Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 2 luglio 2015 n. 460

Modalità per le prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, che dispone l'istituzione di uno specifico corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lett. b) e 3 comma 1, lettera a);

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", con particolare riguardo all'articolo 6, comma 2;

VISTO l'articolo 6 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, relativo a "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", che attribuisce all'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria valore di esame di Stato, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, relativo al "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lett. a), e l'articolo 6;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con particolare riferimento all'articolo 20;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, relativa a "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, attinente alle "Norme di  esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ";

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2012, n. 3889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2012, recante i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e i titoli di studio e le attestazioni nazionali";

VISTA la disposizione del Direttore Generale per gli Affari Internazionali 17 giugno 2014 n.5541, dove all'articolo 4 è istituito l'elenco degli enti certificatori;

RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico 2015/2016, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

 

D E C R E T A:

Articolo 1

(Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)


  • 1. Per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
  • 2. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
  • 3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna università, verte su ottanta (80) quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
    • a. competenza linguistica e ragionamento logico;
    • b. cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
    • c. cultura matematico-scientifica.
  • 4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) di cultura matematico-scientifica.
  • 5. La prova ha la durata di due ore e mezza;
  • 6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
    • - 1  punto per ogni risposta esatta;
    • - 0 punti per ogni risposta errata o non data;
  • 7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2012, n. 3889, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MIUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:
    • a. B1 punti 3
    • b. B2 punti 5
    • c. C1 punti 7
    • d. C2 punti 10

I punteggi non sono sommabili tra loro.

  • 8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, una votazione non inferiore a 55/80.
  • 9. E' ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando.
  • 10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
    • a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
    • b. in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
    • c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.
  • 11. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.

 

Articolo 2
(Bando per la procedura di accesso)

  • 1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 emana il relativo bando, che:
    • a. indica il numero dei posti disponibili;
    • b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;
    • c. definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed, infine, le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei;
    • d. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 3

(Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)

  • 1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

 

Articolo 4

(Calendario della prova di ammissione)

  • 1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 11 settembre 2015 alle ore 11.

 

Articolo 5
(Norma finanziaria)

  • 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

 

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 2 luglio 2015

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini