Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 27 giugno 2015 n. 458

Linee guida valutazione qualita' della ricerca (VQR) 2011 - 2014.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 168/1989 "dà attuazione all'indirizzo ed  al  coordinamento nei confronti delle Università e degli Enti di ricerca";

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'art. 2:

  • comma 138, che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la quale "svolge le seguenti attribuzioni: a) valutazione esterna della qualità delle  attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale  approvato dal Ministro dell'(Istruzione), dell'Università e della ricerca";
  • comma 139, che prevede che "i risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle Università e agli Enti di ricerca";

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR e in particolare l'art. 3:

  • comma 1, lett. a), il quale prevede che l'Agenzia "valuta la qualità … delle attività di ... ricerca,…delle università e degli enti di  ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei  predetti  enti";
  • comma 2, il quale prevede, che "costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui  alla lettera a) del comma 1… la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari; …l'acquisizione  di  finanziamenti  esterni,  l'attivazione  di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con  soggetti pubblici e privati";
  • comma 3, il quale prevede che "nello svolgimento  delle  sue attività l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati  per  ogni tipologia di valutazione,  anche  in  riferimento  a  diversi  ambiti disciplinari";
  • comma 4, il quale prevede che "le attività di valutazione di cui al comma 1 … sono svolte su richiesta del Ministro anche nei  confronti  dei  centri  e  consorzi interuniversitari  e  dei  consorzi  per  la  ricerca  universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare, gli artt. 1 e 5, in base ai quali l'ANVUR verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l'espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO l'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che "… di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate … dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR)".

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, come modificato dall'art. 23, co 2 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che recita: "la ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata ... tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ... I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro".

VISTO il DM 4 novembre 2014, (n. 815), registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2014, foglio 5343, il quale all'allegato 3 destina al Consorzio interuniversitario CINECA, l'importo di 7.500.000 per l'esercizio di Valutazione della qualità della ricerca 2011 - 2014 (VQR 2011 - 2014);

VISTO il DM 15 luglio 2011 con il quale sono state definite le linee guida per la VQR 2004-2010;

VISTI i risultati della VQR 2004-2010, che sono stati, fra l'altro, utilizzati come criterio di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali, del contributo di cui alla legge n. 243/1991 per le Università non statali e del fondo ordinario per gli Enti di ricerca;

RITENUTO, in relazione all'esigenza di disporre di un quadro aggiornato della qualità della ricerca delle Istituzioni interessate, da utilizzare anche ai fini della allocazione dei trasferimenti statali alle Università e agli Enti di ricerca, di dovere dare avvio alla VQR per il successivo periodo 2011-2014 e di dovere conseguentemente definire le linee guida a tal fine necessarie;

DECRETA
Art. 1- Soggetti interessati e definizioni

1. Il presente decreto disciplina, attraverso i criteri e le modalità nel seguito rappresentati, il processo di valutazione della qualità della ricerca, che riguarda le seguenti istituzioni (di seguito indicate con il termine di "Istituzioni") e le loro articolazioni interne (Dipartimenti per le università e articolazioni interne assimilate ai dipartimenti universitari per gli enti di ricerca e per le Istituzioni non universitarie):
a) Università statali;
b) Università non statali legalmente riconosciute;
c) Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR (di seguito indicati "Enti di ricerca"), limitatamente alla quota del personale dedicato alla ricerca e ai professori e ricercatori universitari ad essi affiliati, anche ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
d) Altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca (di seguito indicati "Istituzioni diverse"), su esplicita richiesta e previa intesa che preveda la copertura delle spese relative.

2. Sono oggetto della valutazione i prodotti della ricerca appartenenti alle categorie di pubblicazioni scientifiche specificate nel bando di cui all'articolo 2, comma 1, di cui è autore il personale delle Istituzioni che svolge attività di ricerca (d'ora in avanti "addetti alla ricerca") a tempo indeterminato e a tempo determinato, ovvero professori e ricercatori delle Università (compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento), dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca e delle Istituzioni diverse. Ai fini della valutazione sono presi in considerazione tutti i "prodotti attesi" dagli addetti della ricerca ai sensi del successivo articolo 4, comma 3; ai prodotti eventualmente mancanti rispetto a quelli attesi è attribuita la valutazione di cui al successivo articolo 5, comma 2, lettera g).

3. Nel presente decreto si intendono:
a) per "Area", le 16 aree scientifiche elencate nell'Allegato 1;
b) per "bando", il bando di cui all'articolo 2, comma 1;
c) per CINECA, il Consorzio Interuniversitario per l'Elaborazione del Calcolo Elettronico.

Art. 2 - Avvio e risultati del processo di valutazione


1. Il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato con l'emissione di apposito bando del Presidente dell'ANVUR e si conclude con la pubblicazione dei risultati entro il termine del 31 ottobre 2016. Il bando stabilisce tra l'altro il cronoprogramma per lo svolgimento del processo di valutazione.  

2. I risultati della valutazione saranno articolati, per ciascuna Istituzione, Dipartimento e articolazione assimilata, in tre profili di qualità e in un profilo complessivo:

a)       profilo di qualità dei prodotti della ricerca, anche distinto per area, per settore concorsuale e per settore scientifico-disciplinare, ed espresso come distribuzione percentuale nei cinque livelli di cui all'articolo 5, comma 2, dei prodotti attesi dagli addetti alla ricerca nel periodo 2011 - 2014;

b)      profilo di qualità dei prodotti della ricerca, anche distinto per area, per settore concorsuale e per settore scientifico-disciplinare, ed espresso come distribuzione percentuale nei cinque livelli di cui all'articolo 5, comma 2, dei prodotti attesi dagli addetti alla ricerca che, nel periodo 2011 - 2014,  sono stati assunti dalla Istituzione o sono transitati al suo interno in una fascia o ruolo superiore nell'ambito dell'Istituzione.

c)       profilo di competitività dell'ambiente di ricerca, come di seguito indicato:

 

  • Istituzioni Universitarie: capacità di attrazione di finanziamenti competitivi internazionali e statali, caratteristiche dell'offerta formativa a livello dottorale;
  • Enti di Ricerca: capacità di attrazione di finanziamenti competitivi internazionali e statali, dottorati di ricerca in collaborazione con università.

3. I risultati della valutazione di cui al comma 2 sono resi pubblici solo nel caso in cui il sottoinsieme di riferimento è composto da almeno tre persone.

4. Il profilo di qualità complessivo di ciascuna Istituzione è determinato dalla somma ponderata degli indicatori relativi ai tre profili di cui al comma 2 attribuendo a quello di cui alla lettera a) un peso pari al 75%, a quello di cui alla lettera b) un peso pari al 20% e a quello di cui alla lettera c) un peso pari al 5%.

5. Per ciascuna Istituzione, Dipartimento e articolazione interna assimilata si calcoleranno almeno i seguenti indicatori sintetici:
a)       il rapporto tra la somma delle valutazioni ottenute dai prodotti attesi dall'Istituzione nell'Area e la valutazione complessiva di Area;
b)      il rapporto tra il voto medio attribuito ai prodotti attesi dell'Istituzione nell'Area e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell'Area;
c)       il rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti dell'Istituzione nell'Area e la frazione di prodotti eccellenti dell'Area;

6. Nell'ambito del processo di valutazione e a fini conoscitivi sarà inoltre considerato, anche utilizzando le informazioni della Scheda unica annuale della ricerca dipartimentale, il profilo di competitività delle Istituzioni per le attività di "terza missione". Tale valutazione dovrà tenere conto della missione istituzionale fondamentale delle Istituzioni. Oltre ai parametri che saranno definiti dall'ANVUR, dovranno essere considerati, come elementi comuni di valutazione, i seguenti aspetti: proventi dall'attività conto terzi, attività brevettuale, imprese spin - off. Tale valutazione potrà in ogni caso essere considerata ai fini del riparto dell'assegnazione delle risorse statali alle Istituzioni interessate.

 

Art. 3 - Organizzazione generale


1. La valutazione è organizzata nelle 16 Aree di valutazione elencate nell'Allegato 1.

 

2. L'ANVUR si avvale, per ciascuna Area di valutazione, di un Gruppo di Esperti Valutatori  (d'ora in avanti GEV), composto da studiosi italiani ed esteri di elevata qualificazione scelti sulla base dell'esperienza internazionale nel campo della ricerca e della sua valutazione.

