VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni e in particolare l'articolo 18, comma 4, in cui si
prevede che "Ciascuna università statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad
almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla
chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato
servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari nell'università stessa";
VISTO l'articolo 66, comma 13-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito
dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, il quale prevede che: "Per il biennio
2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a
tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura
del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per
l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento
a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2015, le
università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
e delle successive norme di attuazione del comma 6 del
medesimo articolo 7 possono procedere, in
aggiunta alle facoltà di cui al
secondo periodo del presente comma, all'assunzione
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3,
lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, anche utilizzando le cessazioni
avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori
di cui al citato articolo 24,
comma 3, lettera a), già assunti a valere
sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma.
L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle
assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio
delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione
delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale,
di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre
2005."
VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49
"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi
normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) e al comma 5" e in particolare gli articoli 4, 5,
6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i
parametri da considerare ai fini della programmazione del
fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della
spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna
Istituzione Universitaria;
VISTO in particolare il comma 6 dell'art. 7 del
predetto Decreto legislativo n. 49 del 2012, che prevede
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente
al successivo triennio di programmazione e avente validità
triennale per la ridefinizione delle disposizioni di cui al
medesimo art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, recante "Disposizioni per il
rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di
indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015‐2017,
a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49", e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere a) e
b) e comma 5 con cui si prevede che: "1. Al fine di assicurare
il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni,
nonché' la sostenibilità e l'equilibrio
economico‐finanziario e patrimoniale delle
università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27
ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative
in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo
determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i
livelli occupazionali massimi su scala nazionale, per il triennio
2015‐2017 si prevede che: lettera
a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente
riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o
superiore all'80 per cento o con un importo delle spese di
personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento
delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi
di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto,
può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e
di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio
bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di
quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno
precedente;
lettera b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno
precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a)
può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e
di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio
bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di
quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno
precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del
margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al
netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4,
lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di
personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio
di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno
precedente";
"5. La maggiorazione della spesa di cui al comma 1,
lettera b) è determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa,
ove esistenti, fissati a livello nazionale dalle disposizioni
vigenti sul turn over del sistema universitario e non può comunque
determinare annualmente una attribuzione di facoltà assunzionali a
livello di singola istituzione universitaria superiore
rispettivamente a: a) per le università statali, centodieci per
cento dei risparmi da cessazioni dell'anno precedente; b) per gli
istituti universitari ad ordinamento speciale, cinque per cento
della spesa equivalente del personale a tempo indeterminato e dei
ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre
dell'anno precedente".
CONSIDERATO che gli atenei con un importo
delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore
all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti
passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo
decreto sono quelli che presentano un indicatore di sostenibilità
economico finanziaria inferiore al valore di 1 dove tale indicatore
è pari al rapporto tra l'82 per cento delle entrate di cui
all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 49/2012, al netto delle spese
per fitti passivi e la somma delle spese di personale e degli oneri
di ammortamento.
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di
stabilità 2015) e in particolare l'articolo 1, comma 346, che ha
modificato l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008, come sopra riportato, al fine di favorire
il reclutamento di ricercatori
a decorrere dall'anno 2015, e il comma 425, relativamente alla
partecipazione delle Università alle procedure di ricollocazione
del personale di cui al comma 422 del medesimo articolo.
TENUTO CONTO che si rende necessario attribuire agli
Atenei per l'anno 2015 le facoltà assunzionali di personale a tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato;
TENUTO CONTO della graduazione delle facoltà
assunzionali previste dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) del
citato d.P.C.M 31 dicembre 2014;
VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n.
142 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed
amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di
Università degli studi", ai sensi del quale spetta alla Provincia
stabilire, d'intesa con l'Università, gli obblighi e i vincoli per
l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica con riferimento all'Università;
CONSIDERATO che dalle rilevazioni ministeriali
relative all'anno 2014 concernenti il costo del personale delle
Istituzioni Universitarie Statali, incluse le Istituzioni ad
ordinamento speciale, il costo medio nazionale di 1 Professore di I
fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto
Organico è pari a euro 115.684;
VISTA la necessità di definire i criteri e il
conseguente contingente per l'applicazione di quanto previsto
all'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di
assunzioni nelle Università Statali per l'anno 2015;
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti e in particolare l'articolo 3, comma 1;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, come da ultimo
modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116;
DECRETA
Articolo 1
(Oggetto)
Articolo
2
(Assegnazione quota Punti Organico 2015 a ciascuna
Istituzione Universitaria)
Articolo 3
(Utilizzo delle risorse assegnate)
IL MINISTRO
F.to Prof.ssa Stefania Giannini