Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 464

Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese a.a. 15-16

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare, l'articolo 39, comma 5, come sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dal decreto legge 14 settembre 2004, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 46;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e, in particolare, gli articoli 46, 75 e 76;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la Determinazione delle classi delle lauree universitarie, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2007, n. 155;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 di Determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica", così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 giugno 2015, n. 339, con il quale è costituita la Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'anno accademico 2015/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 luglio 2015, recante "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2015/2016";

VISTE le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate le "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016";

VISTO lo Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005;

VISTO il parere espresso in data 2 luglio 2015 dal Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la mozione presentata dalla Conferenza nazionale universitaria delegati per la disabilità (CNUDD) del 9 marzo 2015;

CONSIDERATA la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione per l'ammissione degli studenti che consentano un'adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;

RITENUTA la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova, anche per favorire la partecipazione degli studenti, in un'ottica di promozione del processo di internazionalizzazione delle Università italiane;

VISTO il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

VISTO l'accordo quadro tra MIUR e University of Cambridge ESOL del 2 luglio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

VALUTATA l'opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie;

SENTITE le Università interessate;

TENUTO CONTO che nell'ambito dell'offerta formativa per l'anno accademico 2015/2016 è prevista una riserva di posti per gli studenti stranieri riferita alle predette disposizioni dell'8 aprile 2015 e successivi aggiornamenti;

RAVVISATA la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo Ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli Atenei relativamente ai corsi di cui sopra;

CONSIDERATO che con successivi decreti e comunque in data antecedente a quella stabilita per l'iscrizione dei candidati alle prove di ammissione per i corsi di cui al presente decreto sarà determinato il numero definitivo di posti disponibili a livello di singolo ateneo;

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea di cui al presente decreto con l'inizio dell'anno accademico 2015/2016;

RITENUTO di definire per l'anno accademico 2015/2016 le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese

 

DECRETA

Articolo 1
(Disposizioni generali)

1.       Per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione degli studenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese a seguito del relativo accreditamento avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2.       I posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2015/2016, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella che segue. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successivi aggiornamenti, citati in premessa.


Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico  in Medicina e Chirurgia in lingua inglese anno accademico 2015 - 2016

Università

Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.

Non comunitari non soggiornanti

Bari

22

8

Milano

34

16

Napoli "Federico II"

25

0

Napoli Seconda Università

8

22

Pavia

60

40

Roma "La Sapienza" Med. e Farmacia Policlinico

35

10

Roma - "Tor Vergata"

20

5

TOTALE

204

101

3.       Il numero dei posti messi a concorso può essere incrementato, nei limiti del fabbisogno e della disponibilità degli Atenei, dal successivo decreto di programmazione degli accessi ai corsi di studio per l'anno accademico 2015/2016, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 264/1999.

Articolo 2
(Prova di ammissione)

1.       La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla quale partecipano sia gli studenti comunitari sia gli studenti stranieri di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 citato nelle premesse sia gli studenti stranieri residenti all'estero, è unica.

2.       Essa è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) che si avvale di Cambridge Assessment.

3.       Le procedure relative all'effettuazione della prova sono indicate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

4.       La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, diciotto (18) di biologia, dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.

5.       La prova di ammissione si svolge il giorno 16 settembre 2015 presso gli atenei italiani, nonché nelle sedi estere di cui al comma 6. Le iscrizioni alla prova possono essere effettuate dal 6 luglio 2015 al 23 luglio 2015 alle ore 15:00 (GMT +1) per tutte le sedi. Il giorno 1 settembre 2015 saranno pubblicate sui siti rispettivamente del MIUR e degli Atenei interessati gli indirizzi delle sedi, con l'indicazione delle aule, in cui si svolgerà la prova.

6.       La prova nelle diverse sedi estere ha inizio  secondo quanto riportato nella seguente tabella.


Centre Number

Country

City

Centre Name

Start time
(local time)

AR602

Argentina

Buenos Aires

Buenos Aires Open Centre 1

09:00

BR096

Brazil

Sao Paolo

Winner Idiomas

09:00

CN509

China

Beijing

School of International Education, Beijing Foreign Studies University

19:00

CY011

Cyprus

Nicosia

Pascal Education

15:00

FR500

France

Paris

British School of Paris

14:00

DE195

Germany

Munich

Münchner Volkshochschule

14:00

GR804

Greece

Athens

Hellenic English Council

15:00

IN145

India

Haryana

Planet EDU Pvt Limited

17:30

IL011

Israel

Tel Aviv

Bar-IIan University

15:00

IT499

Italy

Bari

Università degli Studi di Bari

14:00

IT500

Italy

Milan

Università degli Studi di Milano

14:00

IT504

Italy

Naples

Seconda Università degli Studi di Napoli

14:00

IT587

Italy

Naples

Università degli Studi di Napoli Federico II

14.00

IT501

Italy

Pavia

Università degli Studi di Pavia

14:00

IT502

Italy

Rome

Università degli Studi di Roma "Sapienza"

14:00

IT503

Italy

Rome

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

14:00

PL090

Poland

Warsaw

Lang LTC

14:00

PT015

Portugal

Lisbon

International House Lisbon

13:00

QA001

Qatar

Doha

British Council Qatar

15:00

SA075

Saudi Arabia

Riyadh

National Company for Training & Education

15:00

ES439

Spain

Barcelona

Exams Catalunya

14:00

AE004

United Arab Emirates

Dubai

Wisdom Educational Institute

16:00

00800

United Kingdom

London

London Metropolitan University

13:00

US243

USA

New York

International House New York

09:00

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.

Articolo 3
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove)

1.       Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, nell'ambito della relativa riserva dei posti, gli studenti stranieri residenti all'estero, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono ammessi ai corsi gli studenti appartenenti a tutte le predette categorie che nel test abbiano raggiunto la soglia minima di venti (20) punti.

2.       Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri:

a)       1,5 punti per ogni risposta esatta;
b)      meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
c)       0 punti per ogni risposta non data;

3.       Il Cineca, sulla base del punteggio calcolato dalla Cambridge Assessment ai sensi del comma 2, redige una graduatoria unica nazionale per gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo le procedure di cui all'allegato 2. La graduatoria per i cittadini stranieri residenti all'estero è definita dalle Università.

4.       In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

a)       prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;

b)      prevale il possesso, entro la data di chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3, così come dichiarato dal candidato all'atto dell'iscrizione al test. Il possesso di certificazione linguistica richiesta ai candidati ai fini del presente bando è autocertificata e resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.

c)       in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

5.       La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Articolo 4
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)

1.       Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

2.       I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture accreditate nel Paese di origine. A tali studenti è concesso un tempo aggiuntivo massimo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione, di cui all'art. 2, comma 6.

3.       Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere tenendo conto di eventuali situazioni di handicap o di DSA degli studenti segnalate dagli Atenei interessati.

Articolo 5
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1.       I bandi di concorso sono emanati dalle Università con decreto Rettorale entro il giorno 17 luglio 2015 e prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2.       I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati  gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

 

Articolo 6
(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1.       Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascuno studente.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 luglio 2015

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini