Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto del Capo Dipartimento 5 novembre 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2015 n. 277

Diniego dell’abilitazione all’ “Istituto di psicosomatica PNEI” ad istituire e ad attivare nella sede di Bagni di Lucca un corso di specializzazione in psicoterapia.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione  dell'istanza;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

VISTO il decreto  in data 15 novembre 2011 di diniego dell'abilitazione all'Istituto di psicosomatica PNEI;

VISTO il decreto in data 12 giugno 2012 di diniego alla reiterazione dell'istanza dell'abilitazione all'Istituto di psicosomatica PNEI;

VISTA la seconda reiterazione dell'istanza con la quale l' "Istituto di psicosomatica PNEI" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bagni di Lucca (Lucca) - presso Villa Demidoff -  per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a  20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

CONSIDERATO che   la   competente   Commissione   tecnico-consultiva  nella   riunione   del
29 ottobre 2015 ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento  rilevando che il modello di riferimento psicosomatico non è coerente, si presta ad ambiguità e non consente di valutare la coerenza del percorso didattico/formativo/professionalizzante;

RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non
possa essere accolta;

 

D E C R E T A :

Art. 1

 

L'istanza di riconoscimento proposta dall' "Istituto di psicosomatica PNEI"  con sede in  Bagni di Lucca (Lucca) - presso Villa Demidoff -  per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto provvedimento.

Roma, 5 novembre 2015

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI