Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 465

Programmazione posti per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 15/16

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi  ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) e l'articolo 4, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e, in particolare, l'articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'articolo 6-ter, che dispone che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine, tra gli altri, al personale sanitario infermieristico, socio-sanitario, tecnico e della riabilitazione, ai fini della programmazione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli accessi ai corsi di diploma di laurea e ai corsi di diploma universitario;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, afferente alle "Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n.119, attinente alla "Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270";

VISTO l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

VISTO l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
VISTE le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016";

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2015-2016, previsto dalle predette disposizioni;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2015-2016 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero della Salute in data 05/05/2015 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome in vista dell'Accordo formale;

VISTO l'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015;

CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264 del 1999;

VISTO il potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei con espresso riferimento  ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264 del 1999;

VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con nota prot. n. 1455 del 03/07/2015;

TENUTO conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art.3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999;

RITENUTO di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

RITENUTO, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2015-2016 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

 

D E C R E T A:

Articolo 1

  • 1. Per l'anno accademico 2015-2016, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 39 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.
  • Classe SNT/1
    Corsi di laurea in

    Infermieristica

    n.

    15.144

    Ostetricia

    n.

    839

    Infermieristica pediatrica

    n.

    288


    Classe SNT/2
    Corsi di laurea in

     

     

    Podologia

    n.

    111

    Fisioterapia

    n.

    2.169

    Logopedia

    n.

    688

    Ortottica e Assistenza Oftalmologica

    n.

    214

    Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva

    n.

    342

    Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica

    n.

    299

    Terapia occupazionale

    n.

    233

    Educazione professionale

    n.

    707

    Classe SNT/3
    Corsi di laurea in

     

     

    Tecniche audiometriche

    n.

    60

    Tecniche di laboratorio biomedico

    n.

    859

    Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

    n.

    819

    Tecniche di neurofisiopatologia

    n.

    110

    Tecniche ortopediche

    n.

    126

    Tecniche audioprotesiche

    n.

    315

    Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

    n.

    180

    Igiene Dentale

    n.

    655

    Dietistica

    n.

    382

     

    Classe SNT/4
    Corsi di laurea in

     

     

    Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

    n.

    678

    Assistenza sanitaria

    n.

    304

  • 2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 citate in premessa.

 

Articolo 2

  • 1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
  • 2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni dell'8 aprile 2015.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 luglio 2015

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini