Decreto Ministeriale
2 luglio 2015
n. 460
Modalità per le prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma
1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5,
dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero
dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341,
relativa alla "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"
con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, che dispone
l'istituzione di uno specifico corso di laurea preordinato alla
formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante
"Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in
particolare, gli articoli 1, comma 1, lett. b) e 3 comma 1, lettera
a);
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59, recante la "Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica", con particolare riguardo
all'articolo 6, comma 2;
VISTO l'articolo 6 del decreto legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2008, n. 169, relativo a "Disposizioni urgenti in
materia di istruzione e università", che attribuisce all'esame di
laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria
valore di esame di Stato, abilitante all'insegnamento nella scuola
primaria o nella scuola dell'infanzia;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la "Revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133";
VISTO il decreto ministeriale 10 settembre
2010, n. 249, relativo al "Regolamento concernente la definizione
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.
244", e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 3,
comma 2, lett. a), e l'articolo 6;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate", con particolare riferimento
all'articolo 20;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, relativa
a "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, attinente alle "Norme di
esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ";
VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2012, n.
3889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2012,
recante i requisiti per il riconoscimento della validità delle
certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua
straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i
livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e i
titoli di studio e le attestazioni nazionali";
VISTA la disposizione del Direttore Generale
per gli Affari Internazionali 17 giugno 2014 n.5541, dove
all'articolo 4 è istituito l'elenco degli enti certificatori;
RITENUTA la necessità di definire, per l'anno
accademico 2015/2016, le modalità ed i contenuti della prova di
ammissione al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
D E C R E T A:
Articolo 1
(Accesso al corso di laurea
magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria)
- 1. Per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione degli studenti
ai corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a) del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249,
avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle
disposizioni di cui al presente decreto.
- 2. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della
personale preparazione del candidato, con riferimento alle
conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli
obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea
magistrale.
- 3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna
università, verte su ottanta (80) quesiti formulati con quattro
opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare
quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'allegato
A che costituisce parte integrante del presente decreto:
- a. competenza linguistica e ragionamento logico;
- b. cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- c. cultura matematico-scientifica.
- 4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta
(40) di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) di
cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) di
cultura matematico-scientifica.
- 5. La prova ha la durata di due ore e mezza;
- 6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti
criteri:
- - 1 punto per ogni risposta esatta;
- - 0 punti per ogni risposta errata o non data;
- 7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di
possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua
inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di
riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori
riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2012, n. 3889,
ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della
competente Direzione Generale del MIUR, a condizione che
la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i
requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto,
secondo il seguente punteggio:
- a. B1 punti 3
- b. B2 punti 5
- c. C1 punti 7
- d. C2 punti 10
I punteggi non sono sommabili tra loro.
- 8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di
laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito,
nella prova di cui al comma 2, una votazione non inferiore a
55/80.
- 9. E' ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine
della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi
6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti
disponibili per l'accesso, indicato nel bando.
- 10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti
criteri:
- a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi
agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico,
cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura
scientifico-matematica;
- b. in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha
conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente
anagraficamente più giovane.
- 11. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in
alcun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la
graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di
candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel
bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato
per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono
consentite ammissioni in soprannumero.
Articolo 2
(Bando per la procedura di accesso)
- 1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale di cui
all'articolo 1, comma 1, ciascuna università, una volta completate
le procedure per l'attivazione del corso e in base alla
programmazione definita ai sensi dell'articolo 5 del decreto
ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 emana il relativo bando,
che:
- a. indica il numero dei posti disponibili;
- b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di
tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure
per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del
procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive
modificazioni;
- c. definisce le modalità relative agli adempimenti per il
riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli
stessi nel corso dello svolgimento della prova ed, infine, le
modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati,
tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non
diversamente disposto dagli atenei;
- d. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla
base di quanto previsto dal presente decreto.
Articolo 3
(Studenti con disabilità o con
disturbi specifici di apprendimento)
- 1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli
Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici
di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Articolo 4
(Calendario della prova di
ammissione)
- 1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge
presso ciascuna sede universitaria il giorno 11 settembre 2015 alle
ore 11.
Articolo 5
(Norma finanziaria)
- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.