Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 4 novembre 2015 n. 2488

Bando PRIN 2015

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

(pubblicato nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO l'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11;
VISTO il D.I. dell'8 gennaio 2015, emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 43.077.689, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, secondo i criteri definiti con apposito bando, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.292.330 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra menzionata);
VISTO il D.I. del 9 settembre 2015, emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 51.673.041, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, di cui € 6.100.000 per progetti presentati da giovani  professori/ricercatori di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.550.191 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra menzionata);
CONSIDERATO che appare fondamentale garantire il necessario supporto alla ricerca fondamentale presso le università e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte;
CONSIDERATA pertanto l'opportunità di emanare  un nuovo bando per Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), sulle disponibilità finanziarie relative all'anno 2014 e 2015;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

 

Articolo 1
Oggetto e definizioni

1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al finanziamento di  progetti di ricerca pubblica, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea.

2. A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori,  le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. La costituzione del gruppo di ricerca è flessibile: a seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da più unità di ricerca di più atenei/enti; in particolare in alcuni campi di ricerca (ad esempio nelle discipline umanistiche e in matematica, dove la ricerca è spesso eseguita individualmente), può essere prevista unicamente la presenza del Principal Investigator (PI)

3. I principi guida del programma PRIN sono:

  • l'alta qualità del profilo scientifico del PI e dei responsabili di unità, nonché l'originalità, l'adeguatezza metodologica, l'impatto e la fattibilità del progetto di ricerca;
  • la finanziabilità di progetti relativi a qualsiasi campo di ricerca;
  • un supporto finanziario adeguato garantito dal MIUR;

4. Agli effetti del presente decreto si intendono:

  • per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
  • per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • per CdS i Comitati di Selezione di cui all'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall'art. 63 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • per ateneo/università, tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
  • per enti di ricerca, tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero;
  • per professori, i professori universitari a tempo indeterminato;
  • per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo indeterminato o determinato;
  • per coordinatore scientifico (o "principal investigator" - PI),  un professore/ricercatore universitario a tempo indeterminato o ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, avente il compito di coordinare più unità operative di un progetto, compresa la sua, assumendo le relative responsabilità scientifiche dell'intero progetto;
  • per responsabile locale, un professore/ricercatore avente il compito di coordinare una unità operativa, assumendo le relative responsabilità scientifiche;
  • per unità operativa, l'insieme dei professori/ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell'ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell'università o dell'ente cui afferisce;
  • per organismi di ricerca, tutti i soggetti pubblici o privati (esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR) le cui finalità principali consistano nello svolgere attività di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
  • per ERC, l'European Research Council;
  • per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.

 

Articolo 2
Ambito scientifico delle proposte

1. I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei tre macrosettori di ricerca come determinati dall'ERC (LS - Scienze della vita; PE - Scienze fisiche e ingegneria; SH - Scienze umanistiche e sociali) e dei relativi settori (riportati nell'allegato 1).

Articolo 3
Finanziamento dei progetti

1. I progetti, di durata triennale, possono prevedere ciascuno un costo massimo di Euro 1.000.000, con ripartizione del budget disponibile (pari ad Euro 91.908.209) secondo le seguenti percentuali:

  • LS - Scienze della vita: 35 %, pari a euro 32.167.873 (di cui euro 2.135.000 riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando)
  • PE - Scienze fisiche e Ingegneria: 35%, pari a euro 32.167.873 (di cui euro 2.135.000 riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando)
  • SH - Scienze sociali e umanistiche: 30 %, pari a euro 27.572.463 (di cui euro 1.830.000 riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando)

2. Il finanziamento viene assegnato all'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca.

3. I costi ammissibili e i criteri di determinazione dei contributi sono descritti nell'allegato 2.

4. Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MIUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca. A scopo premiale, è peraltro prevista la corresponsione, in favore dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca del PI, di una quota forfetaria pari al 50% dello stipendio lordo annuo percepito dal PI al momento della presentazione del progetto (che dovrà essere attestato del rappresentante legale dell'ateneo, mediante apposita dichiarazione da allegare in pdf al progetto), con conseguente sgravio del calcolo dell'indicatore di sostenibilità finanziaria dell'Ateneo ai fini dell'art. 5 del D.lgs 49/2012 (calcolo del contingente assunzionale).

