di concerto con
Il Ministro della Salute
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e in particolare l'art. 39, comma 5, come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 luglio 2015, n. 463 concernente Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2015-16;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 luglio 2015, n. 464 concernente Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2015-16;
VISTE le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016";
VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2015-2016 riferito alle predette disposizioni;
VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2015-2016 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 5 maggio 2015 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;
VISTO l'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015;
CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento giuridico, da parte degli Atenei, dei posti disponibili per l'anno accademico 2015-16, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 264 del 1999;
VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999;
CONSIDERATO che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;
VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale;
VISTO il parere n.7 del 3 luglio 2015 espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
TENUTO conto dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999;
RITENUTO, alla luce degli esiti della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2015-2016, di concerto con il Ministero della Salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, riducendo l'offerta formativa degli Atenei al fine di riequilibrarla in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento, in modo tale che comunque la riduzione dei posti non ecceda il 15% rispetto all'offerta formativa deliberata dai singoli Atenei;
RITENUTO di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;
DECRETA:
Articolo 1
Articolo 2
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |