Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Legge 113/1991 come modificata dalla legge n. 6/2000
Bando pubblico per la
concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di
enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi
TRIENNIO 2015-2017
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante "Iniziative per la diffusione della cultura scientifica" così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita "legge 113/91");
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 della medesima
legge 113/91 delimita gli interventi all'ambito delle scienze
matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;
CONSIDERATO che la legge 113/91 comprende tre
strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie
finalità: "contributi annuali per attività coerenti con le finalità
della presente legge", "finanziamento triennale destinato al
funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni,
consorzi"; "promozione e stipula di accordi e intese con altre
amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici
e privati";
VISTO in particolare l'art. 1 comma 3 della predetta legge che disciplina le modalità di accesso ad un contributo triennale di funzionamento destinato ad enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, previo inserimento in una Tabella da emanarsi con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui all'art. 2 quater della legge e acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il DM 4 giugno 2013, n. 430, registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2013, reg. 11, fg. 75, istitutivo della Tabella Triennale per il periodo 2012-2014;
RITENUTO pertanto di dover provvedere al rinnovo della tabella triennale per il triennio 2015-2017 con la procedura prevista dall'art. 1, comma 3, della legge 113/1991;
VISTO il DPCM dell'11 febbraio 2014 n.98 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
VISTI i DD.MM n.138 del 20 febbraio 2014 e n. 300 del 21.5.2015, con i quali si è provveduto rispettivamente alla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico previsto dall'art. 2-quater della predetta legge 113/1991 e alla successiva integrazione della sua composizione;
VISTO il DM n. 579 del 16 luglio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 30 settembre 2014, foglio 4383, con il quale, ai sensi dell'articolo 2- bis della richiamata legge n. 113/1991, è stato ripartito lo stanziamento per l'anno 2014 pari Euro 10.172.798,00, prevedendo la quota di € 6.500.000 per il finanziamento dell'annualità 2014 degli enti inseriti nella Tabella triennale di cui al DM 4 giugno 2013 n.430;
VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
VISTA la nota prot. 30468 del 23 dicembre 2014, del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, con la quale è stata richiesta la conservazione in bilancio della somma di € 252.918,30 che residua dallo stanziamento complessivo di € 6.500.000,00 riservato con il predetto decreto n. 579/2014 alla terza ed ultima annualità della Tabella Triennale 2012-2014;
VISTA la nota dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIUR, Ufficio IV, prot. 1103 del 29 gennaio 2015 dalla quale risulta la registrazione della conservazione dei fondi 2014 pari ad € 252.918,30, a valere sul Cap.7230/5, richiesta con la citata nota prot. 30468 del 23 dicembre 2014;
CONSIDERATA l'opportunità di utilizzare i predetti fondi ancora disponibili per la tabella triennale, provenienti dall'esercizio finanziario 2014, congiuntamente a quelli stanziati per l'anno 2015;
VISTO il decreto ministeriale prot. 277 del 13 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 1° luglio 2015, Reg. 1-3017, con il quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 2-bis della richiamata legge n. 113/1991, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l'anno 2015 (pari Euro 9.028.092) tra i predetti strumenti di intervento:
CONSIDERATO che le risorse disponibili per il finanziamento triennale di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 113/1991 ammontano a complessivi € 6.266.010,30;
DECRETA
Articolo 1
Ambito operativo
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n.113/1991, è
adottato il presente bando pubblico recante regole e modalità per
la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei
contributi per il funzionamento delle strutture dei soggetti di cui
al successivo articolo 2, previo inserimento in apposita Tabella
Triennale 2015-2017, nonché i criteri di selezione.
2. Possono presentare domanda i soggetti che, per prioritarie
finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura
scientifica e nella valorizzazione del patrimonio
storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di un
cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto
con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità
della legge n. 113/1991.
Articolo 2
Requisiti dei soggetti ammissibili
1. Possono accedere ad un finanziamento triennale di funzionamento, previo inserimento in apposita Tabella Triennale, Enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che, ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge 113/1991, abbiano i seguenti requisiti: personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale ed immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale.
Articolo 3
Documentazione richiesta
1. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'articolo 1 del presente decreto devono essere corredate della seguente documentazione:
Articolo 4
Risorse finanziarie e determinazione della misura del
contributo
1. Per il finanziamento delle domande di cui al precedente
articolo 1, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel
Decreto Ministeriale n.277 del 13.5.2015 e per quanto
riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per
complessivi € 6.266.010,30.
2. I finanziamenti verranno assegnati nel rispetto degli esiti
delle graduatorie finali e nei limiti delle risorse complessive
disponibili previste al precedente comma 1 del presente
articolo.
3. Il contributo è riconosciuto nella misura dell'80% dei costi di
funzionamento connessi ad attività coerenti con le finalità della
legge n. 113/1991 così come desunti dalla documentazione di cui al
precedente articolo 3.
Art. 5
Modalità di trasferimento delle
risorse
1. Il trasferimento delle risorse è disposto, su base annuale,
in unica soluzione, previa presentazione, entro il mese di maggio
successivo a quello di riferimento del consuntivo, di relazioni
analitiche sull'attività svolta nell'annualità di riferimento del
contributo e sulla programmazione dell'anno successivo, corredate
dal bilancio consuntivo della medesima annualità, dalla
documentazione contabile delle spese sostenute, e sentito il
Comitato di cui all'articolo 2-quater della legge n.
113/1991.
2. E' possibile richiedere un'anticipazione fino al 50% del
contributo riconosciuto entro 60 giorni dal decreto di ammissione
al finanziamento, presentando formale istanza sottoscritta dal
legale rappresentante, accompagnata da idonea garanzia fideiussoria
per l'intero importo della somma richiesta a titolo di
anticipo.
3.Nella fattispecie di cui al precedente comma 2, il saldo del
contributo dovuto sarà erogato, secondo le modalità indicate
al comma 1.
4. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle
attività di controllo e monitoraggio, il MIUR procede alla revoca
dei contributi assegnati e recupero delle somme erogate, oltre ogni
eventuale somma a titolo risarcitorio, e all'esclusione del
soggetto dalla Tabella Triennale cui si riferisce il presente
decreto e per la successiva triennalità.
5. Nel caso in cui l'importo rendicontato o accertato a seguito
delle verifiche amministrative risulti inferiore al costo di
funzionamento ammesso inizialmente, il contributo a carico del MIUR
sarà ricalcolato nella misura dell'80% di quanto effettivamente
rendicontato o accertato, fatto salvo il recupero di eventuali
somme anticipate.
Articolo 6
Criteri di valutazione
1. La selezione sulle domande è curata dal Comitato
Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge n.
113/1991, costituito con DM 138 del 20 febbraio 2014.
2. Il Comitato valuta le domande di partecipazione nel rispetto
dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando
l'uniformità di giudizio e di applicazione.
3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso
l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità dei soggetti proponenti (max 20 punti) in termini di:
i) tradizione storica, esperienza e competenza acquisita nel campo
della divulgazione scientifica, capacità gestionale, operativa e di
fund-rising;
ii) collaborazioni con altri Enti e partecipazioni a progetti e/o
programmi nazionali, comunitari o internazionali;
iii) efficacia della comunicazione esterna e della presentazione
del sito web;
b) qualità delle attività istituzionali (max 20 punti) in termini
di:
i) rilevanza dell'offerta didattica
e scientifica, continuità e capacità di programmazione triennale,
valorizzazione ed utilizzo del patrimonio (materiale ed
immateriale) disponibile;
ii) fruibilità e risultati delle iniziative e ampiezza dell'utenza
raggiunta;
c) qualità della struttura (max 20 punti) in termini di:
i) disponibilità di una sede idonea,
di attrezzature adeguate, di un patrimonio e di collezioni di
rilievo qualitativo;
ii) consistenza della dotazione organica del personale a tempo
indeterminato anche in rapporto alle attività istituzionali;
iii) personale qualificato, della dotazione organica di cui al
precedente punto ii), destinato stabilmente ad attività di
diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del
patrimonio tecnico-scientifico.
4. Sono approvate, fino a concorrenza delle risorse disponibili di
cui all'art.4 comma 1 del presente decreto, le domande che abbiano
conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo
di almeno 40 punti, rappresentante la sommatoria delle lettere a),
b) e c) del comma 3, sui 60 totali conseguibili.
5. La graduatoria è adottata con Decreto Ministeriale sentito il
Comitato e previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni Parlamentari.
6. Gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente
comunicati ai soggetti proponenti attraverso il servizio telematico
Sirio, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda
di valutazione distinta per ogni domanda di partecipazione.
Articolo 7
Modalità di presentazione delle
domande
1. Le domande per la concessione del contributo triennale di funzionamento di cui al presente Decreto dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato utilizzando esclusivamente il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio
2. Al medesimo indirizzo il proponente dovrà registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi.
3. Il servizio telematico SIRIO consentirà la trasmissione delle
domande e dei relativi allegati dalle ore 12.00 del 14
luglio 2015 alle ore 15.00 del 6 agosto 2015; dopo tale
termine non sarà più possibile effettuare la trasmissione della
domanda e quelle pervenute con modalità diversa da quella indicata
con il presente articolo non saranno prese in considerazione ed
escluse.
4. Dopo aver trasmesso la domanda e i relativi allegati secondo le
modalità indicate nel precedente comma, è necessario perfezionarla,
attraverso l'apposita funzione prevista dal sistema telematico
SIRIO, con l'apposizione della firma digitale del legale
rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 10 giorni dalla
chiusura del Bando.
5. In caso di indisponibilità della firma digitale, la
domanda, trasmessa con i relativi allegati attraverso il
servizio telematico SIRIO ai sensi dei precedenti commi, dovrà
essere stampata dal servizio telematico SIRIO e firmata dal
legale rappresentante del soggetto richiedente o suo delegato, ed
inviata, senza gli allegati e con una copia del
documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto
sottoscrittore e, nel caso, dall'atto di delega, al seguente
indirizzo di posta certificata: dgric@postacert.istruzione.it,
entro il decimo giorno successivo al termine di cui al comma 3.
Nell'oggetto della mail certificata devono essere indicati il
numero e la data del presente Decreto e la dizione "Domanda
contributo art.1 comma 3 della legge 113/1991";
6. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR
esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle
assegnazioni di cui al presente decreto.
7. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta
del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione
ritenuti necessari dal Ministero stesso.
Articolo 8
Informazioni
1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto è la
Dott.ssa Maria Uccellatore , Direzione Generale per il
Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è
disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata,
sul sito www.istruzione.it
pagina della Ricerca, sezione "Diffusione della cultura
scientifica" e sul servizio telematico SIRIO.
3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via
e-mail al seguente indirizzo: bandott-2015-2017@miur.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo DI FELICE)