VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni e integrazioni, relativo
all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge
n. 168/1989 "dà attuazione all'indirizzo ed al
coordinamento nei confronti delle Università e degli Enti di
ricerca";
VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e in particolare l'art. 2:
VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR e in particolare l'art. 3:
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in
particolare, gli artt. 1 e 5, in base ai quali l'ANVUR verifica e
valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di
qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base
delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale,
attraverso la definizione di specifici indicatori e l'espressione
dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle
risorse pubbliche;
VISTO l'articolo 60, comma 01, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, il quale è intervenuto sulle modalità di
attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto
previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30
dicembre 2010, n. 240, stabilendo che "… di tale quota, almeno
tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei
risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca
(VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di
reclutamento, effettuate … dall'Agenzia nazionale per la
valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR)".
VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, come modificato dall'art. 23,
co 2 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che recita:
"la ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca
finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata ... tenendo conto,
per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del
fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della
valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta
dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) ... I criteri e le motivazioni di
assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto
avente natura non regolamentare del Ministro".
VISTO il DM 4 novembre 2014, (n. 815), registrato
alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2014, foglio 5343, il quale
all'allegato 3 destina al Consorzio interuniversitario CINECA,
l'importo di 7.500.000 per l'esercizio di Valutazione della qualità
della ricerca 2011 - 2014 (VQR 2011 - 2014);
VISTO il DM 15 luglio 2011 con il quale sono
state definite le linee guida per la VQR 2004-2010;
VISTI i risultati della VQR 2004-2010, che sono
stati, fra l'altro, utilizzati come criterio di ripartizione del
fondo di finanziamento ordinario delle Università statali, del
contributo di cui alla legge n. 243/1991 per le Università non
statali e del fondo ordinario per gli Enti di ricerca;
RITENUTO, in relazione all'esigenza di disporre
di un quadro aggiornato della qualità della ricerca delle
Istituzioni interessate, da utilizzare anche ai fini della
allocazione dei trasferimenti statali alle Università e agli Enti
di ricerca, di dovere dare avvio alla VQR per il successivo periodo
2011-2014 e di dovere conseguentemente definire le linee guida a
tal fine necessarie;
DECRETA
Art. 1- Soggetti interessati e
definizioni
1. Il presente decreto disciplina, attraverso i criteri e
le modalità nel seguito rappresentati, il processo di valutazione
della qualità della ricerca, che riguarda le seguenti istituzioni
(di seguito indicate con il termine di "Istituzioni") e le loro
articolazioni interne (Dipartimenti per le università e
articolazioni interne assimilate ai dipartimenti universitari per
gli enti di ricerca e per le Istituzioni non universitarie):
a) Università statali;
b) Università non statali legalmente riconosciute;
c) Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR (di seguito
indicati "Enti di ricerca"), limitatamente alla quota del personale
dedicato alla ricerca e ai professori e ricercatori universitari ad
essi affiliati, anche ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
d) Altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di
ricerca (di seguito indicati "Istituzioni diverse"), su esplicita
richiesta e previa intesa che preveda la copertura delle spese
relative.
2. Sono oggetto della valutazione i prodotti della ricerca appartenenti alle categorie di pubblicazioni scientifiche specificate nel bando di cui all'articolo 2, comma 1, di cui è autore il personale delle Istituzioni che svolge attività di ricerca (d'ora in avanti "addetti alla ricerca") a tempo indeterminato e a tempo determinato, ovvero professori e ricercatori delle Università (compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento), dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca e delle Istituzioni diverse. Ai fini della valutazione sono presi in considerazione tutti i "prodotti attesi" dagli addetti della ricerca ai sensi del successivo articolo 4, comma 3; ai prodotti eventualmente mancanti rispetto a quelli attesi è attribuita la valutazione di cui al successivo articolo 5, comma 2, lettera g).
3. Nel presente decreto si intendono:
a) per "Area", le 16 aree scientifiche elencate nell'Allegato
1;
b) per "bando", il bando di cui all'articolo 2, comma 1;
c) per CINECA, il Consorzio Interuniversitario per l'Elaborazione
del Calcolo Elettronico.