3. I componenti e i coordinatori dei GEV, in numero complessivamente non superiore a  450, sono nominati dal Consiglio direttivo dell'ANVUR tra quanti abbiano risposto, nelle modalità e entro i termini previsti, all'avviso per la manifestazione di interesse a far parte dei GEV emanato dal Consiglio direttivo medesimo. Nel caso in cui le domande pervenute non consentano di assicurare un'adeguata ed equilibrata presenza di esperti, il Consiglio direttivo può selezionare altri studiosi che soddisfino i requisiti stabiliti dal comma 2 ai fini del completamento dei GEV.

4. Per le Aree caratterizzate da particolare eterogeneità disciplinare ed elevata numerosità dei prodotti da valutare, l'ANVUR può provvedere, nel contesto operativo dei singoli GEV, alla costituzione di sub-commissioni con specifiche competenze disciplinari.

Art. 4 -Adempimenti delle Istituzioni


1. Ai fini del censimento degli addetti alla ricerca le Istituzioni utilizzano le informazioni contenute nelle banche dati del MIUR messe a disposizione dell'ANVUR. Le Istituzioni sono tenute a certificare le informazioni fornite con particolare riferimento ai nominativi degli addetti alla ricerca, a tempo determinato e indeterminato, in servizio nel periodo di riferimento 2011 - 2014  o parte di esso, con l'indicazione delle Aree, del Dipartimento o articolazione interna assimilata di afferenza.

2. Ai fini della determinazione del numero di prodotti della ricerca che ciascun addetto deve presentare nel presente esercizio di valutazione, gli addetti alla ricerca afferenti a ciascun Dipartimento (o ad altra articolazione internaassimilata) alla data di pubblicazione del bando sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato delle Università, ivi inclusi i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
b) ricercatori a tempo indeterminato e determinato degli Enti di ricerca e delle Istituzioni diverse;
c) tecnologi a tempo indeterminato e determinato degli Enti di ricerca e delle Istituzioni diverse;
d) ricercatori degli Enti di ricerca e delle Istituzioni diverse che per missione istituzionale, oltre all'attività di ricerca, svolgono altre attività (assistenza sanitaria o altre attività di servizio);
e) professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato affiliati agli Enti di ricerca o alle Istituzioni diverse anche ai sensi  del comma 6.

 

3. Gli addetti alla ricerca di cui al comma 2 presentano rispettivamente il seguente numero di prodotti della ricerca (prodotti attesi) relativi al quadriennio 2011-2014:
a) quelli di cui alle lettere a), b) (solo se a tempo definito) e d) presentano un numero di prodotti della ricerca, non inferiore a due e non superiore a quattro, secondo quanto specificato dal bando in riferimento a ciascuna area;
b) quelli di cui alla lettera b) operanti a tempo pieno e alla lettera e) presentano un numero di prodotti della ricerca, maggiorato del 50% rispetto a quanto previsto al punto a) per la stessa area.

4. Nel caso di prodotti della ricerca con più autori afferenti alla stessa Istituzione, l'addetto alla ricerca dovrà proporre alla propria Istituzione un numero di prodotti maggiore rispetto a quello indicato al comma 3 per consentire all'Istituzione un'adeguata possibilità di scelta in relazione al numero di prodotti attesi.

5. In relazione al numero di prodotti della ricerca di cui al comma 3, è data facoltà di presentare, al posto di due prodotti della ricerca, una monografia di ricerca o prodotto ad essa assimilata, secondo la definizione contenuta nel bando, fermo restando che in tal caso la valutazione attribuita al prodotto peserà il doppio.

6. I professori e ricercatori che hanno prestato servizio presso un ateneo o ente di ricerca diverso da quello di appartenenza nel periodo 2011-2014 ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 o dell'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, saranno considerati per la loro produzione scientifica in  proporzione  alla  durata  e alla quantità dell'impegno in ciascuna Istituzione.

7. Gli addetti alla ricerca registrati sul sito docente - login MIUR presso il CINECA potranno scegliere le pubblicazioni da sottoporre a valutazione direttamente a partire da quelle presenti nel medesimo.

8. Riduzioni del numero di prodotti da presentare potranno essere indicate nel bando in relazione agli addetti della ricerca che ricadono in una o più delle seguenti tipologie:
a) hanno ricoperto cariche direttive nelle Istituzioni (Rettore, Pro-rettore,  Direttore di Dipartimento (o equivalente), Presidente e Direttore di Dipartimento (o equivalente) di Ente di Ricerca, per almeno ventiquattro mesi nel quadriennio 2011-2014;
b) sono stati membri delle commissioni preposte all'attribuzione dell'Abilitazione scientifica nazionale per il biennio 2012-13 conducendo a termine almeno una tornata o per un periodo pari ad almeno sei mesi;
c) sono stati assunti come ricercatori di ruolo a tempo determinato e indeterminato nelle università e come ricercatori di ruolo e a contratto o come tecnologi negli enti di ricerca e nelle altre Istituzioni nel periodo 2011-2014;
d) hanno usufruito di periodi di congedo complessivamente superiori a cinque mesi nel quadriennio 2011-2014 per maternità, congedo parentale, malattia, o incarichi che richiedono l'aspettativa obbligatoria o altri motivi comunque diversi dallo svolgimento di attività di ricerca.

9. Le Istituzioni trasmettono al CINECA, per via telematica, copia in formato "pdf" dei  prodotti della ricerca da sottoporre a valutazione, selezionandole, ove necessario, tra quelle presentate in soprannumero ai sensi del precedente comma 4.

Art. 5 -Adempimenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione


1. Ai Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) è affidata la responsabilità di valutare la qualità di ciascuna delle pubblicazioni scientifiche selezionate dalle Istituzioni in ciascuna Area e settore scientifico-disciplinare dell'Area. Ai fini del giudizio di qualità i GEV adottano, singolarmente o in combinazione, le seguenti due metodologie, ferma restando in capo al Gruppo la responsabilità finale della valutazione:
a) informazioni bibliometriche (ove disponibili) relative al prodotto di ricerca, quali ad esempio il numero di citazioni ricevute dal prodotto e una misura dell'impatto della rivista ospitante il prodotto, condotta direttamente da ciascun GEV che utilizza a tal fine le banche dati concordate con l'ANVUR;
b) peer-review affidata a esperti esterni fra loro indipendenti scelti collegialmente dal GEV, di norma due per ciascuna pubblicazione, cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate.

2. Il giudizio di qualità si baserà sulla valutazione della pubblicazione in base alla sua originalità, rigore metodologico e impatto attestato o potenziale nella comunità scientifica internazionale, con riferimento a standard internazionali di qualità della ricerca. A seguito di tale giudizio di qualità ogni pubblicazione verrà attribuita a uno dei seguenti livelli di qualità:
a) eccellente (peso 1): la pubblicazione raggiunge i massimi livelli in termini di originalità e rigore metodologico, e ha conseguito o è presumibile che consegua un forte impatto nella comunità scientifica di riferimento a livello internazionale. A giudizio del GEV essa può essere collocata nel primo 10% della distribuzione della produzione scientifica internazionale dell'area cui appartiene;
b) elevata (peso 0,7): la pubblicazione raggiunge livelli elevati in termini di originalità e rigore metodologico e ha conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello internazionale. A giudizio del GEV essa può essere collocata nel segmento 10%-30% della distribuzione della produzione scientifica internazionale dell'area cui appartiene;
c) discreta (peso 0,4): la pubblicazione raggiunge discreti livelli in termini di originalità e rigore metodologico e ha conseguito o è presumibile che consegua un impatto nella comunità scientifica di riferimento a livello internazionale o nazionale. A giudizio del GEV essa può essere collocata nel segmento 30%-50% della distribuzione della produzione scientifica dell'area cui appartiene;
e) accettabile (peso 0,1): la pubblicazione raggiunge livelli in termini di originalità e rigore metodologico tali da circoscriverne l'impatto nella comunità scientifica di riferimento a livello nazionale. A giudizio del GEV essa può essere collocata nel segmento 50%-80% della distribuzione della produzione scientifica dell'area cui appartiene;
f) limitata (peso 0): la pubblicazione non raggiunge livelli di originalità e rigore metodologico tali da essere considerata significativa dalla comunità scientifica di riferimento. A giudizio del GEV essa può essere collocata nel segmento 80%-100% della distribuzione della produzione scientifica dell'area cui appartiene;
g) non valutabile (peso 0): la pubblicazione appartiene a tipologie escluse dal presente esercizio, o presenta allegati e/o documentazione inadeguati per la valutazione o è stata pubblicata in anni precedenti o successivi al quadriennio di riferimento. Sono assimilate alle pubblicazioni non valutabili anche le pubblicazioni mancanti rispetto al numero atteso.