5. L'assenza della dichiarazione di cui al comma 4 comporterà la non ammissibilità del progetto. Al termine della fase di selezione, per i soli progetti vincitori, il MIUR verificherà la completezza e la veridicità della dichiarazione, ugualmente azzerando la quota premiale spettante nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o difformità rispetto al progetto e/o al reale stipendio percepito.

 

Articolo 4
Presentazione della domanda

1. La domanda è presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15 del 22 dicembre 2015, pena l'impossibilità di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando,  esclusivamente attraverso procedure web-based. Sul sito http://prin.miur.it/ sono resi disponibili tutti gli allegati al presente bando e il fac-simile per la presentazione delle domande; la modulistica compilabile è resa disponibile a partire dalle ore 15 del 12 novembre 2015.

2. Ogni domanda, redatta in lingua italiana o inglese, a scelta del proponente, prevede le seguenti due componenti distinte:

  • Il modulo amministrativo (parte A)
  • La proposta di ricerca (parte B )

3. Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione della proposta, l'indicazione del PI e di tutti gli eventuali responsabili di unità, l'indicazione del settore ERC in cui si colloca la ricerca, uno o più sottosettori ERC (riportati nell'allegato 1), una o più parole chiave e infine gli aspetti economici del progetto.

4 . La proposta di ricerca (parte B) si compone di due parti:

  • Parte B1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli obiettivi, lo stato dell'arte, la metodologia della proposta, l'impatto previsto, gli aspetti finanziari e l'indicazione degli eventuali organismi di ricerca coinvolti;
  • Parte B2: curriculum vitae e pubblicazioni del PI e degli eventuali altri responsabili di unità (fino a 20 per ciascuno).

5. L'eventuale coinvolgimento di organismi di ricerca (nel numero massimo di uno per progetto) deve essere esplicitato mediante previsione di una sub-unità di ricerca all'interno dell'unità di ricerca del PI.

6. Proposte incomplete (assenza o incompletezza di  parti o sezioni della proposta) non sono considerate ammissibili e non vengono avviate a valutazione.

7. Fino alla scadenza fissata per la presentazione è possibile modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Nessun materiale può essere presentato dopo la data di scadenza per la presentazione.

8. Ogni PI e ogni responsabile di unità possono figurare, a qualunque titolo, in una sola proposta nel presente bando; nessun responsabile, nazionale o locale, di un progetto finanziato col presente bando potrà presentare una nuova proposta in un  bando PRIN immediatamente successivo.

Articolo 5
Valutazione e selezione delle proposte

1. La valutazione è effettuata da tre CdS, uno per ciascuno dei tre macrosettori di ricerca ERC:

  • - Scienze della vita (LS);
  • - Scienze fisiche e ingegneria (PE);
  • - Scienze sociali e umanistiche (SH)