Art. 2 - Avvio e risultati del processo di valutazione
1. Il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato
con l'emissione di apposito bando del Presidente dell'ANVUR e si
conclude con la pubblicazione dei risultati entro il termine del 31
ottobre 2016. Il bando stabilisce tra l'altro il cronoprogramma per
lo svolgimento del processo di valutazione.
2. I risultati della valutazione saranno articolati, per ciascuna
Istituzione, Dipartimento e articolazione assimilata, in tre
profili di qualità e in un profilo complessivo:
a) profilo di qualità dei
prodotti della ricerca, anche distinto per area, per settore
concorsuale e per settore scientifico-disciplinare, ed espresso
come distribuzione percentuale nei cinque livelli di cui
all'articolo 5, comma 2, dei prodotti attesi dagli addetti alla
ricerca nel periodo 2011 - 2014;
b) profilo di qualità dei prodotti
della ricerca, anche distinto per area, per settore concorsuale e
per settore scientifico-disciplinare, ed espresso come
distribuzione percentuale nei cinque livelli di cui all'articolo 5,
comma 2, dei prodotti attesi dagli addetti alla ricerca che, nel
periodo 2011 - 2014, sono stati assunti dalla Istituzione o
sono transitati al suo interno in una fascia o ruolo superiore
nell'ambito dell'Istituzione.
c) profilo di competitività
dell'ambiente di ricerca, come di seguito indicato:
3. I risultati della valutazione di cui al comma 2 sono resi
pubblici solo nel caso in cui il sottoinsieme di riferimento è
composto da almeno tre persone.
4. Il profilo di qualità complessivo di ciascuna Istituzione è
determinato dalla somma ponderata degli indicatori relativi ai tre
profili di cui al comma 2 attribuendo a quello di cui alla lettera
a) un peso pari al 75%, a quello di cui alla lettera b) un peso
pari al 20% e a quello di cui alla lettera c) un peso pari al
5%.
5. Per ciascuna Istituzione, Dipartimento e articolazione interna
assimilata si calcoleranno almeno i seguenti indicatori
sintetici:
a) il rapporto tra la somma delle
valutazioni ottenute dai prodotti attesi dall'Istituzione nell'Area
e la valutazione complessiva di Area;
b) il rapporto tra il voto medio
attribuito ai prodotti attesi dell'Istituzione nell'Area e il voto
medio ricevuto da tutti i prodotti dell'Area;
c) il rapporto tra la frazione
di prodotti eccellenti dell'Istituzione nell'Area e la frazione di
prodotti eccellenti dell'Area;
6. Nell'ambito del processo di valutazione e a fini conoscitivi
sarà inoltre considerato, anche utilizzando le informazioni della
Scheda unica annuale della ricerca dipartimentale, il profilo di
competitività delle Istituzioni per le attività di "terza
missione". Tale valutazione dovrà tenere conto della missione
istituzionale fondamentale delle Istituzioni. Oltre ai parametri
che saranno definiti dall'ANVUR, dovranno essere considerati, come
elementi comuni di valutazione, i seguenti aspetti: proventi
dall'attività conto terzi, attività brevettuale, imprese spin -
off. Tale valutazione potrà in ogni caso essere considerata ai fini
del riparto dell'assegnazione delle risorse statali alle
Istituzioni interessate.
Art. 3 - Organizzazione generale
1. La valutazione è organizzata nelle 16 Aree di valutazione
elencate nell'Allegato 1.
2. L'ANVUR si avvale, per ciascuna Area di valutazione, di un Gruppo di Esperti Valutatori (d'ora in avanti GEV), composto da studiosi italiani ed esteri di elevata qualificazione scelti sulla base dell'esperienza internazionale nel campo della ricerca e della sua valutazione.
3. I componenti e i coordinatori dei GEV, in numero complessivamente non superiore a 450, sono nominati dal Consiglio direttivo dell'ANVUR tra quanti abbiano risposto, nelle modalità e entro i termini previsti, all'avviso per la manifestazione di interesse a far parte dei GEV emanato dal Consiglio direttivo medesimo. Nel caso in cui le domande pervenute non consentano di assicurare un'adeguata ed equilibrata presenza di esperti, il Consiglio direttivo può selezionare altri studiosi che soddisfino i requisiti stabiliti dal comma 2 ai fini del completamento dei GEV.
4. Per le Aree caratterizzate da particolare eterogeneità disciplinare ed elevata numerosità dei prodotti da valutare, l'ANVUR può provvedere, nel contesto operativo dei singoli GEV, alla costituzione di sub-commissioni con specifiche competenze disciplinari.
Art. 4 -Adempimenti delle Istituzioni
1. Ai fini del censimento degli addetti alla ricerca le
Istituzioni utilizzano le informazioni contenute nelle banche dati
del MIUR messe a disposizione dell'ANVUR. Le Istituzioni sono
tenute a certificare le informazioni fornite con particolare
riferimento ai nominativi degli addetti alla ricerca, a tempo
determinato e indeterminato, in servizio nel periodo di riferimento
2011 - 2014 o parte di esso, con l'indicazione delle Aree,
del Dipartimento o articolazione interna assimilata di
afferenza.
2. Ai fini della determinazione del numero di prodotti della
ricerca che ciascun addetto deve presentare nel presente esercizio
di valutazione, gli addetti alla ricerca afferenti a ciascun
Dipartimento (o ad altra articolazione internaassimilata) alla data
di pubblicazione del bando sono suddivisi nelle seguenti
categorie:
a) professori e ricercatori a tempo indeterminato e
determinato delle Università, ivi inclusi i contratti stipulati ai
sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n.
230, e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
b) ricercatori a tempo indeterminato e determinato degli Enti
di ricerca e delle Istituzioni diverse;
c) tecnologi a tempo indeterminato e determinato degli Enti di
ricerca e delle Istituzioni diverse;
d) ricercatori degli Enti di ricerca e delle Istituzioni diverse
che per missione istituzionale, oltre all'attività di ricerca,
svolgono altre attività (assistenza sanitaria o altre attività di
servizio);
e) professori e ricercatori universitari a tempo
indeterminato e determinato affiliati agli Enti di ricerca o alle
Istituzioni diverse anche ai sensi del comma 6.
3. Gli addetti alla ricerca di cui al comma 2 presentano
rispettivamente il seguente numero di prodotti della ricerca
(prodotti attesi) relativi al quadriennio 2011-2014:
a) quelli di cui alle lettere a), b) (solo se a tempo definito) e
d) presentano un numero di prodotti della ricerca, non inferiore a
due e non superiore a quattro, secondo quanto specificato dal bando
in riferimento a ciascuna area;
b) quelli di cui alla lettera b) operanti a tempo pieno e alla
lettera e) presentano un numero di prodotti della ricerca,
maggiorato del 50% rispetto a quanto previsto al punto a) per la
stessa area.
4. Nel caso di prodotti della ricerca con più autori afferenti alla stessa Istituzione, l'addetto alla ricerca dovrà proporre alla propria Istituzione un numero di prodotti maggiore rispetto a quello indicato al comma 3 per consentire all'Istituzione un'adeguata possibilità di scelta in relazione al numero di prodotti attesi.
5. In relazione al numero di prodotti della ricerca di cui al comma 3, è data facoltà di presentare, al posto di due prodotti della ricerca, una monografia di ricerca o prodotto ad essa assimilata, secondo la definizione contenuta nel bando, fermo restando che in tal caso la valutazione attribuita al prodotto peserà il doppio.
6. I professori e ricercatori che hanno prestato servizio presso
un ateneo o ente di ricerca diverso da quello di appartenenza nel
periodo 2011-2014 ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge
240/2010 o dell'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, saranno considerati per la loro produzione scientifica
in proporzione alla durata e alla quantità
dell'impegno in ciascuna Istituzione.
7. Gli addetti alla ricerca registrati sul sito docente - login
MIUR presso il CINECA potranno scegliere le pubblicazioni da
sottoporre a valutazione direttamente a partire da quelle presenti
nel medesimo.
8. Riduzioni del numero di prodotti da presentare potranno essere
indicate nel bando in relazione agli addetti della ricerca che
ricadono in una o più delle seguenti tipologie:
a) hanno ricoperto cariche direttive nelle Istituzioni (Rettore,
Pro-rettore, Direttore di Dipartimento (o equivalente),
Presidente e Direttore di Dipartimento (o equivalente) di Ente di
Ricerca, per almeno ventiquattro mesi nel quadriennio
2011-2014;
b) sono stati membri delle commissioni preposte all'attribuzione
dell'Abilitazione scientifica nazionale per il biennio 2012-13
conducendo a termine almeno una tornata o per un periodo pari ad
almeno sei mesi;
c) sono stati assunti come ricercatori di ruolo a tempo
determinato e indeterminato nelle università e come ricercatori di
ruolo e a contratto o come tecnologi negli enti di ricerca e nelle
altre Istituzioni nel periodo 2011-2014;
d) hanno usufruito di periodi di congedo complessivamente
superiori a cinque mesi nel quadriennio 2011-2014 per maternità,
congedo parentale, malattia, o incarichi che richiedono
l'aspettativa obbligatoria o altri motivi comunque diversi dallo
svolgimento di attività di ricerca.
9. Le Istituzioni trasmettono al CINECA, per via telematica,
copia in formato "pdf" dei prodotti della ricerca da
sottoporre a valutazione, selezionandole, ove necessario, tra
quelle presentate in soprannumero ai sensi del precedente comma
4.
Art. 5 -Adempimenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione
1. Ai Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) è affidata la
responsabilità di valutare la qualità di ciascuna delle
pubblicazioni scientifiche selezionate dalle Istituzioni in
ciascuna Area e settore scientifico-disciplinare dell'Area. Ai fini
del giudizio di qualità i GEV adottano, singolarmente o in
combinazione, le seguenti due metodologie, ferma restando in capo
al Gruppo la responsabilità finale della valutazione:
a) informazioni bibliometriche (ove disponibili) relative al
prodotto di ricerca, quali ad esempio il numero di citazioni
ricevute dal prodotto e una misura dell'impatto della rivista
ospitante il prodotto, condotta direttamente da ciascun GEV che
utilizza a tal fine le banche dati concordate con l'ANVUR;
b) peer-review affidata a esperti esterni fra loro
indipendenti scelti collegialmente dal GEV, di norma due per
ciascuna pubblicazione, cui è affidato il compito di esprimersi, in
modo anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate.
2. Il giudizio di qualità si baserà sulla valutazione della
pubblicazione in base alla sua originalità, rigore metodologico e
impatto attestato o potenziale nella comunità scientifica
internazionale, con riferimento a standard internazionali di
qualità della ricerca. A seguito di tale giudizio di qualità ogni
pubblicazione verrà attribuita a uno dei seguenti livelli di
qualità:
a) eccellente (peso 1): la pubblicazione raggiunge i massimi
livelli in termini di originalità e rigore metodologico, e ha
conseguito o è presumibile che consegua un forte impatto nella
comunità scientifica di riferimento a livello internazionale. A
giudizio del GEV essa può essere collocata nel primo 10% della
distribuzione della produzione scientifica internazionale dell'area
cui appartiene;
b) elevata (peso 0,7): la pubblicazione raggiunge livelli
elevati in termini di originalità e rigore metodologico e ha
conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo
nella comunità scientifica di riferimento a livello internazionale.
A giudizio del GEV essa può essere collocata nel segmento 10%-30%
della distribuzione della produzione scientifica internazionale
dell'area cui appartiene;
c) discreta (peso 0,4): la pubblicazione raggiunge discreti
livelli in termini di originalità e rigore metodologico e ha
conseguito o è presumibile che consegua un impatto nella comunità
scientifica di riferimento a livello internazionale o nazionale. A
giudizio del GEV essa può essere collocata nel segmento 30%-50%
della distribuzione della produzione scientifica dell'area cui
appartiene;
e) accettabile (peso 0,1): la pubblicazione raggiunge livelli in
termini di originalità e rigore metodologico tali da circoscriverne
l'impatto nella comunità scientifica di riferimento a livello
nazionale. A giudizio del GEV essa può essere collocata nel
segmento 50%-80% della distribuzione della produzione scientifica
dell'area cui appartiene;
f) limitata (peso 0): la pubblicazione non raggiunge livelli di
originalità e rigore metodologico tali da essere considerata
significativa dalla comunità scientifica di riferimento. A giudizio
del GEV essa può essere collocata nel segmento 80%-100% della
distribuzione della produzione scientifica dell'area cui
appartiene;
g) non valutabile (peso 0): la pubblicazione appartiene a
tipologie escluse dal presente esercizio, o presenta allegati e/o
documentazione inadeguati per la valutazione o è stata pubblicata
in anni precedenti o successivi al quadriennio di riferimento. Sono
assimilate alle pubblicazioni non valutabili anche le pubblicazioni
mancanti rispetto al numero atteso.
3. Ai GEV è affidato altresì il compito di redigere il rapporto
finale di Area. Il rapporto finale di Area illustra:
a) la metodologia adottata e l'organizzazione dei lavori, ivi
inclusa la procedura adottata per la risoluzione di eventuali
conflitti di valutazione da parte dei Componenti;
b) la valutazione dell'Area basata sui risultati della valutazione
delle pubblicazioni e l'analisi complessiva dei punti di forza e di
debolezza, in relazione a qualità, quantità e proprietà delle
pubblicazioni selezionate.
Art.6 - Adempimenti dell'ANVUR
1. L'ANVUR elabora il profilo di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), e determina altresì il profilo di qualità complessivo di cui al comma 4 del medesimo articolo. Inoltre, calcola almeno gli indicatori di cui al comma 5 dell'articolo 2.
2. Al fine di verificare il posizionamento del Paese nel contesto internazionale, l'ANVUR sviluppa, ove applicabile, l'analisi di indicatori bibliometrici relativi a tutte le pubblicazioni del quadriennio presenti nelle banche dati utilizzate, in riferimento alle specifiche aree di appartenenza.
3. L'analisi degli indicatori bibliometrici è condotta assumendo a riferimento la data indicata nel bando, secondo criteri definiti d'intesa con i GEV.
4. Entro il 31 ottobre 2016, l'ANVUR elabora e rende
pubblica la Relazione finale della VQR 2011-2014, che
comprende:
a) la Valutazione del Sistema Nazionale della Ricerca, articolata
per Aree, Settori Concorsuali e Settori Scientifico - Disciplinari
e fondata sull'integrazione degli elementi di analisi a
disposizione;
b) la Valutazione di merito delle Istituzioni, dei
Dipartimenti e delle articolazioni interne assimilate e le
conseguenti classifiche, fondate sui Rapporti dei GEV, nonché sui
dati conoscitivi e sulle informazioni di cui al bando.
5. L'ANVUR utilizza altresì le risultanze della VQR ai fini della revisione, unitamente ad altri criteri e parametri definiti dal proprio Regolamento in materia, degli elenchi delle riviste scientifiche e specificamente di quelle di "fascia A".
6. Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. n. 76/2010 sarà cura
dell'ANVUR diffondere i risultati della VQR 2011-2014 per quanto
attiene alla valutazione delle Istituzioni e delle loro
articolazioni interne. I risultati della valutazione dei singoli
prodotti e la loro associazione con i revisori esperti che li hanno
valutati non verranno resi pubblici. L'elenco nominativo dei
revisori verrà reso pubblico dall'ANVUR entro e non oltre 30 giorni
dalla pubblicazione del Rapporto finale della VQR.
Art. 7 - Sistema di informatizzazione e aspetti economici e finanziari
1. La gestione amministrativo-contabile e il sistema di informatizzazione relativi al processo di valutazione sono affidati al CINECA.
2. Per le università e gli enti di ricerca vigilati dal MIUR di cui alle lettere a), b e c) dell'articolo 1 del presente decreto, la spesa complessiva trova copertura sui fondi a tale fine assegnati al CINECA per un importo massimo pari a € 7.500.000 secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del Decreto Ministeriale 4 novembre 2014 ( n. 815) citato in premessa.
3. Gli altri soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 1 del
presente decreto saranno chiamati alla copertura delle spese
sostenute da CINECA per le attività di valutazione, sulla base di
una convenzione da stipulare secondo i criteri stabiliti
dall'ANVUR.
4. Spetta altresì al CINECA la gestione
amministrativo-contabile dei GEV e dei restanti soggetti coinvolti
nell'attività di valutazione, la cui spesa graverà sui fondi di cui
al comma 2. I compensi saranno stabiliti dall'ANVUR, secondo
quanto previsto dai propri regolamenti interni ai sensi
dell'art. 12, comma 4, lett d) del d.P.R. n. 76/2010.
IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini