febbraio 2013 n. 115 che regola le modalità di utilizzo e di gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica e, in particolare, l'articolo 6, comma 3 il quale prevede, tra l'altro, che nella selezione dei progetti di ricerca il Ministero si avvale di esperti, anche internazionali, nominati dal Ministero e individuati dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea;
VISTO altresì il comma 4, dell'articolo 6, del citato Decreto ministeriale 115/2013, in base al quale l'elenco di cui al comma 3 è aggiornato annualmente e gestito secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministero;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che seguono:
Art. 2
(Oggetto e ambito di applicazione)
1.Il presente decreto disciplina le procedure, le modalità
di formazione e l'utilizzo del REPRISE, istituito presso il MIUR e
con il supporto informatico del CINECA.
2. Il REPRISE è un elenco di esperti scientifici costituito
per le necessità di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post dei
progetti di ricerca di competenza del MIUR. Esso è a
disposizione, per le stesse necessità, dei soggetti indicati al
successivo art.13, ove ne facciano esplicita richiesta.
Art. 3
(Struttura)
1.Il REPRISE si articola in quattro sezioni, ciascuna delle
quali corrisponde a una diversa tipologia di attività:
a) Ricerca di base;
b) Ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo
sociale;
c) Diffusione della cultura scientifica;
d) Valutazione economico-finanziaria e revisione
amministrativo-contabile.
2.Il CNGR, in relazione alla specificità delle diverse tipologie
di attività, verifica periodicamente l'idoneità dei requisiti di
candidabilità di cui al successivo articolo 5, relazionando il MIUR
in merito alla necessità di eventuali modifiche.
Art. 4
(Contenuto dell'elenco)
Art. 5
(Criteri per l'inserimento nell'elenco)
Art. 6
(Modalità di presentazione della domanda e istruttoria)
1. Nel funzionamento a regime, gli esperti possono essere
invitati a presentare domanda di candidatura, per una o più
sezioni, dal MIUR o dall'ANVUR, oppure autocandidarsi.
2. In tutti i casi, il candidato accede al sito
https://www.researchitaly.it/fare/opportunita/valutazione-progetti-italiani/
e inserisce nelle apposite schede i dati ivi richiesti (dati
anagrafici e scientifici).
3.Per ognuna delle sezioni di cui all'articolo 3, il superamento
dei criteri di cui al precedente articolo 5 consente l'ammissione
automatica del candidato nel REPRISE.
4. Con cadenza periodica annuale, per le candidature per le quali
non vengano superate le soglie minime che consentono
l'inserimento automatico in REPRISE, il CNGR procede all'esame
della candidatura presentata, tenendo conto di tutti gli altri
elementi, desumibili dal curriculum, ritenuti utili ai fini di una
decisione definitiva sull'accoglimento della domanda.
5.L'esame di cui al precedente comma 4 può essere svolto in
proprio dal CNGR oppure mediante una o più CDV, i cui componenti
sono da esso designati e nominati con apposito decreto
direttoriale, oppure attraverso ulteriori modalità fissate dallo
stesso CNGR.
6. La valutazione negativa con conseguente decisione di non
ammissione della candidatura impedisce la reiterazione della
domanda, per la relativa sezione, nei successivi 12 mesi.
7. La comunicazione dell'accettazione o del rigetto della domanda
è effettuata, per ogni singolo candidato, , mediante modalità
telematiche, direttamente sul sito
https://www.researchitaly.it/fare/opportunita/valutazione-progetti-italiani/
Art. 7
(Modalità di assegnazione degli incarichi)
1.Gli incarichi relativi alla valutazione in materia di ricerca
di base, di ricerca industriale, di diffusione cultura e di
valutazione economico-finanziaria sono affidati dal MIUR previa
designazione da parte del CNGR, che dovrà tener conto delle
specifiche competenze richieste per il singolo incarico e delle
esperienze dichiarate dagli esperti nelle apposite schede di
iscrizione al REPRISE.
2. Gli incarichi relativi alla revisione amministrativo-contabile
sono affidati direttamente dal MIUR, sulla base delle specifiche
competenze richieste e delle esperienze dichiarate dagli esperti
nelle apposite schede di iscrizione al REPRISE, con priorità alle
esperienze lavorative dirette nella verifica delle rendicontazioni
contabili.
3. Per ogni esperto, esclusivamente all'atto dell'affidamento del
primo incarico relativo ad una specifica sezione, l'ufficio
competente per materia provvede alla verifica della veridicità
delle dichiarazioni relative alla stessa sezione, riportate nella
scheda inserita nel REPRISE; in caso di accertata difformità, ferme
restando le responsabilità penali del dichiarante, il MIUR procede
all'immediata cancellazione dell'esperto dal REPRISE.
3. Al fine di favorire la massima efficienza del sistema, il
numero massimo di incarichi attribuiti, nel corso di ciascun anno
solare, a ciascun esperto, non può essere superiore a cinque, ai
sensi di quanto disposto dal D.M. 115/2013. Solo in casi
eccezionali, ed esclusivamente allo scopo di garantire il rispetto
dell'indispensabile e irrinunciabile criterio di competenza tecnica
e/o scientifica, il MIUR può autorizzare, con adeguata motivazione,
il superamento di tale limite.
Art. 8
(Cause di incompatibilità)
1. Fatte salve specifiche ulteriori cause di incompatibilità
fissate per legge, nei bandi o disposte dal MIUR per proprie
specifiche esigenze, nessun esperto appartenente all'elenco
può valutare un progetto nel quale risulti coinvolto
l'organizzazione di appartenenza o per il quale lo stesso esperto
attesti (mediante apposita dichiarazione) l'esistenza di un
interesse diretto o indiretto, come nel caso di partecipazione allo
stesso progetto dello stesso esperto o di propri parenti fino al
quarto grado o affini fino al secondo grado.
2. Il sopraggiungere di una causa di incompatibilità comporta
l'obbligo per l'esperto di farne esplicita comunicazione al MIUR
per consentire l'assegnazione del progetto ad altro esperto.
Art. 9
(Cause di sospensione dall'elenco)
1.Gli esperti devono comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza. Essi sono tenuti al rispetto delle norme relative
all'incompatibilità e in generale alle regole etico-professionali
indicate all'atto del conferimento dell'incarico, la cui
violazione, rilevata d'ufficio o a seguito di apposita
segnalazione, viene sanzionata dal MIUR con la sospensione
dall'elenco per un periodo non inferiore a un anno, fatta salva
ogni altra azione di responsabilità.
2.In ogni caso, in qualsiasi momento, ciascun esperto può
disporre autonomamente la propria sospensione dall'elenco,
per motivi personali, per uno o più anni.
Art. 10
(Cause di cancellazione dall'elenco)
1.Oltre a quanto indicato all'art. 7, comma 3, si procede alla
cancellazione d'ufficio dell'esperto dall'albo in caso di condanna
con sentenza passata in giudicato per i reati contro la pubblica
amministrazione o per sospensione dall'albo per due volte, previo
accertamento della sussistenza dei relativi presupposti; si procede
altresì alla cancellazione in caso di decesso.
2. In ogni caso, in qualsiasi momento, ciascun esperto può
disporre autonomamente la propria cancellazione dall'elenco o
da una delle sezioni dell'elenco.
Art. 11
(Aggiornamento della scheda dell'esperto)
1.L'aggiornamento della scheda personale di ogni esperto avviene
di regola con cadenza annuale. In ogni caso l'esperto, in qualsiasi
momento, può procedere all'aggiornamento della propria
scheda.
2. Il mancato aggiornamento della scheda o conferma dei dati in
essa contenuti per tre anni consecutivi equivale ad una automatica
sospensione dall'elenco per un periodo di un anno.
Art. 12
(Valutazione dell'attività dell'esperto)
1.A ogni esperto è associata una scheda statistica, contenente
tutti i dati necessari per la valutazione della sua
attività.
2.La scheda statistica è aggiornata in tempo reale dal CINECA alla
conclusione di ogni incarico per quanto riguarda le tempistiche e
il rispetto degli impegni connessi con l'affidamento dell'incarico
stesso.
Art. 13
(Soggetti utilizzatori dell'elenco)
1.REPRISE può essere utilizzato, per attività connesse con il finanziamento di progetti di ricerca o per la valutazione ex-post dei prodotti della ricerca, dai seguenti soggetti:
2. L'ANVUR può proporre la presentazione di candidature e può costituire, all'interno dell'elenco, un sotto-elenco di esperti di propria fiducia.
Il DIRETTORE GENERALE
(Dr. Vincenzo Di Felice)