VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 240 del 2010, e in particolare l'articolo 6, comma 1, il quale prevede che "l'ANVUR (…) definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari" che "sono adottati con decreto del Ministro";
VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica", come modificato dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059, con il quale sono stati definiti i predetti indicatori per l'accreditamento dei corsi di studio, che hanno trovato applicazione a decorrere dall'a.a. 2013/2014;
CONSIDERATA l'esigenza di prevedere un temporaneo alleggerimento degli indicatori relativi alla docenza minima necessaria per gli Atenei la cui offerta formativa rischia di essere pregiudicata dalle limitazioni in materia di turn over previste dalla normativa vigente;
VISTE le delibere ANVUR del 20 gennaio 2015, n. 8, e del 18 febbraio 2015, n. 30, aventi ad oggetto "Requisiti minimi di docenza - riduzione temporanea";
RITENUTO di dover specificare la tipologia di docenza individuata nelle predette delibere ANVUR e le condizioni e limitazioni per il loro utilizzo, facendo riferimento ai contratti, comunque individuati, di cui all'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e prendendo in considerazione, con le medesime condizioni e limitazioni, anche i contratti di cui all'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, già conteggiati in via generale fino all'a.a. 2015/2016 ai sensi del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059/;
DECRETA
Art. 1
(Ambito di applicazione)
Art. 2
(Ulteriori tipologie della docenza di
riferimento)
Art. 3
(Limiti e condizioni per l'utilizzo dell'ulteriore docenza
di riferimento)
Resta in ogni caso fermo il numero minimo di professori previsto per ogni corso di studio.
IL MINISTRO