2. Ogni Comitato di Selezione è nominato dal MIUR e formato, per ciascun macrosettore, da esperti scientifici, scelti dal CNGR, in base alla comprovata e specifica competenza. Il numero complessivo dei componenti di ogni CdS è pari al doppio dei settori ricompresi nel macrosettore di riferimento (e quindi, in particolare, 18 per il macrosettore LS, 20 per il macrosettore PE e 12 per il macrosettore SH). Per ogni CdS, il CNGR designa altresì il presidente, scelto fra tutti gli esperti chiamati a far parte dello stesso CdS. Per la valutazione dei progetti i CdS si avvalgono di revisori esterni anonimi (in numero di tre per ogni progetto), selezionati dall'albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE), che operano in maniera indipendente, scelti dagli stessi CdS nell'ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento, secondo il criterio della competenza scientifica (settore ERC/sottosettore ERC/parole chiave). I componenti dei CdS e i revisori esterni non debbono prendere parte in alcun modo ai progetti presentati in risposta al presente bando e, prima dell'accettazione dell'incarico (o contestualmente all'insediamento, per quanto riguarda i CdS), debbono rilasciare una dichiarazione di impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità, nonché impegnarsi a effettuare valutazioni e selezioni tassativamente nei tempi richiesti. Una volta terminate le procedure e in ogni caso non oltre 45 giorni dalla loro conclusione il MIUR rende pubblici gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alle procedure.

3. La Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, attraverso l'ufficio del responsabile del procedimento, assicura le funzioni di segreteria dei CdS, il cui coordinamento spetta comunque al CNGR.

4. L'assegnazione delle proposte ai vari CdS si basa sulle indicazioni (settore ERC principale) fornite dal richiedente, fermo restando che il PI può anche indicare (oltre al settore ERC principale) un settore ERC secondario. In tal caso il CdS può selezionare nella terna di revisori esterni un revisore competente nel settore secondario. E' comunque responsabilità del PI scegliere il settore e il sottosettore ERC più rilevante.

5. La valutazione si svolge in un'unica fase (secondo le procedure indicate nell'allegato 3), secondo le usuali prassi della peer review.

6. Al termine dei lavori dei CdS, esperite le verifiche di ammissibilità sui progetti vincitori, il MIUR, con uno o più decreti, rende note le graduatorie finali dei progetti  (una per macrosettore ERC) e decreta il finanziamento degli stessi, nei limiti del budget disponibile.

7. I PI prendono visione della relazione di valutazione sul sito http://prin.miur.it

Articolo 6
La gestione dei progetti


1. Le comunicazioni ufficiali e i feedback sono effettuati sul sito dedicato al bando (http://PRIN.miur.it/).

2. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dopo l'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.

3 . Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.

4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità,  in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente originario all'ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad altre ulteriori limitazioni.

5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri responsabili di unità sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del presente bando.

6. La rendicontazione contabile ordinaria è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso, peraltro, l'insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di ammissione a finanziamento.

7. La rendicontazione contabile della eventuale sub-unità di ricerca relativa ad organismi di ricerca resta a carico del coordinatore scientifico del progetto, che avrà cura di acquisire dall'organismo di ricerca coinvolto tutta la documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti finanziari tra l'unità di ricerca del PI e la sub-unità rimangono di esclusiva competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MIUR. L'unità di ricerca del PI risponde in solido con la sub-unità, nei confronti del MIUR, per le eventuali inadempienze sia scientifiche sia finanziario-contabili.

8. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MIUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

9. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta l'esclusione del progetto dal bando, la revoca del finanziamento (se già concesso) e l'automatica esclusione del responsabile di unità dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.

10. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.

11. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto, che riportino come primo nome, o come autore corrispondente, quello del PI o dei responsabili di unità; tale relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 6, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.

12. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati, e in conformità con la normativa vigente.

 

 

Articolo 7
Open access

1. Ciascun responsabile di unità deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.

2. Il rispetto di quanto indicato al comma 1 del presente articolo non incide su eventuali obblighi di riservatezza, nonché sugli obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato.

3. Come eccezione, i responsabili di unità sono esentati da assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.

 

Articolo 8
Copertura finanziaria e altre disposizioni

1. Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR cofinanzia i progetti relativi al presente bando nel limite complessivo di € 91.908.209.

2. Responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Massulli - Dirigente nell'ambito della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

3. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

4. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni.

Roma, 4 novembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vincenzo Di Felice)


dd 2488 del 4-11-2015
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4

Si evidenzia che in caso di mancata registrazione il presente bando sarà improduttivo di effetti.