DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18
febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della
professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio
dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della
suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività
all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in
medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento
degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.
127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede
che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla
base dei pareri conformi formulati dalla Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n.
509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle
ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti
istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad
istituire e ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia";
VISTO il decreto in data 2 aprile 2013, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed
il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il decreto di diniego dell'abilitazione alla
"Scuola di psicoterapia e criminologia clinica" ad istituire e ad
attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in
psicoterapia in data 24 aprile 2008;
VISTO il decreto di diniego alla reiterazione
dell'istanza dell'Istituto "Scuola di Specializzazione in ipnosi e
psicoteapia cognitiva" in data 10 ottobre 2008;
VISTO il decreto di diniego alla seconda
reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di psicoteapia
cognitiva e ipnosi" in data 29 maggio 2009;
VISTO il decreto di diniego alla terza
reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di ipnoteapia
cognitiva" in data 15 novembre 2011;
VISTO il decreto di diniego alla quarta
reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di ipnoteapia
cognitiva" in data 2 aprile 2012;
VISTA la quinta reiterazione dell'istanza con la
quale la "Scuola di ipnoterapia cognitiva" ha chiesto
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia in Firenze - Via dei Massoni, 21
-, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno
di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80
unità;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
regolamento nella seduta dell' 8 ottobre 2014;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra
indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella
riunione del 18 febbraio 2015 trasmessa con nota prot. 344 del 19
febbraio 2015;
D E C R E T A :
Art. 1
1 - Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato
con decreto 11 dicembre 1998,
n. 509, la "Scuola di ipnoterapia cognitiva" è
abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale di
Firenze - Via dei Massoni, 21 -, ai sensi delle disposizioni di cui
al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del
presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia
secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di
riconoscimento.
2 - Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di
corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80
unità;
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI