Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 29 luglio 2015 n. 517

Programmazione dei posti per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2015/2016

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e in particolare l'art. 39, comma 5, come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 luglio 2015, n. 463 concernente Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2015-16;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 luglio 2015, n. 464 concernente Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2015-16;

VISTE le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016";

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2015-2016 riferito alle predette disposizioni;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2015-2016 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 5 maggio 2015 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;

VISTO l'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015;

CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento giuridico, da parte degli Atenei, dei posti disponibili per l'anno accademico 2015-16, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 264 del 1999;

VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999;

CONSIDERATO che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale;

VISTO il parere n.7 del 3 luglio 2015 espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

TENUTO conto dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999;

RITENUTO, alla luce degli esiti della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2015-2016, di concerto con il Ministero della Salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, riducendo l'offerta formativa degli Atenei al fine di riequilibrarla in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento, in modo tale che comunque la riduzione dei posti non ecceda il 15% rispetto all'offerta formativa deliberata dai singoli Atenei;

RITENUTO di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

 

 

DECRETA:

Articolo 1

  • 1. Per l'anno accademico 2015-2016, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono determinati a livello nazionale in n. 9530 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  • 2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 586 posti, secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 8 aprile 2015 citate in premessa.

 

Articolo 2

  • 1. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
  • 2. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.
  • 3. I posti del contingente riservato di cui al comma 2, rimasti disponibili, anche a seguito delle procedure di riassegnazione degli studenti interessati previste dalle disposizioni interministeriali in data 8 aprile 2015, citate in premessa, non possono essere coperti dai cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, risultati idonei.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 29 luglio 2015

IL MINISTRO DELLA SALUTE



f.to Beatrice Lorenzin

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

f.to Stefania Giannini