3. Ai GEV è affidato altresì il compito di redigere il rapporto finale di Area. Il rapporto finale di Area illustra:
a) la metodologia adottata e l'organizzazione dei lavori, ivi inclusa la procedura adottata per la risoluzione di eventuali conflitti di valutazione da parte dei Componenti;
b) la valutazione dell'Area basata sui risultati della valutazione delle pubblicazioni e l'analisi complessiva dei punti di forza e di debolezza, in relazione a qualità, quantità e proprietà delle pubblicazioni selezionate.

Art.6 - Adempimenti dell'ANVUR

1. L'ANVUR elabora il profilo di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), e determina altresì il profilo di qualità complessivo di cui al comma 4 del medesimo articolo. Inoltre, calcola almeno gli indicatori di cui al comma 5 dell'articolo 2.

2. Al fine di verificare il posizionamento del Paese nel contesto internazionale, l'ANVUR sviluppa, ove applicabile, l'analisi di indicatori bibliometrici relativi a tutte le pubblicazioni del quadriennio presenti nelle banche dati utilizzate, in riferimento alle specifiche aree di appartenenza.

3. L'analisi degli indicatori bibliometrici è condotta assumendo a riferimento la data indicata nel  bando, secondo criteri definiti d'intesa con i GEV.

4. Entro il 31 ottobre 2016, l'ANVUR elabora e rende pubblica la Relazione finale della VQR 2011-2014, che comprende:
a) la Valutazione del Sistema Nazionale della Ricerca, articolata per Aree, Settori Concorsuali e Settori Scientifico - Disciplinari e fondata sull'integrazione degli elementi di analisi a disposizione;
b)  la Valutazione di merito delle Istituzioni, dei Dipartimenti e delle articolazioni interne assimilate e le conseguenti classifiche, fondate sui Rapporti dei GEV, nonché sui dati conoscitivi e sulle informazioni di cui al bando.

5. L'ANVUR utilizza altresì le risultanze della VQR ai fini della revisione, unitamente ad altri criteri e parametri definiti dal proprio Regolamento in materia, degli elenchi delle riviste scientifiche e specificamente di quelle di "fascia A".

6. Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. n. 76/2010 sarà cura dell'ANVUR diffondere i risultati della VQR 2011-2014 per quanto attiene alla valutazione delle Istituzioni e delle loro articolazioni interne. I risultati della valutazione dei singoli prodotti e la loro associazione con i revisori esperti che li hanno valutati non verranno resi pubblici. L'elenco nominativo dei revisori verrà reso pubblico dall'ANVUR entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Rapporto finale della VQR.

Art. 7 - Sistema di informatizzazione e aspetti economici e finanziari

1. La gestione amministrativo-contabile e il sistema di informatizzazione relativi al processo di valutazione sono affidati al CINECA.

 

2. Per le università e gli enti di ricerca vigilati dal MIUR di cui alle lettere a), b e c) dell'articolo 1 del presente decreto, la spesa complessiva trova copertura sui fondi a tale fine assegnati al  CINECA per un importo massimo pari a €  7.500.000  secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del Decreto Ministeriale 4 novembre 2014 ( n. 815) citato in premessa.

3. Gli altri soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 1 del presente decreto saranno chiamati alla copertura delle spese sostenute da CINECA per le attività di valutazione, sulla base di una convenzione da stipulare secondo i criteri stabiliti dall'ANVUR.

4. Spetta altresì al CINECA la gestione amministrativo-contabile dei GEV e dei restanti soggetti coinvolti nell'attività di valutazione, la cui spesa graverà sui fondi di cui al comma 2.  I compensi saranno stabiliti dall'ANVUR, secondo quanto previsto dai propri regolamenti interni  ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett d) del d.P.R. n. 76/2010.

Roma, 27 giugno 2015

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini