VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5,
dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero
dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante
"Riforma degli Ordinamenti didattici universitari";
VISTA la legge 2 agosto 1999 n.264, recante
"norme in materia di accesso ai corsi universitari";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.270, "Modifiche
al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono
state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le
classi dei corsi delle lauree magistrali;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate", e successive modificazione;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
193, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e, in
particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante
"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata
nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n.
11;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.368 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e
delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
modificano la direttiva 93/16/CEE" e, in particolare, l'art. 36,
comma 1 - come modificato dall'art.21, comma 1, lettera b) del
decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128 -, in base al
quale "con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per
l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le
modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei
titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei
seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello
locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con
contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario
predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b)
i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi,
al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle
prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i
vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di
graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66";
VISTO il comma 433 dell'art.2, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 - come sostituito dall'art.7 del decreto
legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla
legge 30 ottobre 2008, n.169 -, in base al quale "Al concorso
per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i
laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo
periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle
scuole di specializzazione a condizione che conseguano
l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non
ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche
di dette scuole immediatamente successiva al concorso
espletato";
VISTO l'art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014
n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.,
in base al quale "[…..] l'importo massimo richiesto al singolo
candidato non può eccedere la somma di 100,00 euro e le
corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle
predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli
oneri connessi alle prove di ammissione";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 30 giugno 2014, n.105 (registrato
alla Corte dei conti il 22 luglio 2014, foglio n. 2904), recante
"Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.36, comma
1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48 (registrato
alla Corte dei conti il 30 aprile 2015, foglio n. 1801 e pubblicato
nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2015), recante "Nuovo Regolamento
concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.36, comma 1,
decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368", che ha sostituito il
Regolamento emanato con DM n. 105/2014;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 marzo 2007 "Costo contratto formazione
specialistica dei medici" e s.m.i.;
VISTO il comma 3-bis dell'art.20 del richiamato
D.Lgs. n.368/1999 - come modificato dall'art.15 del decreto legge
24 giugno 2014, n.90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114 -,
in base al quale "con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, da emanare entro il 31 dicembre 2014, la durata dei corsi
di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto
previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2005, con
l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in
materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi
di specializzazione medica". Eventuali risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento
dei contratti di formazione specialistica medica".
VISTO il comma 3-ter del richiamato art.20,
D.Lgs. n.368/1999, in base al quale "la durata dei corsi di
formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma
3-bis, si applica a decorrere dall'Anno Accademico 2014/2015 di
riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in
corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità
nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore
l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e
l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo
decreto di cui al comma 3-bis";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4
febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27
aprile 2015, foglio 1-1724), recante il "Riordino delle scuole
di specializzazione di area sanitaria" in attuazione
dell'art.20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato
dall'art.15 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014, che
ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005
recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area
sanitaria";
VISTO il comma 1, dell'art. 35, del citato D.Lgs.
n. 368/1999, in base al quale "Con cadenza triennale ed entro
il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie
e sulla base di una approfondita analisi della situazione
occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da
formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del
terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il
numero globale degli specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo
di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero
degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina
e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione
specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi
previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con
riferimento alle attività del Servizio sanitario
nazionale";
VISTO il comma 2, del richiamato art.35, D.Lgs.
n.368/1999, in base al quale "In relazione al decreto di cui al
comma 1, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute,
determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di
specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43,
tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale
delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della
scuola stessa";
VISTO l'art.3, comma 3 del citato Decreto
ministeriale 4 febbraio 2015 n.68, in base al quale si dispone che
"con specifico e successivo provvedimento verranno identificati
i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli
indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le
singole strutture di sede e della rete formativa ai fini
dell'attivazione della scuola";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, del
29 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni, con il
quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle
scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005;
VISTI i decreti del Ministro della Salute del 6
novembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, emanati di
concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, relativi all'accreditamento delle strutture facenti parte
della rete formativa delle scuole di specializzazione;
VISTI i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008
e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state
istituite le scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
TENUTO CONTO che, in attesa dell'attuazione di
quanto disposto all'art. 3, comma 3 del citato Decreto
interministeriale 4 febbraio 2015, n.68 e stante il riordino ancora
in atto, perdurano, in via transitoria, gli effetti dei precedenti
decreti di accreditamento;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.191
concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio
2015-2017";
VISTA la Tabella 2 di cui al Decreto MEF 29
dicembre 2014 n.101094 di ripartizione in capitoli e, in
particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'Economia e Finanze, sul quale confluisce anche
il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs.
n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;
VISTO il riparto relativo al citato capitolo
2700, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al
finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs.
n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;
CONSIDERATO che, in ragione del riordino degli
Ordinamenti didattici da parte degli Atenei, avviato con il citato
D.I. n.68/2015, i risparmi derivanti dalla riduzione dei percorsi
di specializzazione nonché dalle opzioni esercitate da parte degli
specializzandi verso i nuovi Ordinamenti di durata ridotta sono
destinati all'incremento nel tempo dei contratti di formazione
specialistica medica, così come prevede il sopra citato art. 20 del
D.Lgs. n.368/1999 e s.m.i.;
VISTA la comunicazione del 2 aprile 2015, fornita
per via telematica, con la quale il Ministero della Salute ha
indicato al MIUR il fabbisogno, individuato dalla Regioni e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano ex art. 35, comma 1, del
D.Lgs. n.368/1999, dei medici specialisti da formare per il
triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTA la nota prot. n. 7047 del 21 aprile 2015
con la quale il MIUR ha comunicato al Ministero dell'Economia e
Finanze l'ammontare delle economie e delle sospensioni comunicate
dagli Atenei con riferimento alla coorte di specializzandi iscritti
agli Anni Accademici precedenti, nonché la tabella concernete la
spesa prevista per l'A.A. 2014-2015 relativa alla corresponsione
dei contratti di formazione specialistica già in essere;
VISTA la nota 28 aprile 2015 prot. MEF-RGS n.
36628 con la quale il MEF, alla luce delle risorse disponibili, ha
comunicato il numero dei contratti di formazione specialistica
attivabili con risorse statali per l'A.A. 2014-2015, pari a n.
4.400 contratti;
VISTA la nota prot. n.13004 del 6 maggio 2015 con
la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca ha rappresentato al Ministro dell'economia e delle finanze
la necessità di perseguire l'importante obiettivo di bandire per il
prossimo ciclo di specializzazioni mediche A.A.2014-2015 almeno
6.000 posti mediante il reperimento di ulteriori risorse sia a
legislazione vigente sia mediante riduzione dei capitoli di spesa
dello stato di previsione del MIUR da stabilizzare in occasione
dell'approvazione del disegno di legge di assestamento del Bilancio
dello Stato per l'Esercizio 2015;
VISTA la nota prot. n. 7626 dell'8 maggio 2015
con la quale la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e
l'internazionalizzazione del MIUR, alla luce delle priorità
evidenziante dal Ministro con la richiamata nota prot. 13004/2015
ed a parziale rettifica della precedente nota MIUR prot. n.
7047/2015, ha comunicato al MEF l'ammontare delle economie e delle
sospensioni comunicate dagli Atenei con riferimento alla coorte di
specializzandi iscritti agli Anni Accademici precedenti, nonché la
tabella concernente la spesa prevista per l'A.A. 2014-2015 relativa
alla corresponsione dei contratti di formazione specialistica già
in essere;
VISTA la nota prot. n. 10469 del 15 maggio 2015
con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze, alla luce
delle risorse disponibili, ha comunicato il numero dei contratti di
formazione specialistica attivabili con risorse statali per l'A.A.
2014-2015, pari a n. 6000 contratti, di cui 1000 subordinati
all'approvazione del disegno di legge di assestamento del Bilancio
dello Stato per l'Esercizio 2015;
VISTO il decreto 20 maggio 2015 del Ministero
della Salute di concerto con il MIUR ed il MEF, adottato ai sensi
dell'art.35, comma 1, del citato D.Lgs. n.368/1999, contenente
"la determinazione del numero globale degli specialisti da
formare annualmente per ciascuna delle tipologie di
specializzazione individuato tenuto conto dell'obiettivo
di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero
degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina
e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione
specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi
previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con
riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale",
per un totale di n. 6.000 specialisti da formare per l'A.A.
2014/2015, rispetto ai quali 5000 contratti di formazione
specialistica sono coperti dalle risorse a legislazione vigente e
1000 subordinati all'effettiva disponibilità delle risorse
conseguente all'approvazione del disegno di legge di assestamento
del Bilancio dello Stato per l'Esercizio 2015, in quanto coperti
mediante riduzione di capitoli di spesa dello stato di previsione
del MIUR;
VISTO il Decreto ministeriale 21 maggio 2015
prot. n. 307 con il quale, in relazione al citato Decreto
ministeriale Salute-MIUR-MEF del 20 maggio 2015, il MIUR, ai sensi
del comma 2, dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, acquisito il
parere del Ministero della Salute ha ripartito per l'A.A. 2014-2015
i richiamati 5.000 più 1.000 (6.000) contratti di formazione
specialistica finanziati con risorse statali tra le diverse scuole
di specializzazione istituite presso i singoli Atenei ed ha,
altresì, chiesto alle Regioni e alla Province autonome di
comunicare i contratti aggiuntivi finanziati con risorse
proprie;
VISTA la nota prot. n. 5246 del 3 aprile 2015 con
la quale il MIUR, a seguito della intervenuta emanazione del
Decreto di riordino n. 68/2015, ha chiesto alle Regioni di volere
provvedere, con la massima sollecitudine, a porre in essere tutti
gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per
l'emanazione del bando di concorso, dei contratti per la formazione
medico specialistica che intendono finanziare per l'A.A. 2014/2015
con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del
D.I. n.68/2015, in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali
in quanto tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e
delle Province autonome;
VISTE le comunicazioni con le quali le Regioni e
le Province autonome hanno fornito le indicazioni richieste in
ordine ai suddetti contratti aggiuntivi;
VISTA la nota 23 aprile 2015 prot. n. 7124 con la
quale, stante le previsioni di cui all'articolo 5, comma 4 del
Regolamento n. 48/2015, il MIUR ha chiesto alle Università di
comunicare, prima dell'emanazione del bando di concorso, gli
eventuali contratti aggiuntivi - rispetto a quelli finanziati con
risorse statali e regionali - derivanti da donazioni o
finanziamenti di enti pubblici o privati, da attivare per l'A.A.
2014-2015 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai
sensi del Decreto ministeriale n.68/2015;
RAVVISATA la necessità, sentito anche il
Ministero della Salute, di apportare delle rettifiche alla tabella
di cui al decreto MIUR 20 maggio 2015 n. 307, recante
l'assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica
finanziati con risorse statali per l'A.A. 2014-2015, emendandola
degli errori materiali in essa riscontrati;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare,
l'art. 757 in base al quale "per le esigenze di formazione
specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla
programmazione di cui all'art.35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999, è
stabilita, d'intesa con il Ministero della Difesa, una riserva di
posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di
formazione specialistica della sanità militare";
VISTA la nota 2 marzo 2015 prot. n. 26971 con la
quale il Ministero della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità
Militare ha comunicato, ai sensi del citato art.757 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.66, le proprie esigenze di medici
specialisti per l'A.A. 2014/2015 con riferimento alle tipologie di
Scuola riordinate per l'ammissione con riserva ed in
sovrannumero;
VISTO il comma 3 dell'art. 35, del D.Lgs. n.
368/1999 nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti
risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici
specialisti da formare, "è stabilita, d'intesa con il
Ministero dell'interno una riserva di posti complessivamente non
superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della
Polizia di Stato […]. La ripartizione tra le singole scuole dei
posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma
2";
SENTITO, ai sensi del citato comma 3
dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, il Ministero dell'Interno,
il quale ha segnalato di non avere, per l'A.A. 2014-2015, riserve
di posti in soprannumero per le esigenze della sanità della Polizia
di Stato;
VISTO il comma 5 dell'articolo 39, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo
26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1,
comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n.
271;
VISTA la Legge 14 gennaio 1999, n. 4 recante
"Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca
scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole" e, in
particolare, l'art.1 comma 7 in base al quale "il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, d'intesa
con i Ministeri degli Affari Esteri e della Sanità, previa verifica
delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle
convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di
specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in
soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione,
medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata
del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di
istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle
determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli
Accordi governativi, culturali e scientifici, ai Programmi
esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane
ed università dei Paesi interessati";
VISTA la Legge 26 febbraio 1987, n.49 recante la
"Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via
di sviluppo";
VISTO il comma 3 dell'art. 35, del D.Lgs. n.
368/1999 in base al quale si dispone che, nell'ambito dei posti
risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici
specialisti da formare, "è stabilita, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici
stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione
tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il
decreto di cui al comma 2";
VISTA la nota 3 aprile 2015 prot. n. 5274 con la
quale il MIUR ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri e delle
Cooperazione Internazionale di volere comunicare per l'A.A.
2014/2015, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per
l'ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della
capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da
riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di
sviluppo ai sensi del citato comma 3 dell'art.35 del D.Lgs.
n.368/1999, nonché, il numero di mediciextracomunitari destinatari
per l'intera durata del corso di borse di studio dei Governi dei
rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute
idonee ai sensi del comma 7 dell'art.1 della Legge n.4/1999;
VISTO il comma 4 dell'articolo 35, del D.Lgs.
n.368/1999, in base al quale "il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro
della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio
sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un
dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della
capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di
ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in
strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa
della scuola";
TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato,
Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a
partecipare ai concorsi per l'ammissione alle scuole di
specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex
comma 4 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, al personale
medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici:
a) medici appartenenti a strutture convenzionate con
l'Università; b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL;
c) medici dell'Emergenza territoriale, ai quali si applica
l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per
i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto D.P.R. n.
270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza
ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n.
368/1999; d) medici per i quali è applicabile l'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale del 9 marzo 2008;
VISTA la nota prot. n. 5250 del 3 aprile 2015 con
la quale il MIUR, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 35, del
D.Lgs. n.368/1999, ha chiesto al Ministero della Salute di volere
formulare, sempre con riferimento alle tipologie di Scuola
riordinate ai sensi del D.I. n.68/2015, eventuali proposte con
riferimento all'A.A. 2014/2015 in ordine alle possibili riserve in
soprannumero relative alla formazione di personale medico titolare
di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private
accreditate del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTE le note con le quali il Ministero della
Salute ha comunicato, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 35,
del D.Lgs. n.368/1999, le proprie proposte per l'A.A. 2014/2015 in
ordine alle riserve in soprannumero relative alla formazione di
personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con
strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario
Nazionale;
VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36, del D.Lgs.
n.368/1999, in base al quale "sono fatte salve le disposizioni
normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative
all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica
finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni
stipulate con le università ";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino -
Alto Adige" nonché le disposizioni concernenti le conoscenze
linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di
cui alla Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre
2002, n.14 e al relativo regolamento emanato con decreto del
Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008,
n.4;
VISTA la Legge della Provincia autonoma di Trento
6 febbraio 1991, n. 4 "Interventi volti ad agevolare la formazione
di medici specialisti e di personale Infermieristico" e in
particolare gli articoli 3, 4 e 4 bis;
VISTA Legge della regione Autonoma Valle d'Aosta
30 gennaio 1998, n. 6 "Interventi volti ad agevolare la formazione
di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico"
e in particolare l'articolo 2;
VISTA la legge della regione Sardegna 31 marzo
1992, n. 5 recante "Contributo alle Università della Sardegna
per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole
di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia"
come integrata dall'art.46 della legge 23 maggio 2013, n. 12;
VISTA la legge della regione Sicilia 20 agosto
1994 n. 33 recante "Contributi alle Università della Sicilia
per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole
di specializzazione in medicina e chirurgia. Provvedimenti urgenti
in materia sanitaria. Intervento per l'Ente acquedotti
siciliano";
VISTE le leggi delle Regioni a statuto ordinario
dettate in materia di interventi volti ad agevolare la formazione
di medici specialisti;
VISTO l'articolo 3, comma 4, del Regolamento
emanato con DM n. 48/2015 il quale prevede che la predisposizione
dei quesiti "è affidata al Ministero che a tal fine può
avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia,
individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza
e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto
professionale e d'ufficio";
VISTO l'articolo 4 del Regolamento emanato con DM
n. 48/2015 che prevede l'istituzione di una Commissione nazionale
composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con
funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari
per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori
dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie
di scuola rientranti nella relativa area con il compito di validare
i quesiti oggetto della prova d'esame e di specificare i criteri
relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini
dell'attribuzione del relativo punteggio;
D E C R E T A
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1. Per l'anno accademico 2014/2015, l'ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1,
riordinate ai sensi del Decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n.
68, avviene a seguito di superamento di un concorso per titoli ed
esami disciplinato dal presente decreto.
La data di inizio delle attività didattiche per i
medici immatricolati nell'A.A. 2014/2015 alle scuole di
specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1 è fissata
al 1° novembre 2015.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 3, comma 4, del Regolamento emanato
con DM n. 48/2015, le prove di ammissione si svolgono a livello
locale in una o più sedi, nella stessa data ed allo stesso orario
per tutte le tipologie di Scuola appartenenti alla medesima Area.
L'organizzazione delle prove a livello locale è affidata alle
Istituzioni universitarie presenti sul territorio, che dovranno
garantire sicurezza, trasparenza e standard omogenei di gestione
nello svolgimento delle prove attenendosi alle disposizioni fornite
dal MIUR ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 8,
comma 8.
2. Ai fini del presente bando:
Articolo 2
(Posti disponibili)
1. I posti disponibili per l'A.A. 2014/2015 sono indicati, per ciascuna scuola di specializzazione e nei limiti della capacità ricettiva di ciascuna, nella tabella di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra e sostituisce la tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 maggio 2015 n. 307 recante l'assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con risorse statali per l'A.A. 2014-2015.
2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, i posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e delle Province autonome sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici/privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome.
3. I posti aggiuntivi coperti con finanziamenti della Provincia autonoma di Trento, dalla Provincia autonoma di Bolzano e delle Regioni Puglia, Veneto e Regione autonoma Valle d'Aosta che prevedono il possesso di specifici requisiti, sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati in possesso degli specifici requisiti richiesti dalle rispettive normative regionali e richiamati al successivo art. 4, comma 2.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 48/2015, è precluso lo scambio di sede tra i vincitori dei posti a concorso.
Articolo 3
(Posti riservati ed in sovrannumero)
1. Per l'A.A. 2014/2015, tenuto conto di quanto comunicato dalle
Amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, è
prevista, nei limiti della capacità ricettiva delle singole scuole,
l'assegnazione di posti riservati ed in sovrannumero esclusivamente
alle seguenti categorie:
a) Medici Militari. Ai sensi dell'art. 757 del
D.Lgs. n. 66/2010, recante "Codice dell'ordinamento militare",
possono concorrere per la riserva dei posti disponibili per le
esigenze della Sanità Militare i candidati in possesso di formale
atto di designazione da parte della Direzione Generale della Sanità
Militare, per un contingente non superiore al 5% individuato
nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del
D.Lgs. n.368/1999, d'intesa con il Ministero della Difesa. Per
essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa
richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le
modalità di cui all'articolo 5.
Nell'Allegato 1 del presente decreto, sono specificate le singole
scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti
in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per
tipologia.
b) Personale medico di ruolo del SSN. Ferme
restando le esclusioni di cui al parere del Consiglio di Stato,
Sezione Seconda n. 5311/2005 citato in premessa, la specifica
categoria destinataria della riserva(10%) di cui al comma 4,
dell'art. 35 del decreto legislativo n.368/1999 è espressamente
individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo
indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private
accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete
formativa della scuola. I posti in soprannumero sono
assegnati alle diverse tipologie di scuola ed alle specifiche
scuole nel rispetto delle maggiori esigenze delle singole Regioni e
Province autonome espresse dal Ministero della Salute e nel limite
della capacità ricettiva delle singole sedi. Per essere ammessi ai
suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella
domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui
all'articolo 5.
Nell'Allegato 1 del presente decreto, sono specificate le singole
scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti
in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per
tipologia.
c) Medici stranieri provenienti dai Paesi in via di
sviluppo ex art.35, comma 3, del
D.Lgs. n.368/1999 e Medici extracomunitari di cui
all'art. 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999,
n.4. In attuazione della Legge n.49/1987 ed ai sensi del
comma 3 dell'art. 35, del D.Lgs. n.368/1999, è stabilito, d'intesa
con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, il numero dei posti da riservare ai medici
stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Parimenti
d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale è stabilita una riserva in sovrannumero di posti per
i medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata
del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di
istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. La
ripartizione tra le singole sedi dei posti riservati è effettuata
nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi. Per essere
ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa
richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le
modalità di cui all'articolo 5.
Per l'A.A. 2014-2015 il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale non ha segnalato esigenze specifiche
con riguardo alle riserve di posti da destinare ai richiamati
medici stranieri.
d) Sanità della Polizia di Stato. Nell'ambito dei
posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1
del D.Lgs. n.368/1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero
dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore
al cinque per cento per le esigenze della Sanità della Polizia di
Stato.
Per l'A.A. 2014-2015 il Ministero dell'Interno non ha segnalato
esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la
Sanità della Polizia di Stato.
2. Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al
precedente comma devono necessariamente svolgere l'attività
formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola
nell'ambito della propria rete formativa. A tale obbligo è,
pertanto, tenuto anche il personale medico di ruolo del
SSN, che dovrà svolgere tale attività formativa anche
durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della
Struttura sanitaria di appartenenza, e dovrà presentare pertanto,
nell'ambito della procedura di iscrizione di cui all'articolo 5,
un atto formale della Direzione
Sanitaria dell'Azienda sanitaria di appartenenza in cui nel
segnalare le attività di servizio svolte dal dipendente sia
esplicitato il consenso della Struttura
sanitaria di appartenenza a far svolgere al candidato, durante
l'orario ordinario di servizio, l'attività formativa presso le
strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto
riservato SSN. Non è consentito che i medici di cui trattasi
possano svolgere il previsto percorso formativo pratico a tempo
pieno e le altre attività formative previste dal Consiglio della
Scuola nell'ambito del reparto dell'Azienda/Ente del SSN di
provenienza, pur se corrispondente alla specializzazione scelta, in
quanto la maggior parte del percorso formativo deve svolgersi
necessariamente presso l'Ateneo le cui strutture siano state
valutate prioritariamente ai fini dell'accreditamento. Per una
completa e armonica formazione professionale il medico dipendente è
tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori e
attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi
di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal
Consiglio della Scuola stessa.
Articolo 4
(Requisiti di ammissione)
1. Ai sensi del comma 433 dell'art. 2 della legge 244/2007
nonché dell'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 48/2015 al concorso
possono partecipare tutti i laureati in Medicina e Chirurgia in
data anteriore al termine di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso fissata al successivo art.
5.
Ai sensi del comma 433, dell'art. 2 della legge n. 244/2007 e del
Regolamento n.48/2015, il candidato che supera il concorso è
ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio delle
attività didattiche, fissata per l'A.A. 2014-2015 al 1 novembre
2015, consegua l'abilitazione all'esercizio della professione di
Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta. In caso di abilitazione
all'esercizio della professione conseguita all'estero entro la
suddetta data è richiesto il possesso del Decreto di riconoscimento
del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica
rilasciato dal Ministero della Salute.
2. Per l'assegnazione dei contratti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalle Regioni Puglia, Veneto e Regione autonoma Valle d'Aosta sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle Regioni o delle Province autonome interessate:
3. I cittadini comunitari medici e i rifugiati politici medici
accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e
con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e
abilitazione all'esercizio professionale, ovvero possesso del
decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della
professione medica rilasciato dal Ministero della Salute). La
domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le
stesse modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5
del presente bando di concorso.
4. I cittadini extracomunitari medici, titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero i medici non
comunitari regolarmente soggiornanti in possesso del diploma di
laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea
equipollente e abilitazione italiana, ovvero i medici in possesso
del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio
della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute ai
sensi della legge n.271/2004 sono ammessi al concorso a parità di
condizioni con gli italiani. La domanda di ammissione è presentata
direttamente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca,
entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini
italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso.
5. Eventuali cittadini extracomunitari medici (in possesso di
laurea e abilitazione all'esercizio professionale, ovvero in
possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini
dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero
della Salute) che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 4
potranno partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 7
della Legge 14 gennaio 1999, n.4, entro il termine e con le stesse
modalità previste per i cittadini italiani e previa verifica delle
capacità ricettive delle strutture universitarie, per posti in
sovrannumero che siano comunicati dalle Rappresentanze diplomatiche
attraverso il Ministero degli Affari Esteri.
6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale.
7. Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione per:
8. Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato all'interessato secondo le modalità previste da ciascuna università.
Articolo 5
(Domanda di ammissione al concorso nazionale)
1. Ciascun candidato si iscrive al concorso esclusivamente in
modalità on line attraverso il portale Universitaly
(www.universitaly.it). La procedura di caricamento
dell'iscrizione on line al concorso è attiva da mercoledì
3 giugno 2015 e si chiude inderogabilmente alle ore 13.00 (GMT+1)
di martedì 23 giugno 2015.
L'iscrizione è modificabile ed integrabile dal candidato fino a
che non procede alla chiusura della propria posizione con
l'implementazione delle operazioni di cui al successivo comma
9.
Ogni candidato può scegliere di partecipare alla selezione per
l'ammissione ad un massimo di 3 tipologie di Scuola (non più di 2
per Area). Ai fini della graduatoria, il candidato, all'atto
dell'iscrizione, deve specificare le tipologie di Scuola prescelte,
indicandole in ordine di preferenza. All'interno di ogni tipologia
prescelta il candidato deve, altresì, elencare le specifiche Scuole
rientranti nella Tipologia indicandole in ordine di preferenza di
sede. Tali preferenze, successivamente alla chiusura della domanda,
sono irrevocabili e non integrabili. Non è ammessa la
partecipazione al concorso per la stessa tipologia di Scuola a cui
il candidato risulti già iscritto o di cui già possegga il relativo
titolo di specializzazione
2. Fermo restando quanto specificato al comma 9 del presente
articolo, l'iscrizione al concorso si perfeziona con il pagamento
di un contributo di 100,00 euro. Il pagamento dovrà essere
effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto
intestato a:
Tesoreria provinciale di Roma succursale via dei Mille 52, 00185 - ROMA IBAN: IT 48T 01000 03245 348 0 13 2411 00Causale: "codice di iscrizione - nome e cognome del candidato" |
La causale è generata in automatico dal sistema di iscrizione
on line e va fedelmente riportata nel bonifico
bancario.
