VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante
"Riordino del Consiglio Universitario Nazionale", e, in
particolare, l'art. 1, comma 10, secondo cui : " Le elezioni
delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette
con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato
e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima.
Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori
e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una
procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che
assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei
votanti, della preferenza espressa e della segretezza del
voto";
VISTO il D.M. 16 marzo 2006, con cui è stato
confermato in 14 il numero delle aree dei settori
scientifico-disciplinari;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2006, con cui sono
stati nominati i componenti del CUN;
VISTO il D.M. 7 febbraio 2011, con cui sono stati
nominati, per quattro anni, i componenti del CUN eletti a seguito
del rinnovo delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13, nonchè i tre
componenti del personale tecnico amministrativo delle
università;
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, con cui sono stati
nominati, per quattro anni, i componenti del CUN eletti a seguito
del rinnovo delle rimanenti aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale prot. n. 823 del 5
novembre 2014, con cui sono state indette le elezioni per il
rinnovo delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 e 14, per
quest'ultima area limitatamente ad un professore di prima fascia,
nonché dei rappresentati del personale tecnico amministrativo delle
università;
VISTO il D.M. 6 febbraio 2015, con cui sono stati
nominati i componenti del CUN a seguito delle elezioni indette con
la citata Ordinanza Ministeriale del 5 novembre 2014;
VISTO l'art.1,comma 7, della legge 16 gennaio
2006, n.18, il quale prevede che: "I componenti del CUN che nel
corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza
alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono
immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse
procedure, per il residuo periodo del mandato
originario";
CONSIDERATO che il prof. Luigi Intorre, nominato
consigliere del CUN con D.M. 6 febbraio 2015, nell'ambito della
componente dei professori di seconda fascia dell'area 07, ha
modificato il proprio status in quanto è stato
nominato,con decreto rettorale dell'Università degli Studi di Pisa
prot.0041093 del 30 ottobre 2015, professore di prima fascia nel
settore scientifico disciplinare VET/07 (Farmacologia e
tossicologia veterinaria);
CONSIDERATO che per le operazioni di voto può
essere utilizzata una procedura telematica validata a livello
nazionale per assicurare contemporaneamente l'accertamento
dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della
segretezza del voto;
CONSIDERATO che tale procedura, predisposta dal
CINECA, è stata validata nella seduta dell'8 febbraio 2010 da una
Commissione di esperti, istituita con Decreto del Capo Dipartimento
pro tempore per l'Università, l'AFAM e la Ricerca, n. 88
del 21 luglio 2009;
CONSIDERATO che anche le precedenti elezioni sono
state curate con il supporto telematico del CINECA;
CONSIDERATO che, con ordinanza del 15 ottobre 2015, sono state indette per i giorni 13 e 14 gennaio 2016 le elezioni per la sostituzione di componenti del CUN (1 Professore di prima fascia dell'area 08 e 1 Ricercatore dell'area 04);
RITENUTO opportuno, per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, fissare alla medesima data le votazioni per l'elezione del professore di seconda fascia dell'area 07;
ORDINA
Art. 1
Indizione votazioni
Per i giorni 13 e 14 gennaio 2016 sono indette le votazioni anche per l'elezione della seguente componente del Consiglio Universitario Nazionale:
Il giorno 13 gennaio 2016 le votazioni avranno luogo tra le ore
9,00 e le ore 17,00, e il successivo giorno 14, le operazioni di
voto dovranno terminare alle ore 14.00.
Ciascun ateneo, nel rispetto di quanto indicato nel precedente
capoverso, può fissare, secondo le proprie esigenze organizzative,
un proprio calendario e un proprio orario.
Art. 2
Elezione del professore
Per la sopracitata area disciplinare sarà costituito, presso
ogni ateneo, un collegio elettorale composto dai professori di
seconda fascia.
In ciascun collegio, l'elettorato attivo e passivo sarà attribuito
agli appartenenti alla corrispondente area e fascia.
Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per un solo
candidato. Sarà eletto il candidato che riporterà il maggior numero
di voti. A parità di voti prevarrà il più anziano nel ruolo e, in
caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
Art. 4
Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione
delle candidature
Ai fini della determinazione dell'elettorato, il CINECA, tenuto
conto dei dati forniti dagli atenei, predisporrà gli elenchi dei
professori di seconda fascia in servizio al 1° novembre 2015,
distinti per collegi elettorali, e provvederà a pubblicarli, in
data 16 novembre 2015, sul sito
http://elezionicun.miur.it.
Dal 16 al 25 novembre 2015, gli interessati potranno proporre
opposizione al Rettore che dovrà pronunciarsi in merito entro il 1°
dicembre 2015, comunicando al CINECA le eventuali conseguenti
modifiche da apportare agli elenchi.
Il CINECA pubblicherà in rete, il 9 dicembre 2015, gli elenchi
definitivi che faranno fede ai fini della determinazione
dell'elettorato attivo.
Le candidature saranno formalizzate dagli interessati secondo gli
schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1), e pubblicati sul
sito http://elezionicun.miur.it.
Le dichiarazioni di candidatura dei professori di seconda fascia,
sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o da un suo
delegato, dovranno essere presentate entro il 16 dicembre 2015 ed
inviate, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascun
ateneo, al CINECA entro il 18 dicembre 2015, che provvederà a
pubblicarle il giorno 22 dicembre 2015 e, successivamente, a
trasmetterle alla Commissione elettorale centrale di cui al
successivo art. 8.
Il modulo di candidatura pre-compilato, potrà essere generato
automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito
personale riservato, all'indirizzo https://loginmiur.cineca.it,
fermo restando che tale dichiarazione, sottoscritta e autenticata
dal Rettore, dovrà essere obbligatoriamente presentata all'ateneo
di appartenenza.
Art.5
Esercizio del diritto di voto
Ciascun elettore può votare una sola volta presso la sede
universitaria di appartenenza. Il voto presso una sede
universitaria diversa da quella di appartenenza è ammesso solo
previa formale autorizzazione rilasciata dal Direttore del
Dipartimento di appartenenza, da consegnare, a cura degli
interessati, al Presidente della Commissione di seggio presso cui
viene esercitato il diritto di voto.
Non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal
servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare ovvero che
sia stato sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o
disciplinare,
Art. 6
Seggi elettorali
Entro il sesto giorno antecedente a quello fissato per l'inizio
delle votazioni, presso le sedi già dotate dell'attrezzatura
telematica predisposta per precedenti elezioni, con decreto del
Rettore saranno istituiti i seggi elettorali.
La Commissione di seggio sarà composta da un Presidente e quattro
membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni
di segretario, scelti preferibilmente tra gli elettori del seggio
o, in subordine, tra il personale tecnico e amministrativo delle
singole università.
La Commissione di seggio sarà assistita da un funzionario con
competenze informatiche. Per la validità delle operazioni della
Commissione è necessaria la presenza di almeno tre
componenti.
In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore
provvederà alla sostituzione.
Art. 7
Operazioni di voto
Il documento che descrive la procedura telematica, atta a
consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 2), costituisce
parte integrante della presente Ordinanza.
Nei giorni e nell'orario stabiliti l'elettore, dopo aver
dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma
sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver
ritirato il proprio certificato elettorale, potrà procedere alla
votazione.
Il voto è individuale e segreto.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito
http://elezionicun.miur.it. Una copia delle
istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà,
comunque, resa disponibile dal seggio elettorale.
All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le
operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti
nel locale della postazione, il Presidente dichiarerà chiuse le
votazioni.
Art. 8
Svolgimento delle operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, saranno
svolte dalla Commissione Elettorale Centrale di cui all'articolo 9
dell'ordinanza ministeriale del 15 ottobre 2015.
La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di
scrutinio, sulla base delle graduatorie distinte per ogni singolo
collegio, proclamerà gli eletti.
Al completamento di tutte le operazioni per ciascun collegio, i
risultati saranno pubblicati in rete.
Di tutte le operazioni sarà redatto un processo verbale.
IL MINISTRO
(Prof.ssa Stefania Giannini)