Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 463

Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare, l'articolo 39, comma 5, come sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dal decreto legge 14 settembre 2004, n. 241";

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la Determinazione delle classi delle lauree universitarie, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2007, n. 155;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 di Determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 febbraio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica", così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 giugno 2015, n. 339, con il quale è costituita la Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'anno accademico 2015/2016;

VISTE le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016";

VISTO lo schema tipo i regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del D. Lgs. N. 196/2003 adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005;

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena - Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa;

VISTO il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

VISTO l'accordo quadro tra MIUR e University of Cambridge ESOL del 2 luglio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

VALUTATA l'opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie;

VISTA la proposta definita nella riunione del 6 maggio 2015 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di accesso per l'anno accademico 2015/2016 ai corsi ad accesso programmato nazionale con i rappresentanti del MIUR, dell'Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, della Conferenza permanente delle facoltà e delle scuole di Medicina e Chirurgia, della conferenza dei Direttori di Dipartimento di medicina Veterinaria, della Conferenza delle Università italiane di Architettura, della Conferenza per l'ingegneria, del Consiglio Universitario nazionale, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, della Conferenza delle Università italiane;

VISTO il parere espresso in data 2 luglio 2015 dal Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la mozione presentata dalla Conferenza nazionale universitaria delegati per la disabilità (CNUDD) del 9 marzo 2015;

CONSIDERATO che, anche al fine di tenere conto di quanto espresso nei tavoli di programmazione dei posti e con specifico riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Veterinaria, si ritiene altresì opportuno verificare il possesso della certificazione europea rilasciata dalle EAEVE "European Association of Establishments of Veterinary Education";

RAVVISATA la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo Ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli Atenei relativamente ai corsi di cui sopra;

CONSIDERATO che con successivi decreti sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo;

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea di cui al presente decreto con l'inizio dell'anno accademico 2015/2016;

RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2015/2016, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 264 del 1999;

 

DECRETA

Articolo 1
(Disposizioni generali)

Per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria)

  • 1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 339/2015 citato in premessa, per la relativa validazione.
  • 2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, diciotto (18) di biologia, dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.
  • 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
  • 4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  • 5. I candidati allievi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento.

 

Articolo 3
(Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese)

Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definiti con specifico Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria)

  • 1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 339/2015 citato in premessa, per la relativa validazione.
  • 2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, sedici (16) di biologia, sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica.
  • 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
  • 4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto)

  • 1. La prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 339/2015 citato in premessa, per la relativa validazione.
  • 2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia; disegno e rappresentazione; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, sedici (16) di storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione; dodici (12) di fisica e matematica.
  • 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

 

Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 6
(Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese)

  • 1. Nelle Università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, per l'anno accademico 2015/2016 la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.
  • 2. La prova in inglese può essere svolta dai candidati comunitari, dai candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e dai candidati non comunitari residenti all'estero che ne formulino espressa richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova.
  • 3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità previste dal bando dell'Ateneo.
  • 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
  • 5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono allegate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)

  • 1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.
  • 2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun Ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza.
  • 3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  • 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

 

Articolo 8
(Accademie Militari)

  • 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna, di Modena - Reggio Emilia e di Napoli "Federico II", tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa 27 dicembre 2013, n. 275/1D con riferimento ai programmi previsti dagli Allegati A e B del presente decreto, e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

 

Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)

  • 1. Le prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

    Corsi di laurea delle professioni sanitarie

    4 settembre 2015

    Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria
    in lingua italiana

    8 settembre 2015

    Medicina Veterinaria

    9 settembre 2015

    Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
    direttamente finalizzati alla formazione di Architetto

    10 settembre 2015

    Medicina e Chirurgia in lingua inglese

    16 settembre 2015

Articolo 10
(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

  • 1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.
  • 2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002.
  • 3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri:
    • 1,5 punti per ogni risposta esatta;
    • meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta sbagliata;
    • 0 punti per ogni risposta non data.
  • 4. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 il CINECA, sulla base del punteggio, calcolato ai sensi del comma 3, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002, secondo le procedure di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  • 5. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero è definita dalle Università.
  • 6. Per i corsi di cui all'articolo 7 le Università, sulla base del punteggio ottenuto nel test, calcolato ai sensi del comma 3, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002, e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero.
  • 7. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:
    • Per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.
    • per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e matematica.
    • per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.

    In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

  • 8 La graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

 

Articolo 11

(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)

  • 1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
  • 2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 12

(Trasparenza delle fasi del procedimento)

  • 1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con Decreto Rettorale entro il termine di 60 giorni dallo svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
  • 2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

 

Articolo 13

(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

  • 1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa di cui all'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.

 

Articolo 14

(Posti disponibili)

  • 1. I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 8, 9, 10 e 16 settembre 2015, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella dell'Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa.
  • 2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili cui al comma 1, con successivi decreti sarà determinata la programmazione in via definitiva.

 

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 luglio 2015

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini