Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 8 luglio 2015 n. 1524

Bando per presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge. n.113/1991, come modificata dalla legge n.6/2000, per gli strumenti di intervento ivi previsti: contributi annuali e Accordi di Programma e Intese

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113 del 28.3.1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti di intervento ivi previsti: Contributi annuali  e Accordi di Programma e Intese.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante "Iniziative per la diffusione della cultura scientifica" così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita "legge 113/91");

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 della predetta legge 113/91 delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

CONSIDERATO che la legge 113/91 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalità: "contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge", "finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi"; "promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato,  Università, altri enti pubblici e privati";

VISTO in particolare l'art. 2-ter della citata legge che prevede, la pubblicazione annuale di apposito bando per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi annuali individuando, eventualmente, tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far convergere le singole iniziative;

VISTO altresì l'art.1 comma 4 della legge 113/1991  che prevede la possibilità per il Ministro di promuovere accordi e stipulare intese con le altre Amministrazioni dello Stato, le Università ed altri enti pubblici e privati, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art.1 comma 1 delle legge;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.P.C.M. dell'11 febbraio 2014, n.98, "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

VISTI i DD. MM n.138 del 20 febbraio 2014 e n. 300 del 21.5.2015  con i quali si è provveduto rispettivamente alla costituzione  del Comitato Tecnico Scientifico previsto dall'art.2-quater della predetta legge n.113/1991 e alla successiva integrazione della sua composizione;

VISTO il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il DM n. 579 del 16 luglio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 30 settembre 2014, foglio 4383, con il quale, ai sensi dell'articolo 2-bis della richiamata legge n. 113/1991, è stato ripartito lo stanziamento per l'anno 2014 pari ad € 10.172.798,00, prevedendo, tra l'altro, la quota di € 1.650.000 per la stipula di accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 113/1991 e la quota di € 2.000.000,00 di cui 1.300.000,00 dedicati alle scuole, per i contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della legge n. 113/1991;

VISTA la nota n.30277 del 19.12.2014 con la quale è stata inoltrata all'Ufficio Centrale del Bilancio competente per il  Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca, la richiesta di conservazione in bilancio, per l'esercizio finanziario 2015, dei fondi provenienti dall'anno 2014, relativamente alle risorse destinate alla concessione dei Contributi annuali e alla stipula di Accordi di programma, rispettivamente per l'importo di € 2.000.000,00 e € 1.650.000;

VISTA la nota n.902 del 26.1.2015 con la quale l'Ufficio Centrale del Bilancio ha comunicato di aver provveduto alla registrazione della conservazione dei fondi richiesta con la predetta nota 30277/2014;  

VISTO il decreto ministeriale n. 277 del 13.5.2015, registrato alla Corte dei Conti il1° luglio 2015, Reg.1-3017, con il quale il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi dell'articolo 2-bis della richiamata legge n. 113/1991, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l'anno 2015 (pari Euro 9.028.092,00) tra i predetti strumenti di intervento:

  • € 6.013.092 per il finanziamento della prima annualità della Tabella Triennale 2015-2017 di cui all'art.1, comma 3 della legge n.113/1991;
  • € 1.000.000 per la stipula di accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 113/1991;
  • € 2.000.000 di cui 1.300.000 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della legge n. 113/1991;
  • € 15.000 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico.

CONSIDERATO che con il citato decreto n. 277 del 13.5.2015 è stata ritenuta l'opportunità di gestire la quota destinata ai Contributi annuali riservando alle istituzioni scolastiche un importo non inferiore a 1,3 milioni di euro, mediante il riconoscimento di premi ai progetti di maggiore portata innovativa;

CONSIDERATA l'opportunità di utilizzare i fondi ancora disponibili per i progetti annuali e per gli accordi di programma, provenienti dell'esercizio finanziario 2014 congiuntamente a quelli stanziati per l'anno 2015;

RITENUTA l'opportunità di procedere con un unico provvedimento alla definizione delle regole e delle modalità per la concessione di contributi annuali previsti dalla legge 113/91 all'art.2-ter, e per il finanziamento degli accordi e delle intese di cui all'articolo 1, comma 4, della stessa legge;

 

DECRETA

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito operativo

1. Il presente Decreto definisce le regole e le modalità per la presentazione delle domande, e la relativa valutazione, finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge 113/91, ed in particolare per i seguenti strumenti di intervento ivi previsti:

  • - contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter;
  • - accordi e intese ai sensi dell'art. 1, comma 4.

2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1 della legge 113/91, la concessione dei contributi previsti dal presente Decreto è finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.
3. In particolare, le domande per la concessione dei contributi disciplinati dal presente Decreto debbono riguardare una o più delle seguenti finalità:

  • - riorganizzazione e potenziamento delle Istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove Istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;
  • - promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
  • - incentivazione, anche mediante la collaborazione con le università e altre Istituzioni italiane e straniere, delle attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
  • - sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
  • - promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
  • - promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

Articolo 2
Soggetti ammissibili

1. Possono presentare le domande per la concessione dei contributi previsti per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto, e secondo le regole e le modalità di cui ai successivi articoli, Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e altri soggetti pubblici, nonché i soggetti privati in possesso del riconoscimento della personalità giuridica, con sede legale in Italia e aventi, tra i propri fini, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.
2. Per la partecipazione dei soggetti privati è richiesta l'attestazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del d.lgs 163/2006.

TITOLO 2

CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 113/91 E DESTINATI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

Articolo 3
Soggetti proponenti

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, incluse le scuole paritarie, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui all'articolo 1 del presente Decreto.
2. Nel caso in cui si preveda il coinvolgimento di più soggetti così come definiti all'art.2, il progetto dovrà essere presentato da un'unica istituzione scolastica qualificata come "capofila", che sarà referente nei confronti del MIUR e curerà l'esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli.
3. Ogni istituzione scolastica può presentare 1 sola proposta, come soggetto proponente o "capofila". Oltre tale limite il MIUR provvederà d'ufficio all'esclusione di tutte le proposte trasmesse successivamente  secondo la data e l'ora della trasmissione della domanda così come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art.15 comma 1.
4. Nel caso in cui la domanda preveda la partecipazione di più soggetti, almeno il 60% delle attività e delle relative spese previste dal progetto dovranno essere realizzate e sostenute dall'istituzione scolastica "capofila".

Articolo 4
Progetti ammissibili


1. I progetti, redatti secondo le disposizioni del presente titolo, possono presentare costi per un valore minimo di € 20.000,00  e massimo di € 50.000,00.
2. I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 12 mesi consecutivi.
3. La data di inizio dovrà essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.
4. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:

  • a) finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1 del presente decreto;
  • b) indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse, indicando le modalità di utilizzo delle risorse disponibili (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), e di coinvolgimento degli studenti;
  • c) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, e di collegamento con il mondo della ricerca e della produzione;
  • d) innovatività nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica;
  • e) descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.

Articolo 5
Risorse finanziarie e modalità di erogazione


1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 2, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale  n.277 del 13.5.2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 2.600.000,00.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100% del costo giudicato ammissibile.
4. Il trasferimento del contributo è disposto, in favore dell'istituzione scolastica proponente o "capofila", secondo le seguenti modalità:

  • a) una prima erogazione, in misura del 70% del contributo approvato, successivamente all'adozione del decreto direttoriale di approvazione del progetto;
  • b) il saldo sarà erogato successivamente all'approvazione, da parte del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.2-quater della legge, previa presentazione dei rendiconti scientifici e finanziari che il proponente, o il "capofila", dovrà presentare, insieme con la documentazione attestante l'intero importo dei costi ammissibili, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività.

5. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.

 

Articolo 6
Criteri di valutazione


1. La selezione dei progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge 113/91.
2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.
3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

  • a) Qualità scientifica/tecnica del progetto (max 20 punti);
  • b) Coinvolgimento in collaborazione di altre scuole o enti esterni, anche in funzione di un miglior collegamento con il mondo della ricerca e della produzione  (max 20 punti);
  • c) Qualità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili ai proponenti (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), ed effettivo coinvolgimento degli studenti  (max 10 punti);
  • d) Capacità di acquisizione di altre risorse esterne, in particolare europee  (max 5 punti);
  • e) Potenzialità di trasferimento delle metodologie e dei progetti ad altre scuole ed enti  (max 5 punti).

4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio di cui al successivo art.15, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione  distinta per ogni progetto.


TITOLO 3


CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 113/91 E DESTINATI A SOGGETTI DIVERSI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 7

Soggetti proponenti


1. I soggetti diversi dalle Istituzioni Scolastiche, come definiti all'articolo 2, comma 1, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui all'articolo 1 del presente Decreto.
2. Nel caso in cui si preveda il coinvolgimento di più soggetti, pubblici e/o privati, il progetto dovrà essere presentato da un soggetto qualificato come "capofila", che sarà referente nei confronti del MIUR e curerà l'esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli.
3.Ogni soggetto può presentare 1 sola proposta, come soggetto proponente o "capofila. Oltre tale limite il MIUR provvederà d'ufficio all'esclusione di tutte le proposte trasmesse successivamente secondo la data e l'ora della trasmissione della domanda così come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art.15 comma 1.
4.Nel caso in cui la domanda preveda la partecipazione di più soggetti, almeno il 60% delle attività e delle relative spese previste dal progetto dovranno essere realizzate e sostenute  dal  soggetto "capofila".

Articolo 8
Progetti ammissibili


1. I progetti, redatti secondo le disposizioni del presente titolo, possono presentare costi per un valore minimo di € 20.000,00  e massimo di € 100.000,00.
2. I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 12 mesi consecutivi.
3. La data di inizio dovrà essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.
4. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:

  • a)finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1 del presente decreto;
  • b)indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • c)descrizione, chiara e dettagliata, dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell'utilizzo dei contributi richiesti;
  • d)descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento,  di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
  • e)descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e utilizzo/specifico impatto dei contributi;
  • f)innovatività delle attività progettuali previste
  • g)descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.

Articolo 9
Risorse finanziarie e modalità di erogazione


1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 3, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale  n. 277 del 13.5.2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 1.400.000,00.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.
3. I contributi sono attribuiti nella misura dell'80% dei costi giudicati ammissibili e il relativo trasferimento di risorse è disposto in favore del soggetto proponente o "capofila" secondo le seguenti modalità:

  • a) una prima erogazione, in misura dell'80% del contributo approvato, successivamente alla adozione del decreto direttoriale di approvazione del progetto;
  • b) il saldo sarà erogato successivamente all'approvazione del rendiconto finale scientifico- contabile che dovrà essere presentato dal proponente o dal capofila insieme con la documentazione attestante l'intero importo dei costi ammissibili, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività.

4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un soggetto privato, l'erogazione dell'anticipo di cui alla precedente comma 3, lett. a), avverrà previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo.
5. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.


Articolo
10
Criteri di valutazione


1. La selezione dei progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge 113/91.
2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.
3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

  • a) qualità del progetto, in termini di competenze coinvolte, di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità sia tecnica sia finanziaria (max 30 punti);
  • b) qualità dei proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali, capacità di autofinanziamento del progetto (max 20 punti);
  • c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).

4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio, di cui al successivo art.15, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni progetto.


TITOLO 4

PROMOZIONE E STIPULA DI ACCORDI E INTESE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, UNIVERSITÀ, ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Articolo 11

Soggetti proponenti


1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente Decreto, nonché altre Amministrazioni dello Stato, Università, Enti pubblici e privati, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, proposte per la stipula di accordi e intese finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della legge n. 113/91.
2. Ogni soggetto può presentare 1 sola proposta. Oltre tale limite il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorsi i quali provvederà d'ufficio all'esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l'ora della trasmissione della domanda così come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art.15 comma 1.

Articolo 12
Accordi e intese ammissibili


1. Gli accordi e le intese possono presentare costi per un valore minimo di € 100.000,00  e massimo di € 300.000,00.
2. Gli accordi e le intese dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 24 mesi consecutivi.
3. La data di inizio dovrà essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.
4. Le proposte debbono evidenziare i seguenti elementi:

  • a) finalità e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1 del presente decreto;
  • b) indicazione puntuale delle attività previste per ciascuna parte dell'accordo/intesa e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi complessivamente preventivati e dell'utilizzo dei contributi richiesti per la realizzazione del progetto;
  • d) descrizione analitica dei risultati previsti, in particolare in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e privato di riferimento,  di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
  • e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi complessivamente preventivati;
  • f) innovatività delle attività progettuali previste.

Articolo 13
Risorse finanziarie e modalità di erogazione


1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 4, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale  n. 277 del 13.5.2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 2.650.000,00.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.
3. Nell'ambito dell'accordo e dell'intesa il MIUR interviene a sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili, nella misura dell'80% e la modalità di trasferimento delle risorse è definita in sede di accordo e intesa.
4. L'accordo e l'intesa, inoltre, conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi specifici oggetto del finanziamento, nonché l'indicazione di un soggetto responsabile del coordinamento delle attività che dovrà anche curare la predisposizione unitaria delle relazioni tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni dei costi sostenuti.

Articolo 14
Criteri di valutazione


1. La selezione delle proposte, è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge 113/91.
2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3
3.  La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

  • a) qualità sovra-regionale, nazionale o internazionale della proposta, in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di  collegamento funzionale a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità tecnica e finanziaria, con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi esposti (max 30 punti)
  • b) qualità dei soggetti proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali (max 20 punti);
  • c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).

4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio, di cui al successivo art.15, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni progetto.


TITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15
Termini e modalità di presentazione delle domande


1. Le domande di cui al presente Decreto dovranno essere compilate a partire dalle ore 12.00 del 14 luglio 2015 e trasmesse entro e non oltre le ore 15.00 del 6 agosto 2015 utilizzando esclusivamente il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio . Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la trasmissione della domanda e le domande pervenute con modalità diversa da quella indicata non saranno prese in considerazione ed escluse
2. Al medesimo indirizzo, sotto la voce "Supporto->Lista iniziative", sono disponibili le guide per l'utilizzo del servizio e il fac-simile delle domande.
3. Dopo aver trasmesso la domanda è necessario perfezionarla, attraverso l'apposita funzione prevista dal sistema telematico SIRIO, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 10 giorni dalla chiusura del Bando.
4. Le domande relative al Titolo 3 e 4 devono essere firmate da tutti i soggetti partecipanti mentre le domande relative al titolo 2 esclusivamente dal soggetto capofila.
5. Se anche uno solo dei firmatari non dispone di firma digitale è necessario stampare la domanda, apporvi la tradizionale firma autografa ed inviarla, senza gli allegati e con una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore, e, nel caso, dall'atto di delega, al seguente indirizzo di posta certificata: dgric@postacert.istruzione.it, entro i successivi 10 giorni dal termine di chiusura  di cui al precedente comma 1. Nell'oggetto della mail certificata devono essere indicati gli estremi identificativi del presente Decreto e deve essere indicato l'art.2-ter della legge 113/1991 nel caso di domanda per contributi annuali o l'articolo 1 comma 4 della medesima legge nel caso di domanda per la stipula di accordi e intese.
6. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
7. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.


Articolo 16
Informazioni


1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto è  la dott.ssa Maria Uccellatore, Direzione Generale per il Coordinamento la Promozione e Valorizzazione della Ricerca - Ufficio VI del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
2. Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.istruzione.it alla pagina della Ricerca, sezione "Diffusione della cultura scientifica".
3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bandodcs2015@miur.it.

Roma, 8 luglio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo DI FELICE)