Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 13 ottobre 2015, protocollo n.17920

Legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Art. 1, comma 27 - Assenza del parere CNAM. Accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Protocollo: n.17920
Roma, 13 ottobre 2015

Ai Direttori e Presidenti

Conservatori di Musica
Istituti musicali pareggiati
Accademie di belle arti
Accademie di belle arti legalmente riconosciute
Accademia nazionale di danza
Accademie nazionale di arte drammatica
Istituti Superiori per le industrie artistiche

LORO SEDI

Oggetto: Legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Art. 1, comma 27 - Assenza del parere CNAM. Accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello.

Al fine di dare attuazione all' art. 1 comma 27 della legge in oggetto che statuisce:

"Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell' Università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci"

si ritiene opportuno fornire taluni chiarimenti ed indicazioni operative concernenti l'accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello delle Istituzioni di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 508/99 e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.

Considerato che per l'accreditamento dei corsi accademici di secondo livello è necessario, preliminarmente, addivenire alla loro messa ad ordinamento, il Miur, in questa prima fase, valuterà "esclusivamente" l'accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello, secondo le seguenti indicazioni:

  • A. le proposte di "nuova attivazione" dei corsi di diploma accademico ordinamentali di primo livello pervenute successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 107/2015;
  • B. le proposte di "modifica" ai piani curricolari triennali precedentemente approvati dal MIUR pervenute successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 107/2015;
  • C. le richieste di cui alle lettera A e B già pervenute ed in sospeso alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015 saranno, invece, valutate solo nel caso in cui perverranno, entro e non oltre l'inizio dell'anno accademico 2015/2016, apposite istanze di conferma. Diversamente  si considereranno decadute.

 

Con riferimento al punto A "nuove attivazioni", il MIUR approverà i  nuovi corsi solo se i piani curricolari proposti sono totalmente coincidenti con quelli già autorizzati ad altre Istituzioni statali dal CNAM tenendo conto, tra l'altro,  del rapporto tra singolo corso da attivare e studenti iscritti.

Per le Accademie di belle arti legalmente riconosciute resta fermo il disposto di cui all'art. 11, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Con riferimento al punto B "modifiche", il MIUR, valuterà la loro conformità ai requisiti del D.P.R. 212/2005 e dei successivi decreti attuativi. A tal fine il Direttore dell'Istituzione proponente motiverà, dettagliatamente e singolarmente, le proposte di modifica da apportare ai piani di studio già precedentemente vagliati dal CNAM.

In particolare si forniscono di seguito talune indicazioni operative:

nel caso di cui alla lettera A - "nuove attivazioni richieste ex novo" :

per l'anno accademico 2015/2016, le Istituzioni citate devono presentare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - la richiesta di "nuova attivazione" del corso di diploma accademico di primo livello con l'indicazione e allegazione:

  • 1. del percorso curricolare già previamente autorizzato dal MIUR;
  • 2. della delibera del Consiglio accademico di approvazione dell'attivazione;
  • 3. della delibera del Consiglio di amministrazione attestante l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

 

nel caso di cui alla lettera C  - "nuove attivazioni già presentate" :

per l'anno accademico 2015/2016, le Istituzioni che hanno già presentato proposte di nuova attivazione di percorsi di studio relative a corsi di diploma accademico di primo livello, pervenute al MIUR successivamente allo scioglimento del CNAM e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015, devono:

  • 1. confermare l'interesse all'attivazione;
  • 2. indicare il percorso curricolare già previamente autorizzato dal MIUR;
  • 3. allegare le delibere di cui alla lettera A punti 2 e 3.

 

In mancanza di conferma e di integrazione documentale l'interesse all'attivazione si considera decaduto.

Nel caso di cui alla lettera B - "modifiche richieste ex novo" :

per l'anno accademico 2015/2016, le Istituzioni suddette devono presentare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore:

  • 1. la richiesta di "modifica" del piano di studio del corso di diploma accademico di primo livello;
  • 2. le delibere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione di approvazione delle modifiche attestanti la conformità delle modifiche a quanto disposto nei decreti di definizione degli ordinamenti didattici nazionali dei corsi accademici di primo livello, nei decreti di definizione dei settori artistici disciplinari, nei decreti di definizione delle frazioni dell'impegno orario complessivo  e l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
  • 3. l'attestazione del Direttore delle motivazioni delle singole modifiche.

Nel caso di cui alla lettera C - "modifiche già presentate" :

per l'anno accademico 2015/2016, le Istituzioni che hanno già presentato proposte di "modifica" di percorsi di studio relative a corsi di diploma accademico di primo livello, pervenute al MIUR successivamente allo scioglimento del CNAM e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015, devono:

  • 1. confermare l'interesse alla modifica;
  • 2. allegare le delibere di cui al punto B2.
  • 3. allegare l'attestazione del Direttore delle motivazioni delle singole modifiche.

In mancanza di conferma e di integrazione documentale l'interesse alla modifica si considera decaduto.

Al fine di uniformare la presentazione delle richieste di cui alle lettere A, B e C si invitano le SS.LL. a ripresentare comunque le istanze osservando criteri e modalità dettati nella seguente circolare e utilizzando "esclusivamente" il format allegato.

Si precisa che quanto richiesto rappresenta elemento fondamentale per poter procedere all'esame delle proposte ai fini della loro validazione entro l'anno accademico 2015/2016.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Prof. Marco MANCINI