In mancanza dell'indicazione della causale secondo quanto sopra
specificato, l'iscrizione non sarà considerata valida e, quindi,
non sarà consentita la partecipazione alla prova di ammissione
della Scuola.
3. Al momento dell'iscrizione on line il candidato,
attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di
registrazione, fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con
asterisco* sono obbligatori):
4. I candidati, riconosciuti portatori di handicap ai sensi
della legge n.104/1992 e della legge n. 17/99, o dislessici ai
sensi della legge n. 170/2010 possono richiedere l'utilizzo di
ausili e/o prove individualizzate per sostenere le prove di accesso
in relazione alla propria disabilità. Tale richiesta deve essere
indicata nella compilazione della domanda on line.
L'istituzione universitaria presso cui il candidato è assegnato per
lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla
richiesta formulata. In relazione alla suddetta richiesta, non
appena il MIUR avrà reso noto l'Ateneo di destinazione, il
candidato dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini
dell'organizzazione della prova, la certificazione (in originale o
copia autenticata in carta semplice) rilasciata dalla commissione
medica competente per territorio comprovante lo specifico
handicap.
5. All'atto dell'iscrizione on line il candidato deve
contestualmente autocertificare - una sola volta, indipendentemente
da numero di tipologie di Scuola per le quale concorre - le
seguenti informazioni obbligatorie:
- l'Università presso cui ha ottenuto la laurea in Medicina e
Chirurgia, indicando altresì il numero di matricola (facoltativo),
l'anno accademico di conseguimento del titolo, l'Ordinamento
didattico di riferimento e il voto di laurea;
- il possesso o meno dell'abilitazione all'esercizio della
professione di Medico Chirurgo, ovvero, per il candidato in
possesso di abilitazione conseguita all'estero il possesso del
decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della
professione medica rilasciato dal Ministero della Salute;
- l'eventuale iscrizione ad una Scuola di specializzazione,
indicando la Scuola a cui è iscritto e l'anno di corso;
- l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione;
Con riferimento ai candidati iscritti al concorso e laureatisi in Italia, non appena terminate le procedure di iscrizione da parte del candidato e comunque in tempo utile per le operazioni di attribuzione dei punteggi, gli Atenei presso cui i candidati stessi hanno conseguito la laurea sono tenuti - una sola volta, indipendentemente dal numero di tipologie di Scuola per le quali il candidato concorre - al caricamento on line, nell'apposita sezione informatica riservata all'Ateneo presente alla pagina https://ateneo.cineca.it/ssm e secondo le indicazioni operative di caricamento che verranno loro fornite dal CINECA, di una attestazione dell'Ateneo stesso nella quale sia riportata la media ponderata degli esami sostenuti dal candidato - media che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica. Nel rilasciare l'attestazione, l'Ateneo deve tenere conto che nel calcolo della media ponderata (che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica) il voto 30 e lode deve essere considerato pari al voto 30/30 e deve, altresì, tenere conto che la media ponderata deve essere arrotondata alla prima cifra decimale (es. 28,44=28,4; 28,45=28,5). L'Ateneo dovrà riportare la media indicata nell'attestato anche nell'apposita sezione della procedura informatica. L'Ateneo dovrà altresì caricare nell'apposita finestra la certificazione della laurea con relativo voto e degli esami di profitto sostenuti dal candidato, completa di tutte le necessarie informazioni per ogni singolo esame (voto ottenuto, CFU totali di ogni esame, i settore/settori scientifico disciplinari che compongono il corso di insegnamento cui l'esame si riferisce con di fianco ad ogni ssd i relativi CFU).
Ai fini dell'attribuzione del punteggio il candidato è tenuto,
altresì, ad indicare nell'apposita sezione della procedura
informatica, per ciascuna tipologia di Scuola per la quale
concorre, un numero massimo di 5 esami riferiti ai settori
scientifico-disciplinari indicati come fondamentali e
caratterizzanti la singola Scuola all'interno dell'apposita tabella
di cui all'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Coloro i quali intendono concorrere per i posti finanziati con
contratti aggiuntivi per i quali la normativa locale prevede il
possesso di specifici requisiti, dovranno altresì autocertificare
il possesso dei suddetti requisiti così come specificati al
precedente art. 4, comma 2.
Il candidato che intendesse avvalersi dell'eventuale attribuzione
del punteggio di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) punto 3
deve caricare in formato pdf:
Tale dichiarazione deve attestare:
Relativamente alle informazioni generali e di carriera di cui ai
commi 3, 4 e 5, se ivi non diversamente indicato, la procedura
on line di iscrizione richiede al candidato l'inserimento
dei dati una sola volta anche nel caso di partecipazione al
concorso per più Scuole.
6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio i candidati in possesso
di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e
redatti in lingua straniera dovranno allegare in formato pdf copia
dei titoli debitamente tradotti e legalizzati, nonché corredati
dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza
italiana competente per territorio. Tale documentazione deve
riportare:
7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio la valutazione dei
titoli conseguiti presso Università straniere sarà effettuata dalla
Commissione nazionale, tenendo altresì conto della tabella di
conversione di cui all'Allegato 5 che costituisce parte integrante
del presente decreto.
8. Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente
bando sono autocertificate e rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR
n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura
si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di
atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa
vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli
elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso
in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e
76 DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di
risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si
procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla
Scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere
le tasse e i contributi universitari versati.
9. Il candidato deve salvare la domanda, stampare la scheda di
sintesi della stessa, firmarla in calce e scansionarla in formato
elettronico (.pdf) unitamente alla
fotocopia di un documento di identità e della ricevuta del bonifico
bancario relativo al contributo di iscrizione alla prova. Il
candidato deve, quindi, procedere al caricamento del file (.pdf)
tramite l'apposita sezione della procedura telematica. L'iscrizione
si perfeziona esclusivamente con il caricamento del file (.pdf) la
cui dimensione massima non può superare 50 MB. In assenza
del caricamento secondo le modalità sopra descritte, l'iscrizione
non risulterà valida. Il perfezionamento della procedura
di iscrizione nei termini sopra descritti, dovrà improrogabilmente
essere ultimato entro la data di chiusura dell'iscrizione on
line di cui al precedente comma 1.
10. Il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a
causa dell'inesatta indicazione dei recapiti.
Articolo 6
(Prova d'esame)
1. La prova d'esame consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con quattro possibili risposte. La prova d'esame è divisa nelle seguenti parti :
Prova |
||
Prima parte |
comune a tutte le tipologie di Scuola |
(70 quesiti) |
Seconda parte |
specifica di Area |
(30 quesiti) |
specifica per tipologia di Scuola |
(10 quesiti) |
2. Ai fini della preparazione alle prove e in relazione ai temi
di studio si specifica quanto segue:
a) Prima parte della prova - parte generale (70 quesiti
con 4 opzioni di risposta)
I 70 quesiti saranno riferiti ad argomenti caratterizzanti il
corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed inerenti la formazione
clinica del percorso di studi.
b) Seconda parte della prova
Articolo 7
(Punteggio dei titoli, punteggio delle prove)
1. Il Punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in graduatoria (massimo 135 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 15 punti) ed al punteggio conseguito nella prova (massimo 120 punti).
2. Il Punteggio relativo ai titoli si compone di:
a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti
Voto di laurea |
Punteggio |
110 e lode |
2 punti |
110 |
1,5 punti |
da 108 a 109 |
1 punto |
da 105 a107 |
0,5 punti |
b) Curriculum - Punteggio massimo 13 punti:
b.1) Media ponderata degli esami sostenuti (corrispondente per i
laureati ante 509/99 alla media aritmetica) - Punteggio massimo 5
punti:
Media dei voti degli esami sostenuti |
Punteggio |
Superiore o uguale a 29,5 punti |
5 punti |
Superiore o uguale a 29 punti |
4 punti |
Superiore o uguale a 28,5 punti |
3 punti |
Superiore o uguale a 28 punti |
2 punti |
Superiore o uguale a 27,5 punti |
1 punto |
b.2) Voto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti la
singola Scuola - Punteggio massimo 5 punti.
Il punteggio è attribuito sulla base delle modalità indicate
nell'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente
decreto e secondo i seguenti criteri:
Voto ottenuto |
Punteggio per singolo esame |
30 o 30 e lode |
1 punto |
29 |
0,7 punti |
28 |
0,5 punti |
27 |
0,2 punti |
b.3) Altri titoli - massimo 3 punti. Tale Punteggio non può
essere attribuito a coloro che alla data di presentazione della
domanda sono già in possesso di un diploma di specializzazione,
ovvero che siano già titolari di un contratto di specializzazione
da almeno un anno. Il punteggio è attribuito sulla base dei
seguenti criteri:
- 1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina afferente a
uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della
tipologia di scuola debitamente documentato secondo quanto
specificato all'art. 5, comma 5;
- 2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina
afferente a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento
della tipologia di scuola debitamente documentato secondo quanto
specificato all'art. 5, comma 5 .
3. Per la prova d'esame di cui all'articolo 6 è attribuito un punteggio massimo di 120 punti, così suddivisi:
- 70 punti per la prima parte della prova, costituita da 70 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta;
- 30 punti per la seconda parte della prova specifica di Area, costituita da 30 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta;
- 20 punti per la seconda parte della prova specifica per tipologia di Scuola, costituita da 10 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta.
Qualora, all'atto dello svolgimento della prova specifica
dell'Area e/o della tipologia, il candidato selezioni erroneamente
un'Area e/o una tipologia di Scuola diversa da quelle
preventivamente scelte all'atto dell'iscrizione e svolga, quindi,
erroneamente la prova per tali Aree e/o per tali tipologie, il
punteggio ottenuto dal candidato per tali specifiche prove non sarà
considerato valido e non verrà conteggiato.
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi della prova d'esame si
tiene conto dei seguenti criteri:
Prova |
Risposta esatta |
Risposta errata |
Risposta non data |
Prima parte comune (70 quesiti) |
1 punto |
- 0,30 punti |
0 punti |
Seconda parte specifica di Area (30 quesiti) |
1 punto |
- 0,30 punti |
0 punti |
Seconda parte specifica per tipologia di Scuola (10 quesiti) |
2 punti |
- 0,60 punti |
0 punti |
Articolo 8
(Calendario e modalità di svolgimento della prova di
ammissione)
1. La prova di ammissione si svolge telematicamente ed è identica
a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di
Scuola.
2. Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prova |
Data |
Prima parte (comune a tutte le tipologie di Scuola) |
28 luglio 2015 - inizio ore 11.00 |
Seconda parte - Scuole di AREA MEDICA |
29 luglio 2015 - inizio ore 11.00 |
Seconda parte - Scuole di AREA CHIRURGICA |
30 luglio 2015 - inizio ore 11.00 |
Seconda parte - Scuole di AREA DEI SERVIZI CLINICI |
31 luglio 2015 - inizio ore 11.00 |
I candidati sono tenuti a prendere visione della
Gazzetta Ufficiale del 2 luglio
2015 per la comunicazione della conferma delle date delle
prove, che verrà inserita anche sul sito www.universitaly.it
3. Per lo svolgimento della prova i candidati hanno a disposizione
computer privi di tastiera, non connessi a internet, sui quali è
possibile operare esclusivamente attraverso un mouse. Il
software necessario all'espletamento della prova, fornito dal
CINECA, resta crittografato fino al giorno della prova, quando il
responsabile d'aula procede all'attivazione della postazione. Ogni
postazione può essere utilizzata da qualsiasi candidato che, al
termine della prova, dopo aver visualizzato il risultato ottenuto,
autentica la prova stessa attraverso l'inserimento del proprio
codice fiscale. In caso di inerzia nell'inserimento del codice
fiscale o di impedimento, interviene il responsabile d'aula per il
buon fine dell'autenticazione da parte del candidato. Con
l'autenticazione la prova può essere attribuita soltanto al
candidato. Concluse le richiamate operazioni di salvataggio dei
dati, i punteggi ottenuti dai singoli candidati sono esposti al di
fuori dell'aula.
4. Per lo svolgimento delle prove di ammissione è assegnato un tempo di:
5. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del
Regolamento n. 48/2015, l'organizzazione della prova di ammissione,
svolta a livello locale, compete alle Istituzioni universitarie
presenti sul territorio, alle quali il MIUR assegna i relativi
candidati. L'elenco delle Istituzioni universitarie sedi di
svolgimento della prova di ammissione verrà pubblicato, nel
rispetto di quanto disposto all'art. 2, comma 4, del Regolamento n.
48/2015, lunedì 6 luglio 2015 sul sito www.universitaly.it,
ed i singoli candidati potranno prendere visione dell'Istituzione
sede di assegnazione accedendo all'area riservata del medesimo
sito. Le Istituzioni universitarie di assegnazione provvederanno
entro giovedì 9 luglio 2015 a rendere note ai
candidati loro assegnati, nell'area riservata del sito
www.universitaly.it le informazioni relative allo
specifico orario e luogo di presentazione per lo svolgimento della
prova per ognuno di essi. Ciascun candidato è tenuto a presentarsi
presso il luogo indicato, secondo le modalità e tempistiche sopra
descritte, dalla propria Istituzione universitaria sede di
assegnazione.
6. Il giorno fissato per ciascuna prova, ogni candidato si
presenterà all'orario e presso il luogo che gli è stato indicato
dall'Istituzione universitaria di assegnazione per consentire le
procedure di riconoscimento. Per sostenere la prova i candidati, a
pena di inammissibilità, dovranno esibire idoneo documento di
riconoscimento tra quelli indicati nell'art. 35 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 ed essere in possesso del tesserino con
codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate o della
tessera sanitaria.
7. Non saranno ammessi a sostenere le prove di ammissione i
candidati che:
8. Le modalità di svolgimento della prova e le istruzioni applicative sono indicate nell'Allegato 6, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il MIUR si riserva, inoltre, di inviare alle Istituzioni universitarie interessate, con apposita nota esplicativa, disposizioni operative di dettaglio delle modalità di svolgimento della prova, nonché delle misure di sicurezza da seguire, e delle istruzioni applicative contenute nell'allegato 6 che verranno altresì rese note ai candidati, prima dello svolgimento delle prove, mediante la pubblicazione nell'area riservata del sito www.universitaly.it.
Articolo 9
(Graduatorie)
1. Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle scuole
di specializzazione sono definite graduatorie nazionali per
ciascuna tipologia di Scuola in cui sono ammessi anche i candidati
comunitari e non comunitari di cui all'articolo 4, commi 3 e 4,
secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla
somma del punteggio dei titoli e della prova.
2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha
ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame,
quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella
seconda parte della prova di esame relativa ai dieci quesiti
specifici di ciascuna tipologia di scuola e, in caso di ulteriore
parità, il candidato con minore età anagrafica.
3. Per i posti riservati e in sovrannumero di cui all'articolo 3,
comma 1, si procede all'assegnazione alle Scuole in relazione ai
posti indicati nell'Allegato 2.
4. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuna
tipologia di Scuola ai fini dell'iscrizione avviene secondo le
seguenti regole, fasi e limiti, tenuto conto delle specifiche
situazioni derivanti dalla copertura dei posti mediante contratti
aggiuntivi finanziati da Regioni e Province autonome.
Fermo restando quanto specificato in tema di chiusura degli
scorrimenti al successivo articolo 10, l'assegnazione dei candidati
alle Scuole segue, in ragione della loro posizione in graduatoria,
l'ordine delle preferenze scelte in via preventiva dagli stessi
candidati al momento della domanda di iscrizione, tenuto conto che
il candidato iscrivendosi al concorso è chiamato a scegliere
preventivamente - ponendole in ordine di preferenza - le tipologie
di Scuola sulle quali, in ragione della propria posizione in
graduatoria, accetta anticipatamente di essere assegnato.
All'interno delle tipologie preventivamente scelte egli è chiamato,
altresì, ad indicare in via preventiva le sedi, ponendo anch'esse
in ordine di preferenza.
Il candidato ha facoltà di indicare anche una sola delle tre
tipologie di Scuola che gli è consentito selezionare ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 48/2015.
Nell'indicare la tipologia o le tipologie di Scuola il
candidato accetta anticipatamente di accedere, in ragione della
propria posizione in graduatoria, alle tipologie di Scuola
preventivamente scelte.
All'interno di ogni tipologia di Scuola preventivamente indicata
il candidato ha facoltà di scegliere da una sede a tutte le sedi
elencate. Nell'indicare la sede o le sedi il candidato
accetta anticipatamente di essere assegnato, in ragione della
propria posizione in graduatoria, ad ognuna delle possibili sedi
preventivamente scelte, ciò al fine di realizzare l'interesse
prioritario all'iscrizione alla tipologia di Scuola preventivamente
scelta.
Nel funzionamento della graduatoria e nell'individuazione delle
relative assegnazioni si considera, dunque, in ragione della
collocazione in graduatoria, la tipologia di Scuola indicata come
prima scelta e all'interno di essa le sedi selezionate secondo
l'ordine di preferenza preventivamente scelto. A seguire, e in
ordine della preferenza espressa, si considera l'eventuale
successiva tipologia di Scuola preventivamente scelta e all'interno
di essa la sede o le sedi indicate, secondo l'ordine di preferenza
preventivamente scelto.
In considerazione del calendario delle prove di cui all'art. 8,
comma 2, e tenuto conto di quanto sopra esplicitato:
a) giovedì 6 agosto 2015 sono
pubblicate sul sito riservato www.universitaly.it
le graduatorie nominative per ogni tipologia di Scuola - che
tengono conto dell'ordine di preferenza espresso dal candidato
sulle tre tipologie di Scuola prescelte - con l'indicazione, per
ogni candidato, del punteggio ottenuto, della posizione in
graduatoria con indicazione del relativo status, della
sede universitaria in cui lo stesso si collocherebbe tenendo conto
della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo
precedono e delle relative preferenze di sede. Con riferimento alle
suddette graduatorie :
b) entro martedì 25 agosto 2015
ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al
CINECA i nominativi dei candidati che hanno provveduto ad
iscriversi alla Scuola.
c) mercoledì 26 agosto 2015 il
CINECA procede alla pubblicazione dei nuovi scorrimenti per ogni
tipologia di Scuola aggiornati a seguito di quanto verificatosi nei
punti che precedono da a) a b), proseguendo nell'assegnazione dei
candidati alla loro prima preferenza utile cioè alla loro migliore
scelta possibile in ragione della loro posizione in graduatoria,
dell'ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato
all'atto dell'iscrizione ed della situazione dei candidati che li
precedono in graduatoria.
Si riavviano conseguentemente i successivi scorrimenti fino alla
loro chiusura e alla conseguente assegnazione definitiva, ai sensi
di quanto disposto al successivo art. 10, di tutti i candidati in
posizione utile alla loro migliore scelta possibile in ragione
della loro posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che
hanno preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione e della
situazione dei candidati che li precedono in graduatoria.
In caso di mancata iscrizione secondo le modalità indicate dal
presente bando o di rinuncia comunicata prima della saturazione di
tutti i posti disponibili nella specifica Scuola, subentra il
candidato, che non risulti già iscritto, che segue nella
graduatoria, fermo restando l'inizio delle attività didattiche e
fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di
specializzazione è precluso lo scambio di sede.
Le date in cui saranno effettuati i successivi scorrimenti e,
quindi, riavviate le procedure indicate ai punti da a) a c),
saranno comunicate ai candidati tramite pubblicazione
dell'informazione nell'area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it, area a
cui il candidato ha l'onere di accedere con regolarità.
Con la pubblicazione dello scorrimento il candidato assegnato alla
sua prima preferenza utile (cioè alla sua migliore scelta possibile
in ragione della posizione che ricopre in graduatoria, dell'ordine
delle scelte che ha preventivamente effettuato all'atto
dell'iscrizione e della situazione dei candidati che lo precedono
in graduatoria), deve provvedere all'iscrizione entro 4 giorni
decorrenti dal giorno della pubblicazione stessa (incluso il giorno
della pubblicazione ed esclusi il sabato ed i giorni festivi);
l'Università, entro il giorno lavorativo successivo (esclusi il
sabato ed i giorni festivi) alla data entro cui il candidato deve
perfezionare l'iscrizione, comunica le iscrizioni al CINECA
mediante l'area riservata sul sito www.universitaly.it; il
CINECA il giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i
giorni festivi) alla data di comunicazione delle iscrizioni da
parte degli Atenei, procede alla pubblicazione dei nuovi
scorrimenti per ogni tipologia di Scuola aggiornati a seguito di
quanto verificatosi in precedenza.
5. La mancata consultazione da parte
del candidato della propria area riservata esonera
l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla
mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi
pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell'area
riservata del candidato sul sito www.universitaly.it relativi
alla procedura concorsuale, ivi comprese quelle relative alle sedi
di assegnazione per lo svolgimento della prova e quelle relative
alla formazione ed allo scorrimento delle graduatorie, hanno, a
tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei
candidati.
6. Il Ministero si riserva la facoltà di adottare ogni eventuale
provvedimento utile a consentire il più rapido scorrimento delle
graduatorie, ivi compresa la convocazione personale dei candidati
ai fini della loro assegnazione alla tipologia di Scuola ed alla
sede a cui accedere.
7. Nell'ambito di ciascuna tipologia di Scuola saranno, altresì,
considerate le riserve di posti previste dal presente bando.
8. L'iscrizione dei candidati presso ciascuna Scuola è
disciplinato secondo modalità definite dalle singole Università.
Nell'ambito di tali modalità sono, altresì, indicati:
Art. 10
(Chiusura degli scorrimenti ed assegnazione definitiva dei
candidati alle Scuole preventivamente scelte)
1. La modalità di scorrimento delle graduatorie, di cui al precedente articolo 9, intende assicurare coerenza didattica al Sistema formativo e, quindi, garantire a tutti i candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria un tempestivo e contestuale inizio delle attività didattiche, finalizzato a soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici specializzandi i più alti livelli di formazione specialistica da acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'Anno Accademico. Pertanto, con l'ultimo scorrimento - da effettuarsi entro e non oltre il 20 ottobre 2015 - si chiude la procedura di scorrimento delle graduatorie e il candidato che si trova, in ragione della propria collocazione in graduatoria, nella posizione di prenotato su una determinata tipologia di Scuola e, all'interno di essa, su una determinata sede, acquisisce automaticamente lo status di assegnato a quella specifica Scuola e deve inderogabilmente procedere, a pena di decadenza, entro i successivi 4 giorni (incluso il giorno stesso della pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i giorni festivi) al perfezionamento dell'immatricolazione presso la suddetta Scuola, secondo le procedure amministrative proprie di tale sede universitaria. Terminate le operazioni relative all'ultimo scorrimento, con l'inizio delle attività didattiche di cui all'articolo 1, non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non assegnati in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione. I contratti di formazione specialistica eventualmente resi si liberi sono oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell'ambito del contingente di dei contratti di specializzazione per il successivo Anno Accademico.
Articolo 11
(Trattamento economico)
1. Al medico in formazione specialistica, salvo le eccezioni
previste dalla vigente normativa in ragione dell'appartenenza a
specifiche categorie, è corrisposto, per tutta la durata del corso,
un trattamento economico annuo omnicomprensivo.
2. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa,
uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del
corso, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di
specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso, il cui
importo viene definito con apposito Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. La parte fissa annua lorda è attualmente
determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione
specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo
che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in euro
2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione
specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di
formazione specialistica la stessa è determinata in euro 3.300,00
annui lordi.
3. Il trattamento economico è corrisposto dall'Università sede
della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed è comprensivo di
tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto,
sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della
quota di un terzo a carico del medico in formazione
specialistica.
4. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è
iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995 n. 885.
5. Il trattamento economico spettante al medico in formazione
specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
6. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui
all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, al
medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte
fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di
tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla
durata legale del corso.
Articolo 12
(Copertura Assicurativa)
Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999 l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
Articolo 13
(Incompatibilità)
1. L'iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile
con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina
generale ed ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad
eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto
dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45.
2. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale,
compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista
l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di
specializzazione di cui al d.lgs. 368/1999.
3. I medici dipendenti pubblici che risultino assegnatari di un
posto con contratto, dovranno collocarsi in posizione di
aspettativa senza assegni, come disposto dall'art. 40, comma 2, del
d.lgs. 368/1999.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.40, comma 1, del D.Lgs. n.
368/1999, al medico con contratto di formazione specialistica per
la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di
attività libero professionali all'esterno delle strutture
assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto
convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti
e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art.
19, comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo
determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di
guardia medica festiva, notturna e turistica), fatte salve
successive modificazioni e/o integrazioni.
5. La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di
incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di
formazione specialistica.
Articolo14
(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in
materia di protezione dei dati personali)
1. Il trattamento dei dati personali richiesti all'articolo 5
del presente decreto è finalizzato esclusivamente per tutte le
attività connesse alla procedura di ammissione alle Scuole.
2. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito
delle procedure di iscrizione online al test, per conto del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR),
è curato dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del
Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il
personale del medesimo Consorzio.
3. CINECA pubblica sul proprio sito http://scuole-specializzazione.miur.it,
nel rispetto dell'anonimato dei candidati e in ossequio alla
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la
determinazione del punteggio riferito ai singoli prove d'esame, dei
titoli e al totale complessivo, con l'indicazione delle scuole e
delle sedi prescelte da ciascun candidato.
4. Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la
pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite
dai candidati accedendo all'area riservata dello stesso sito
attraverso l'utilizzo delle chiavi personali (username e password)
loro assegnate in fase di iscrizione.
5. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per
l'attribuzione del punteggio, per la formulazione della graduatoria
e la conseguente assegnazione alla scuola presso una delle
Università indicate dal candidato nella domanda di iscrizione. Tali
informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività
connesse alla selezione per l'accesso alle scuole di
specializzazione e alla successiva iscrizione. La mancata
acquisizione dei dati comporta l'esclusione della
graduatoria.
6. È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla
determinazione del punteggio complessivo, corrispondente a ciascun
codice iscrizione, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la
Ricerca, cui ciascun candidato può rivolgersi per esercitare i
diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.
7. È responsabile del trattamento dei dati il CINECA, designato
dal titolare del trattamento dei dati.
8. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso.
Della pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini