Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
(pubblicato nelle more della
registrazione da parte della Corte dei Conti)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto-Legge n. 85 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio
2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO l'articolo 1, comma 870, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce
nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl.
Ordinario n. 11;
VISTO il D.I. dell'8 gennaio 2015, emanato dal
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il
quale sono stati destinati, tra l'altro, € 43.077.689, a valere
sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di
supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli
enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, secondo i criteri
definiti con apposito bando, comprensivi dei costi relativi alle
attività di valutazione e monitoraggio di € 1.292.330
(corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi
dell'articolo 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
sopra menzionata);
VISTO il D.I. del 9 settembre 2015, emanato dal
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il
quale sono stati destinati, tra l'altro, € 51.673.041, a valere
sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di
supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli
enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, di cui € 6.100.000 per
progetti presentati da giovani professori/ricercatori di età
inferiore a 40 anni alla data del presente bando,
comprensivi dei costi relativi alle attività di
valutazione e monitoraggio di € 1.550.191 (corrispondente al 3% del
relativo finanziamento ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra menzionata);
CONSIDERATO che appare fondamentale garantire il
necessario supporto alla ricerca fondamentale presso le università
e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR
privilegiando ricerche che promuovano un
significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato
dell'arte;
CONSIDERATA pertanto l'opportunità di emanare
un nuovo bando per Progetti di ricerca di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN), sulle disponibilità finanziarie relative all'anno
2014 e 2015;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio
2001 e successive modifiche e integrazioni;
Articolo 1
Oggetto e definizioni
1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea.
2. A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori, le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. La costituzione del gruppo di ricerca è flessibile: a seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da più unità di ricerca di più atenei/enti; in particolare in alcuni campi di ricerca (ad esempio nelle discipline umanistiche e in matematica, dove la ricerca è spesso eseguita individualmente), può essere prevista unicamente la presenza del Principal Investigator (PI)
3. I principi guida del programma PRIN sono:
4. Agli effetti del presente decreto si intendono:
Articolo 2
Ambito scientifico delle proposte
1. I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei tre macrosettori di ricerca come determinati dall'ERC (LS - Scienze della vita; PE - Scienze fisiche e ingegneria; SH - Scienze umanistiche e sociali) e dei relativi settori (riportati nell'allegato 1).
Articolo 3
Finanziamento dei progetti
1. I progetti, di durata triennale, possono prevedere ciascuno un costo massimo di Euro 1.000.000, con ripartizione del budget disponibile (pari ad Euro 91.908.209) secondo le seguenti percentuali:
2. Il finanziamento viene assegnato all'ateneo/ente sede
dell'unità di ricerca.
3. I costi ammissibili e i criteri di determinazione dei
contributi sono descritti nell'allegato 2.
4. Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MIUR,
tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo
indeterminato, che restano a carico dell'ateneo/ente sede
dell'unità di ricerca. A scopo premiale, è peraltro prevista la
corresponsione, in favore dell'ateneo/ente sede dell'unità di
ricerca del PI, di una quota forfetaria pari al 50% dello stipendio
lordo annuo percepito dal PI al momento della presentazione del
progetto (che dovrà essere attestato del rappresentante legale
dell'ateneo, mediante apposita dichiarazione da allegare in pdf al
progetto), con conseguente sgravio del calcolo dell'indicatore di
sostenibilità finanziaria dell'Ateneo ai fini dell'art. 5 del D.lgs
49/2012 (calcolo del contingente assunzionale).
5. L'assenza della dichiarazione di cui al comma 4 comporterà la
non ammissibilità del progetto. Al termine della fase di selezione,
per i soli progetti vincitori, il MIUR verificherà la completezza e
la veridicità della dichiarazione, ugualmente azzerando la quota
premiale spettante nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o
difformità rispetto al progetto e/o al reale stipendio
percepito.
Articolo 4
Presentazione della domanda
1. La domanda è presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15 del 22 dicembre 2015, pena l'impossibilità di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando, esclusivamente attraverso procedure web-based. Sul sito http://prin.miur.it/ sono resi disponibili tutti gli allegati al presente bando e il fac-simile per la presentazione delle domande; la modulistica compilabile è resa disponibile a partire dalle ore 15 del 12 novembre 2015.
2. Ogni domanda, redatta in lingua italiana o inglese, a scelta del proponente, prevede le seguenti due componenti distinte:
3. Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione
della proposta, l'indicazione del PI e di tutti gli eventuali
responsabili di unità, l'indicazione del settore ERC in cui si
colloca la ricerca, uno o più sottosettori ERC (riportati
nell'allegato 1), una o più parole chiave e infine gli aspetti
economici del progetto.
4 . La proposta di ricerca (parte B) si compone di due parti:
5. L'eventuale coinvolgimento di organismi di ricerca (nel
numero massimo di uno per progetto) deve essere esplicitato
mediante previsione di una sub-unità di ricerca all'interno
dell'unità di ricerca del PI.
6. Proposte incomplete (assenza o incompletezza di parti o
sezioni della proposta) non sono considerate ammissibili e non
vengono avviate a valutazione.
7. Fino alla scadenza fissata per la presentazione è possibile
modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Nessun
materiale può essere presentato dopo la data di scadenza per la
presentazione.
8. Ogni PI e ogni responsabile di unità possono figurare, a
qualunque titolo, in una sola proposta nel presente bando; nessun
responsabile, nazionale o locale, di un progetto finanziato col
presente bando potrà presentare una nuova proposta in un
bando PRIN immediatamente successivo.
Articolo 5
Valutazione e selezione delle proposte
1. La valutazione è effettuata da tre CdS, uno per ciascuno dei tre macrosettori di ricerca ERC:
2. Ogni Comitato di Selezione è nominato dal MIUR e formato, per
ciascun macrosettore, da esperti scientifici, scelti dal CNGR, in
base alla comprovata e specifica competenza. Il numero complessivo
dei componenti di ogni CdS è pari al doppio dei settori ricompresi
nel macrosettore di riferimento (e quindi, in particolare, 18 per
il macrosettore LS, 20 per il macrosettore PE e 12 per il
macrosettore SH). Per ogni CdS, il CNGR designa altresì il
presidente, scelto fra tutti gli esperti chiamati a far parte dello
stesso CdS. Per la valutazione dei progetti i CdS si avvalgono di
revisori esterni anonimi (in numero di tre per ogni progetto),
selezionati dall'albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE),
che operano in maniera indipendente, scelti dagli stessi CdS
nell'ambito della comunità scientifica internazionale di
riferimento, secondo il criterio della competenza scientifica
(settore ERC/sottosettore ERC/parole chiave). I componenti dei CdS
e i revisori esterni non debbono prendere parte in alcun modo ai
progetti presentati in risposta al presente bando e, prima
dell'accettazione dell'incarico (o contestualmente
all'insediamento, per quanto riguarda i CdS), debbono rilasciare
una dichiarazione di impegno relativa al rispetto di principi
deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità,
nonché impegnarsi a effettuare valutazioni e selezioni
tassativamente nei tempi richiesti. Una volta terminate le
procedure e in ogni caso non oltre 45 giorni dalla loro conclusione
il MIUR rende pubblici gli elenchi dei revisori che hanno
partecipato alle procedure.
3. La Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la
valorizzazione della ricerca, attraverso l'ufficio del responsabile
del procedimento, assicura le funzioni di segreteria dei CdS, il
cui coordinamento spetta comunque al CNGR.
4. L'assegnazione delle proposte ai vari CdS si basa sulle
indicazioni (settore ERC principale) fornite dal richiedente, fermo
restando che il PI può anche indicare (oltre al settore ERC
principale) un settore ERC secondario. In tal caso il CdS può
selezionare nella terna di revisori esterni un revisore competente
nel settore secondario. E' comunque responsabilità del PI scegliere
il settore e il sottosettore ERC più rilevante.
5. La valutazione si svolge in un'unica fase (secondo le procedure
indicate nell'allegato 3), secondo le usuali prassi della peer
review.
