Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 25 giugno 2015 n. 1350

Ammissione al finanziamento dei progetti relativi al bando SIR 2014.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la  Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione  della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in Legge n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.M. n. 115 del 19 febbraio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2013 Reg.6-Fgl. 118 recante: "Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto Interministeriale n. 1049 del 19 dicembre 2013 di ripartizione delle disponibilità del FIRST per l'anno 2013 che ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione di € 48.675.889, comprensivi dei costi per le attività di valutazione e monitoraggio (rif. art. 4), per il finanziamento di Iniziative destinate a giovani ricercatori;

VISTO il D.D. n. 4098 del 27 novembre 2014 con il quale sono stati impegnati € 47.215.612,33 per le Iniziative destinate a giovani ricercatori ed € 1.460.276,67 (pari al 3% per le attività di valutazione e monitoraggio);

VISTO il D.D. n. 197 del 23 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 2014,  fgl. n. 2144, con il quale il MIUR ha emanato il Bando relativo al Programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) finalizzato a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente, e ha destinato € 47.215.612 (rif. art 5) ai tre macrosettori di ricerca ERC secondo le seguenti percentuali:

  • LS - Scienze della vita: 40%;
  • PE - Scienze fisiche e ingegneria: 40%;
  • SH - Scienze umanistiche e sociali: 20%;

VISTO il D.D. n. 2687 del 15 settembre 2014 con il quale è stato modificato l'art. 7, comma 2, del bando sopra menzionato;

VISTA la nota n. 30333 del 22 dicembre 2014 con la quale, in attesa del perfezionamento del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse FIRST disponibili per l'anno 2014 sul P.G. 01 del Capitolo 7245, pari a € 62.577.689, e constatata l'impossibilità di procedere in tempo utile all'assunzione dei relativi impegni di spesa, si è richiesto il mantenimento di tali risorse nel bilancio di previsione di questo Ministero per l'anno 2015 quali residui di lettera F;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 6 del 08 gennaio 2015 di ripartizione delle disponibilità del FIRST per l'anno 2014 che ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione di € 6.500.000, comprensivi dei costi per le attività di valutazione e monitoraggio (rif. art. 3), per incrementare la dotazione finanziaria assegnata, con il riparto FIRST 2013, al finanziamento di iniziative destinate a giovani ricercatori (Bando SIR 2014);

VISTO il D.D. n. 2951 del 08 ottobre 2014 con cui sono stati nominati i componenti dei Comitati di Selezione;

VISTO il D.D. n. 1161 del 3 giugno 2015 che ha disposto, a seguito delle audizioni dei Principal Investigator (PI), l'approvazione dei progetti suddivisi per settore ERC, ai sensi del bando sopra menzionato;

VERIFICATA la regolarità delle dichiarazioni delle host institutions e dei PI;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche e integrazioni;

 

D E C R E T A

ART. 1

  • 1. Sono ammessi a finanziamento i progetti riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale. In detta tabella sono indicati, altresì, per ciascun progetto, la durata, il Principal Investigator (PI), l'host institution (istituzione ospitante/struttura di afferenza), il costo complessivo del progetto ammesso, al netto dei costi sostenuti da soggetti terzi, suddiviso per voci di spesa, e il relativo contributo previsto, nonché il codice CINECA e il codice unico di progetto (CUP). I progetti ancorchè non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.
  • 2. L'importo del contributo ministeriale è di € 53.520.612.

ART. 2

  • 1. Ciascun progetto dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

ART. 3

  • 1. Ogni coordinatore scientifico (principal investigator - PI) è responsabile dello svolgimento delle attività progettuali del gruppo di ricerca. Per l'effettuazione delle relative spese, il PI opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) resterà  estraneo  ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
  • 2. Ogni host institution deve rispettare l'indipendenza del PI e non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell'host institution stessa, garantendo in particolare che il PI:
    • gestisca la ricerca e il finanziamento e prenda le opportune decisioni di allocazione delle risorse;
    • pubblichi in modo indipendente come autore senior, comprendendo come coautori solo coloro che hanno contribuito in modo sostanziale al progetto;
    • coordini il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi;
    • abbia accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca.
  • 3. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 4

  • 1. La decorrenza dei progetti è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto.
  • 2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro i termini di durata del progetto indicati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

ART. 5

  • 1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 3 giugno 2015, data del D.D. n. 1161 di approvazione dei progetti vincitori.
  • 2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata all'art. 4 comma 2, ovvero, in caso di proroga, al termine della stessa, così come indicato nel relativo provvedimento di concessione della proroga. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
  • 3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 6

  • 1. Le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del PI di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il PI e la host institution del progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
  • 2. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
  • 3. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto  non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR rientrando nella piena autonomia di ogni singolo progetto.

ART. 7

  • 1. L'host institution deve avviare con la massima tempestività le procedure per la stipula di apposito contratto con i PI, ove questi non siano già dipendenti a tempo indeterminato, come ricercatori o docenti, della stessa host institution.
  • 2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto indicata al precedente art. 4, i contratti di cui al precedente comma non risultino ancora stipulati, il MIUR si riserva, la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo.
  • 3. La data ultima per l'ammissibilità delle spese per contratti con PI coincide col termine indicato all'art. 4 comma 2.
  • 4. Nel caso di trasferimento del PI, in fase di esecuzione del progetto, dalla "host institution" ad altro ateneo o ente pubblico di ricerca nazionale, il regolare svolgimento del progetto deve essere garantito attraverso la stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra la "host institution" originaria e quella di nuova destinazione del PI, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la "host institution" originaria ed alla prosecuzione (sotto la guida del PI) dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla "host institution" originaria per lo svolgimento del progetto. In ogni caso il trasferimento del progetto può avvenire solo previa approvazione del MIUR.

ART. 8

  • 1. Il coordinatore scientifico di progetto - PI dovrà trasmettere, con modalità telematica, al MIUR entro 90 giorni dalla conclusione del progetto una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti o prevedibili, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del PI. La relazione deve contenere, altresì, l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione della provenienza del finanziamento.
  • 2. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli altri componenti del gruppo di ricerca devono indicare di aver usufruito di un finanziamento, relativo al bando SIR, del MIUR rispettando quanto previsto all'art. 9 del D.D. n. 197 del 23 gennaio 2014 ("Open access" Bando SIR 2014).
  • 3. Entro tre mesi dalla scadenza di metà progetto, il MIUR procederà alla convocazione dei PI finanziati, per lo svolgimento di nuove audizioni, per un confronto scientifico sull'avanzamento del progetto e sul grado di raggiungimento dei risultati previsti. Le audizioni saranno tenute dagli stessi CdS responsabili delle valutazioni; eventuali sostituzioni di componenti non più disponibili saranno disposte dal MIUR almeno un mese prima dello svolgimento delle audizioni. Qualora il CdS ritenga totalmente insoddisfacente l'avanzamento scientifico del progetto, il MIUR procederà alla revoca del contributo, e il PI non potrà presentare proposte sui bandi del MIUR per i successivi 24 mesi.

ART. 9

  • 1. Per ciascun progetto entro 90 giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà a favore delle host institutions l'erogazione in anticipazione del contributo di cui all'art. 1, secondo le effettive disponibilità di cassa. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle host institutions potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alle stesse anche in base ad altro titolo.

ART. 10

  • 1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
  • 2. Ogni PI e ogni host institution sono tenuti  a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto,  rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.
  • 3. Ogni PI dovrà trasmettere al MIUR, al termine delle attività di progetto e comunque entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, la rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica.
  • 4. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è assoggettata altresì ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle host institutions. Gli audit interni centrali dovranno basarsi sul criterio del controllo previsto dal MIUR - "Lettera circolare Prot. n. 0008109-08 aprile 2014". Il Ministero, ai sensi della "Lettera circolare" sopra menzionata, procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni ed eventuali controlli in sito sugli audit interni centrali. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).
  • 5. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del PI dai successivi bandi MIUR per un periodo di 5 anni dalla data dell'accertamento.
  • 6. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme già accreditate.

ART. 11

  • L'importo di € 53.520.612 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilità del Capitolo 7245 - P.G. 01 - dello stato di previsione di questo Ministero. In particolare:
    • per € 47.215.612 sul D.D. di impegno n. 4098 del 27 novembre 2014 - Impegno registrato al n. 4735 clausola 001 - Esercizio Finanziario 2014 - Esercizio di Provenienza 2013;
    • per € 6.305.000, è assunto contestualmente l'impegno sul P.G. 01 del Capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del MIUR per l'anno 2015 - C/Residui lettera F  provenienza 2014.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 giugno 2015

IL DIRETTORE GENERALE    
(Dott. Vincenzo Di Felice)