Decreto Direttoriale
25 giugno 2015
n. 1350
Ammissione al finanziamento dei progetti relativi al bando SIR 2014.
IL DIRETTORE
GENERALE
VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008
convertito, con modificazioni, in Legge n.121 del 14 luglio 2008,
istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
VISTO il D.M. n. 115 del 19 febbraio 2013,
registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2013 Reg.6-Fgl. 118
recante: "Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli
Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).
Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a
valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli
60, 61, 62 e 63 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.
134.";
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
VISTO il Decreto Interministeriale n. 1049 del
19 dicembre 2013 di ripartizione delle disponibilità del FIRST per
l'anno 2013 che ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione di €
48.675.889, comprensivi dei costi per le attività di valutazione e
monitoraggio (rif. art. 4), per il finanziamento di Iniziative
destinate a giovani ricercatori;
VISTO il D.D. n. 4098 del 27 novembre 2014 con
il quale sono stati impegnati € 47.215.612,33 per le Iniziative
destinate a giovani ricercatori ed € 1.460.276,67 (pari al 3% per
le attività di valutazione e monitoraggio);
VISTO il D.D. n. 197 del 23 gennaio 2014,
registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 2014, fgl. n.
2144, con il quale il MIUR ha emanato il Bando relativo al
Programma SIR (Scientific Independence of young Researchers)
finalizzato a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio
della propria attività di ricerca indipendente, e ha destinato €
47.215.612 (rif. art 5) ai tre macrosettori di ricerca ERC secondo
le seguenti percentuali:
- LS - Scienze della vita: 40%;
- PE - Scienze fisiche e ingegneria: 40%;
- SH - Scienze umanistiche e sociali: 20%;
VISTO il D.D. n. 2687 del 15 settembre 2014 con
il quale è stato modificato l'art. 7, comma 2, del bando sopra
menzionato;
VISTA la nota n. 30333 del 22 dicembre 2014 con
la quale, in attesa del perfezionamento del decreto
interministeriale di ripartizione delle risorse FIRST disponibili
per l'anno 2014 sul P.G. 01 del Capitolo 7245, pari a € 62.577.689,
e constatata l'impossibilità di procedere in tempo utile
all'assunzione dei relativi impegni di spesa, si è richiesto il
mantenimento di tali risorse nel bilancio di previsione di questo
Ministero per l'anno 2015 quali residui di lettera F;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 6 del 08
gennaio 2015 di ripartizione delle disponibilità del FIRST per
l'anno 2014 che ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione di €
6.500.000, comprensivi dei costi per le attività di valutazione e
monitoraggio (rif. art. 3), per incrementare la dotazione
finanziaria assegnata, con il riparto FIRST 2013, al finanziamento
di iniziative destinate a giovani ricercatori (Bando SIR 2014);
VISTO il D.D. n. 2951 del 08 ottobre 2014 con
cui sono stati nominati i componenti dei Comitati di Selezione;
VISTO il D.D. n. 1161 del 3 giugno 2015 che ha
disposto, a seguito delle audizioni dei Principal Investigator
(PI), l'approvazione dei progetti suddivisi per settore ERC, ai
sensi del bando sopra menzionato;
VERIFICATA la regolarità delle dichiarazioni
delle host institutions e dei PI;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
successive modifiche e integrazioni che detta le nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive
modifiche e integrazioni;
D E C R E T A
ART. 1
- 1. Sono ammessi a finanziamento i progetti riportati nella
tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto,
che ne costituisce parte integrante ed essenziale. In detta tabella
sono indicati, altresì, per ciascun progetto, la durata, il
Principal Investigator (PI), l'host institution (istituzione
ospitante/struttura di afferenza), il costo complessivo del
progetto ammesso, al netto dei costi sostenuti da soggetti terzi,
suddiviso per voci di spesa, e il relativo contributo previsto,
nonché il codice CINECA e il codice unico di progetto (CUP). I
progetti ancorchè non allegati al presente decreto (e per quanto
non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte
integrante ed essenziale.
- 2. L'importo del contributo ministeriale è di €
53.520.612.
ART. 2
- 1. Ciascun progetto dovrà garantire la completa realizzazione
delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia
del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali
maggiori costi.
ART. 3
- 1. Ogni coordinatore scientifico (principal investigator - PI)
è responsabile dello svolgimento delle attività progettuali del
gruppo di ricerca. Per l'effettuazione delle relative spese, il PI
opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e
regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità;
pertanto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR) resterà estraneo ad ogni rapporto
comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del
progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per
eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o
indirettamente connesse col progetto.
- 2. Ogni host institution deve rispettare l'indipendenza del PI
e non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia
dell'host institution stessa, garantendo in particolare che il PI:
- gestisca la ricerca e il finanziamento e prenda le opportune
decisioni di allocazione delle risorse;
- pubblichi in modo indipendente come autore senior, comprendendo
come coautori solo coloro che hanno contribuito in modo sostanziale
al progetto;
- coordini il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel
caso di studenti e dottorandi;
- abbia accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento
della ricerca.
- 3. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi
ammissibili.
ART. 4
- 1. La decorrenza dei progetti è convenzionalmente fissata al
novantesimo giorno dalla data del presente decreto.
- 2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun
progetto dovranno concludersi entro i termini di durata del
progetto indicati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente
decreto, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di
cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del
coordinatore di progetto per fondati motivi tecnico-scientifici o
per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei
contributi.
ART. 5
- 1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è
fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 3 giugno 2015,
data del D.D. n. 1161 di approvazione dei progetti vincitori.
- 2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è
fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale
indicata all'art. 4 comma 2, ovvero, in caso di proroga, al termine
della stessa, così come indicato nel relativo provvedimento di
concessione della proroga. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti
nei 60 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di
spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
- 3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra
indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
ART. 6
- 1. Le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere
preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR, mediante
apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le
motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte
del PI di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR
informerà il PI e la host institution del progetto
dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale
motivato rigetto.
- 2. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
- 3. Le varianti alla sola articolazione economica del
progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da
parte del MIUR rientrando nella piena autonomia di ogni singolo
progetto.
ART. 7
- 1. L'host institution deve avviare con la massima tempestività
le procedure per la stipula di apposito contratto con i PI, ove
questi non siano già dipendenti a tempo indeterminato, come
ricercatori o docenti, della stessa host institution.
- 2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza
delle attività di progetto indicata al precedente art. 4, i
contratti di cui al precedente comma non risultino ancora
stipulati, il MIUR si riserva, la facoltà di attivare le procedure
di revoca del contributo.
- 3. La data ultima per l'ammissibilità delle spese per contratti
con PI coincide col termine indicato all'art. 4 comma 2.
- 4. Nel caso di trasferimento del PI, in fase di esecuzione del
progetto, dalla "host institution" ad altro ateneo o ente pubblico
di ricerca nazionale, il regolare svolgimento del progetto deve
essere garantito attraverso la stipula di apposita convenzione che
regoli i rapporti tra la "host institution" originaria e quella di
nuova destinazione del PI, con particolare riferimento all'uso
delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la "host
institution" originaria ed alla prosecuzione (sotto la guida del
PI) dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già
contrattualizzato dalla "host institution" originaria per lo
svolgimento del progetto. In ogni caso il trasferimento del
progetto può avvenire solo previa approvazione del MIUR.
ART. 8
- 1. Il coordinatore scientifico di progetto - PI dovrà
trasmettere, con modalità telematica, al MIUR entro 90 giorni dalla
conclusione del progetto una relazione scientifica conclusiva sullo
svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti o prevedibili,
con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che
riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del
PI. La relazione deve contenere, altresì, l'elenco dettagliato
delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati
nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione della
provenienza del finanziamento.
- 2. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici
realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli altri
componenti del gruppo di ricerca devono indicare di aver usufruito
di un finanziamento, relativo al bando SIR, del MIUR rispettando
quanto previsto all'art. 9 del D.D. n. 197 del 23 gennaio 2014
("Open access" Bando SIR 2014).
- 3. Entro tre mesi dalla scadenza di metà progetto, il MIUR
procederà alla convocazione dei PI finanziati, per lo svolgimento
di nuove audizioni, per un confronto scientifico sull'avanzamento
del progetto e sul grado di raggiungimento dei risultati previsti.
Le audizioni saranno tenute dagli stessi CdS responsabili delle
valutazioni; eventuali sostituzioni di componenti non più
disponibili saranno disposte dal MIUR almeno un mese prima dello
svolgimento delle audizioni. Qualora il CdS ritenga totalmente
insoddisfacente l'avanzamento scientifico del progetto, il MIUR
procederà alla revoca del contributo, e il PI non potrà presentare
proposte sui bandi del MIUR per i successivi 24 mesi.
ART. 9
- 1. Per ciascun progetto entro 90 giorni dalla data del presente
decreto il MIUR disporrà a favore delle host institutions
l'erogazione in anticipazione del contributo di cui all'art. 1,
secondo le effettive disponibilità di cassa. Eventuali importi
oggetto di recupero nei confronti delle host institutions potranno
essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni
altra erogazione o contributo da assegnare alle stesse anche in
base ad altro titolo.
ART. 10
- 1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno
rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.
35.
- 2. Ogni PI e ogni host institution sono tenuti a
garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento
del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione
richiesta.
- 3. Ogni PI dovrà trasmettere al MIUR, al termine delle attività
di progetto e comunque entro 60 giorni dalla conclusione del
progetto, la rendicontazione contabile delle spese effettivamente
sostenute nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita
procedura telematica.
- 4. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di
legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure
amministrative, ogni rendicontazione è assoggettata altresì ad
appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle
host institutions. Gli audit interni centrali dovranno basarsi sul
criterio del controllo previsto dal MIUR - "Lettera circolare Prot.
n. 0008109-08 aprile 2014". Il Ministero, ai sensi della "Lettera
circolare" sopra menzionata, procede, a campione, agli accertamenti
finali di spesa, mediante verifica documentale delle
rendicontazioni ed eventuali controlli in sito sugli audit interni
centrali. In ogni caso deve essere assicurato il criterio
dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti
finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento
ministeriale).
- 5. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di
legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme
restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del
finanziamento e l'automatica esclusione del PI dai successivi bandi
MIUR per un periodo di 5 anni dalla data dell'accertamento.
- 6. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e
controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli
obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di
cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR
si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo
al recupero delle somme già accreditate.
ART. 11
- L'importo di € 53.520.612 (contributo
ministeriale) grava sulle disponibilità del Capitolo 7245 - P.G. 01
- dello stato di previsione di questo Ministero. In particolare:
- per € 47.215.612 sul D.D. di impegno n. 4098
del 27 novembre 2014 - Impegno registrato al n. 4735 clausola 001 -
Esercizio Finanziario 2014 - Esercizio di Provenienza 2013;
- per € 6.305.000, è assunto contestualmente
l'impegno sul P.G. 01 del Capitolo 7245 dello stato di previsione
della spesa del MIUR per l'anno 2015 - C/Residui lettera F
provenienza 2014.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.