6. Al termine dei lavori dei CdS, esperite le verifiche di
ammissibilità sui progetti vincitori, il MIUR, con uno o più
decreti, rende note le graduatorie finali dei progetti (una
per macrosettore ERC) e decreta il finanziamento degli stessi, nei
limiti del budget disponibile.
7. I PI prendono visione della relazione di valutazione sul sito
http://prin.miur.it
Articolo 6
La gestione dei progetti
1. Le comunicazioni ufficiali e i feedback sono effettuati sul
sito dedicato al bando (http://PRIN.miur.it/).
2. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno
dopo l'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.
3 . Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non
sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le
varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del
progetto sono consentite soltanto previa approvazione del
MIUR.
4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di
unità, in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente
ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attività deve
essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti,
con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già
acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed alla
prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo
determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per
lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata. Il
trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato
alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente
originario all'ateneo/ente di destinazione del PI o del
responsabile di unità non può essere soggetto ad altre ulteriori
limitazioni.
5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati
nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri
responsabili di unità sono tenuti ad indicare di aver usufruito di
un finanziamento nell'ambito del presente bando.
6. La rendicontazione contabile ordinaria è effettuata da ciascun
responsabile di unità nel rispetto del "criterio di cassa" e
mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla
conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei
risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni,
pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza
del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione
integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese
successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso, peraltro,
l'insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a
contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto
di ammissione a finanziamento.
7. La rendicontazione contabile della eventuale sub-unità di
ricerca relativa ad organismi di ricerca resta a carico del
coordinatore scientifico del progetto, che avrà cura di acquisire
dall'organismo di ricerca coinvolto tutta la documentazione
comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti
finanziari tra l'unità di ricerca del PI e la sub-unità rimangono
di esclusiva competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi
coinvolgimento del MIUR. L'unità di ricerca del PI risponde in
solido con la sub-unità, nei confronti del MIUR, per le eventuali
inadempienze sia scientifiche sia finanziario-contabili.
8. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di
legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure
amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella
ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è altresì
assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte
di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca.
Il MIUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa,
mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in
sito sugli audit interni centrali, secondo modalità e procedure
stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso
deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione
(non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno
pari al 10% del finanziamento ministeriale).
9. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di
legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o
l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento
dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali,
comporta l'esclusione del progetto dal bando, la revoca del
finanziamento (se già concesso) e l'automatica esclusione del
responsabile di unità dai successivi bandi MIUR per un periodo di
cinque anni dalla data dell'accertamento.
10. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in
unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti sedi delle
unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei
confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in
qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o
contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro
titolo.
11. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige
una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle
attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle
pubblicazioni relative al progetto, che riportino come primo nome,
o come autore corrispondente, quello del PI o dei responsabili di
unità; tale relazione è trasmessa con modalità telematica al
Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione
integrativa di cui al precedente comma 6, il PI redige,
contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione
scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori
pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo
mese successivo alla sua conclusione.
12. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione
del sistema universitario e della ricerca, la valutazione
ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza
dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della
Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità
da essa stessa determinati, e in conformità con la normativa
vigente.
Articolo 7
Open access
1. Ciascun responsabile di unità deve garantire l'accesso aperto
(accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le
pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' relative ai
risultati ottenuti nell'ambito del progetto, secondo quanto
previsto dall'art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto
2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre
2013, n.112.
2. Il rispetto di quanto indicato al comma 1 del presente articolo
non incide su eventuali obblighi di riservatezza, nonché sugli
obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali
resta impregiudicato.
3. Come eccezione, i responsabili di unità sono esentati da
assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di
ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il
raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.
Articolo 8
Copertura finanziaria e altre disposizioni
1. Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR cofinanzia i
progetti relativi al presente bando nel limite complessivo di €
91.908.209.
2. Responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Massulli -
Dirigente nell'ambito della Direzione Generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca.
3. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici
ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per
il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca.
4. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive
verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti
disposizioni.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vincenzo Di Felice)
dd 2488 del
4-11-2015
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4
Si evidenzia che in caso di mancata registrazione il presente bando sarà improduttivo di effetti.