Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113 del 28.3.1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti di intervento ivi previsti: Contributi annuali e Accordi di Programma e Intese.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante "Iniziative per la diffusione della cultura scientifica" così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita "legge 113/91");
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 della predetta
legge 113/91 delimita gli interventi all'ambito delle scienze
matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;
CONSIDERATO che la legge 113/91 comprende tre
strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie
finalità: "contributi annuali per attività coerenti con le finalità
della presente legge", "finanziamento triennale destinato al
funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni,
consorzi"; "promozione e stipula di accordi e intese con altre
amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici
e privati";
VISTO in particolare l'art. 2-ter della citata legge che prevede, la pubblicazione annuale di apposito bando per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi annuali individuando, eventualmente, tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far convergere le singole iniziative;
VISTO altresì l'art.1 comma 4 della legge 113/1991 che prevede la possibilità per il Ministro di promuovere accordi e stipulare intese con le altre Amministrazioni dello Stato, le Università ed altri enti pubblici e privati, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art.1 comma 1 delle legge;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.P.C.M. dell'11 febbraio 2014, n.98,
"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca";
VISTI i DD. MM n.138 del 20 febbraio 2014 e n.
300 del 21.5.2015 con i quali si è provveduto rispettivamente
alla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico previsto
dall'art.2-quater della predetta legge n.113/1991 e alla
successiva integrazione della sua composizione;
VISTO il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90,
recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"
convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il DM n. 579 del 16 luglio 2014, registrato
alla Corte dei Conti il 30 settembre 2014, foglio 4383, con il
quale, ai sensi dell'articolo 2-bis della richiamata legge
n. 113/1991, è stato ripartito lo stanziamento per l'anno 2014 pari
ad € 10.172.798,00, prevedendo, tra l'altro, la quota di €
1.650.000 per la stipula di accordi e intese ai sensi dell'articolo
1, comma 4, della legge n. 113/1991 e la quota di € 2.000.000,00 di
cui 1.300.000,00 dedicati alle scuole, per i contributi annuali ai
sensi dell'articolo 2-ter della legge n. 113/1991;
VISTA la nota n.30277 del 19.12.2014 con la
quale è stata inoltrata all'Ufficio Centrale del Bilancio
competente per il Ministero dell'Istruzione dell'università e
della Ricerca, la richiesta di conservazione in bilancio, per
l'esercizio finanziario 2015, dei fondi provenienti dall'anno 2014,
relativamente alle risorse destinate alla concessione dei
Contributi annuali e alla stipula di Accordi di programma,
rispettivamente per l'importo di € 2.000.000,00 e €
1.650.000;
VISTA la nota n.902 del 26.1.2015 con la quale
l'Ufficio Centrale del Bilancio ha comunicato di aver provveduto
alla registrazione della conservazione dei fondi richiesta con la
predetta nota 30277/2014;
VISTO il decreto ministeriale n. 277 del
13.5.2015, registrato alla Corte dei Conti il1° luglio 2015,
Reg.1-3017, con il quale il Ministro dell'Istruzione, Università e
Ricerca, ai sensi dell'articolo 2-bis della richiamata
legge n. 113/1991, ha proceduto alla seguente ripartizione dello
stanziamento per l'anno 2015 (pari Euro 9.028.092,00) tra i
predetti strumenti di intervento:
CONSIDERATO che con il citato decreto n. 277
del 13.5.2015 è stata ritenuta l'opportunità di gestire la quota
destinata ai Contributi annuali riservando alle istituzioni
scolastiche un importo non inferiore a 1,3 milioni di euro,
mediante il riconoscimento di premi ai progetti di maggiore portata
innovativa;
CONSIDERATA l'opportunità di utilizzare i fondi
ancora disponibili per i progetti annuali e per gli accordi di
programma, provenienti dell'esercizio finanziario 2014
congiuntamente a quelli stanziati per l'anno 2015;
RITENUTA l'opportunità di
procedere con un unico provvedimento alla
definizione delle regole e delle modalità per la concessione di
contributi annuali previsti dalla legge 113/91
all'art.2-ter, e per il finanziamento degli accordi e
delle intese di cui all'articolo 1, comma 4, della stessa
legge;
DECRETA
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito operativo
1. Il presente Decreto definisce le regole e le modalità per la presentazione delle domande, e la relativa valutazione, finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge 113/91, ed in particolare per i seguenti strumenti di intervento ivi previsti:
2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1 della legge
113/91, la concessione dei contributi previsti dal presente Decreto
è finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura
tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche,
fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di
contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente
patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in
Italia.
3. In particolare, le domande per la concessione dei contributi
disciplinati dal presente Decreto debbono riguardare una o più
delle seguenti finalità:
Articolo 2
Soggetti ammissibili
1. Possono presentare le domande per la concessione dei
contributi previsti per gli interventi di cui all'articolo 1 del
presente decreto, e secondo le regole e le modalità di cui ai
successivi articoli, Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
e altri soggetti pubblici, nonché i soggetti privati in possesso
del riconoscimento della personalità giuridica, con sede legale in
Italia e aventi, tra i propri fini, la diffusione della cultura
tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale
conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di
formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei
cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e
della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle
nuove tecnologie multimediali.
2. Per la partecipazione dei soggetti privati è richiesta
l'attestazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'art.38 del d.lgs 163/2006.
TITOLO 2
CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 113/91 E DESTINATI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Articolo 3
Soggetti proponenti
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, incluse le
scuole paritarie, possono presentare, secondo i termini e le
modalità di cui al successivo articolo 15, domanda per la
concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di
diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di
cui all'articolo 1 del presente Decreto.
2. Nel caso in cui si preveda il coinvolgimento di più soggetti
così come definiti all'art.2, il progetto dovrà essere presentato
da un'unica istituzione scolastica qualificata come "capofila", che
sarà referente nei confronti del MIUR e curerà l'esatto adempimento
di tutte le attività previste dai successivi articoli.
3. Ogni istituzione scolastica può presentare 1 sola proposta,
come soggetto proponente o "capofila". Oltre tale limite il MIUR
provvederà d'ufficio all'esclusione di tutte le proposte trasmesse
successivamente secondo la data e l'ora della trasmissione
della domanda così come risultante dal sistema telematico Sirio, di
cui al successivo art.15 comma 1.
4. Nel caso in cui la domanda preveda la partecipazione di più
soggetti, almeno il 60% delle attività e delle relative spese
previste dal progetto dovranno essere realizzate e sostenute
dall'istituzione scolastica "capofila".
Articolo 4
Progetti ammissibili
1. I progetti, redatti secondo le disposizioni del presente
titolo, possono presentare costi per un valore minimo di €
20.000,00 e massimo di € 50.000,00.
2. I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un
arco temporale massimo di 12 mesi consecutivi.
3. La data di inizio dovrà essere compresa tra la data di
pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.
4. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:
Articolo 5
Risorse finanziarie e modalità di erogazione
1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 2,
il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto
Ministeriale n.277 del 13.5.2015 e per quanto riportato in
premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi
€ 2.600.000,00.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale
e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al
precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100% del costo
giudicato ammissibile.
4. Il trasferimento del contributo è disposto, in favore
dell'istituzione scolastica proponente o "capofila", secondo le
seguenti modalità:
5. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.
Articolo 6
Criteri di valutazione
1. La selezione dei progetti è curata dal Comitato
Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2-quater della
legge 113/91.
2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al
successivo comma 3.
3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso
l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano
conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti
rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi a finanziamento nei
limiti delle risorse complessive disponibili.
5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e
gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente
comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio di
cui al successivo art.15, unitamente alle relative motivazioni
contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni
progetto.
TITOLO 3
CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ
DELLA LEGGE N. 113/91 E DESTINATI
A SOGGETTI DIVERSI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Articolo 7
Soggetti proponenti
1. I soggetti diversi dalle Istituzioni Scolastiche, come definiti
all'articolo 2, comma 1, possono presentare, secondo i termini e le
modalità di cui al successivo articolo 15, domanda per la
concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di
diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di
cui all'articolo 1 del presente Decreto.
2. Nel caso in cui si preveda il coinvolgimento di più soggetti,
pubblici e/o privati, il progetto dovrà essere presentato da un
soggetto qualificato come "capofila", che sarà referente nei
confronti del MIUR e curerà l'esatto adempimento di tutte le
attività previste dai successivi articoli.
3.Ogni soggetto può presentare 1 sola proposta, come soggetto
proponente o "capofila. Oltre tale limite il MIUR provvederà
d'ufficio all'esclusione di tutte le proposte trasmesse
successivamente secondo la data e l'ora della trasmissione della
domanda così come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui
al successivo art.15 comma 1.
4.Nel caso in cui la domanda preveda la partecipazione di più
soggetti, almeno il 60% delle attività e delle relative spese
previste dal progetto dovranno essere realizzate e sostenute
dal soggetto "capofila".
Articolo 8
Progetti ammissibili
1. I progetti, redatti secondo le disposizioni del presente
titolo, possono presentare costi per un valore minimo di €
20.000,00 e massimo di € 100.000,00.
2. I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un
arco temporale massimo di 12 mesi consecutivi.
3. La data di inizio dovrà essere compresa tra la data di
pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.
4. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:
Articolo 9
Risorse finanziarie e modalità di erogazione
1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 3,
il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto
Ministeriale n. 277 del 13.5.2015 e per quanto riportato in
premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi
€ 1.400.000,00.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale
e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al
comma 1 del presente articolo.
3. I contributi sono attribuiti nella misura dell'80% dei costi
giudicati ammissibili e il relativo trasferimento di risorse è
disposto in favore del soggetto proponente o "capofila" secondo le
seguenti modalità:
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia
un soggetto privato, l'erogazione dell'anticipo di cui alla
precedente comma 3, lett. a), avverrà previa presentazione di
idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma da
liquidare a titolo di anticipo.
5. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterrà
specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione,
controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del
finanziamento.
Articolo 10
Criteri di valutazione
1. La selezione dei progetti è curata dal Comitato
Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2-quater della
legge 113/91.
2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al
successivo comma 3.
3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso
l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano
conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti
rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi al finanziamento nei
limiti delle risorse complessive disponibili.
5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e
gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente
comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio, di
cui al successivo art.15, unitamente alle relative motivazioni
contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni
progetto.
TITOLO 4
PROMOZIONE E STIPULA DI ACCORDI E INTESE CON ALTRE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, UNIVERSITÀ, ALTRI ENTI PUBBLICI E
PRIVATI
Articolo 11
Soggetti proponenti
1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente Decreto, nonché
altre Amministrazioni dello Stato, Università, Enti pubblici e
privati, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui
al successivo articolo 15, proposte per la stipula di accordi e
intese finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi
della legge n. 113/91.
2. Ogni soggetto può presentare 1 sola proposta. Oltre tale limite
il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci
giorni, decorsi i quali provvederà d'ufficio all'esclusione delle
proposte eccedenti secondo la data e l'ora della trasmissione della
domanda così come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui
al successivo art.15 comma 1.
Articolo 12
Accordi e intese ammissibili
1. Gli accordi e le intese possono presentare costi per un valore
minimo di € 100.000,00 e massimo di € 300.000,00.
2. Gli accordi e le intese dovranno riguardare attività da
realizzare in un arco temporale massimo di 24 mesi
consecutivi.
3. La data di inizio dovrà essere compresa tra la data di
pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.
4. Le proposte debbono evidenziare i seguenti elementi:
Articolo 13
Risorse finanziarie e modalità di erogazione
1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 4,
il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto
Ministeriale n. 277 del 13.5.2015 e per quanto riportato in
premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi
€ 2.650.000,00.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale
e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al
comma 1 del presente articolo.
3. Nell'ambito dell'accordo e dell'intesa il MIUR interviene a
sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili, nella misura
dell'80% e la modalità di trasferimento delle risorse è definita in
sede di accordo e intesa.
4. L'accordo e l'intesa, inoltre, conterrà specifiche disposizioni
sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio
degli interventi specifici oggetto del finanziamento, nonché
l'indicazione di un soggetto responsabile del coordinamento delle
attività che dovrà anche curare la predisposizione unitaria delle
relazioni tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni dei costi
sostenuti.
Articolo 14
Criteri di valutazione
1. La selezione delle proposte, è curata dal Comitato
Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2-quater della
legge 113/91.
2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al
successivo comma 3
3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso
l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano
conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti
rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti
delle risorse complessive disponibili.
5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e
gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente
comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio, di
cui al successivo art.15, unitamente alle relative motivazioni
contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni
progetto.
TITOLO 5
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Termini e modalità di presentazione delle domande
1. Le domande di cui al presente Decreto dovranno essere compilate
a partire dalle ore 12.00 del 14 luglio
2015 e trasmesse entro e non oltre le ore 15.00
del 6 agosto 2015 utilizzando esclusivamente il servizio
telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio
. Dopo tale termine non sarà più possibile
effettuare la trasmissione della domanda e le domande pervenute con
modalità diversa da quella indicata non saranno prese in
considerazione ed escluse
2. Al medesimo indirizzo, sotto la voce "Supporto->Lista
iniziative", sono disponibili le guide per l'utilizzo del servizio
e il fac-simile delle domande.
3. Dopo aver trasmesso la domanda è necessario perfezionarla,
attraverso l'apposita funzione prevista dal sistema telematico
SIRIO, con l'apposizione della firma digitale del legale
rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 10 giorni dalla
chiusura del Bando.
4. Le domande relative al Titolo 3 e 4 devono essere firmate da
tutti i soggetti partecipanti mentre le domande relative al titolo
2 esclusivamente dal soggetto capofila.
5. Se anche uno solo dei firmatari non dispone di firma digitale è
necessario stampare la domanda, apporvi la tradizionale firma
autografa ed inviarla, senza gli allegati e con una
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del
soggetto sottoscrittore, e, nel caso, dall'atto di delega, al
seguente indirizzo di posta certificata: dgric@postacert.istruzione.it,
entro i successivi 10 giorni dal termine di chiusura di cui
al precedente comma 1. Nell'oggetto della mail certificata devono
essere indicati gli estremi identificativi del presente Decreto e
deve essere indicato l'art.2-ter della legge 113/1991 nel caso di
domanda per contributi annuali o l'articolo 1 comma 4 della
medesima legge nel caso di domanda per la stipula di accordi e
intese.
6. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR
esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle
assegnazioni di cui al presente decreto.
7. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta
del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione
ritenuti necessari dal Ministero stesso.
Articolo 16
Informazioni
1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto
è la dott.ssa Maria Uccellatore, Direzione Generale per il
Coordinamento la Promozione e Valorizzazione della Ricerca -
Ufficio VI del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.
2. Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la
documentazione ivi richiamata, sul sito www.istruzione.it
alla pagina della Ricerca, sezione "Diffusione della cultura
scientifica".
3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via
e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bandodcs2015@miur.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo DI FELICE)