Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241,
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 febbraio 2014 n. 98, "Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Ministeriale del 26 settembre
2014 n. 753, "Individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca";
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013,
n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la Comunicazione COM(2008) 652 def. della
Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni recante
"Verso Cluster competitivi di livello mondiale nell'Unione
europea: attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione" e
ss.mm.ii;
VISTA la Comunicazione COM(2011) 808 def. della
Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni recante
"Programma Quadro di Ricerca e Innovazione Orizzonte
2020", nella quale viene illustrato il quadro strategico
comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo
2014-2020, e che prevede tre priorità che si rafforzano
reciprocamente di: 1) generare una scienza di alto livello
finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello
internazionale; 2) promuovere la leadership industriale mirata a
sostenere l'attività economica, comprese le PMI; 3) innovare per
affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente
alle priorità identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di
attività ausiliari che coprono l'intero spettro delle iniziative,
dalla ricerca al mercato, e ss.mm.ii.;
VISTA la Comunicazione 2014/C 198/01 della
Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
il 27 giugno 2014 recante "Disciplina degli aiuti di stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione";
VISTO il Regolamento UE n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, recante le categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107
e 108 del Trattato UE e in particolare l'art. 25 e ss. di cui al
Capo III, Sezione 4, Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione;
VISTA la comunicazione della Commissione Europea
- Direzione Generale Politica Regionale e Urbana, Ref.
Ares(2016)1730825 del 12 aprile 2016, recante positiva
"Valutazione del soddisfacimento della condizionalità ex ante 1.1
(Ricerca e innovazione: esistenza di una Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente ("SNSI") in linea con il Programma di
Riforma Nazionale), relativamente ai programmi operativi nazionali
"Ricerca e Innovazione "2014-2020";
VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)
2011-2013 che assegna all'obiettivo del rilancio del capitale umano
specifici strumenti di sostegno, tra i quali la definizione e
attuazione di un sistema per la valutazione di Progetti individuali
e la promozione dell'eccellenza degli addetti alla ricerca;
VISTA la Delibera CIPE n. 2 del 23 marzo 2011,
come pubblicata nella G.U. n.195/2011, recante l'approvazione del
Programma nazionale di ricerca (PNR) 2011-2013, nel quale vengono
analizzate e descritte ragioni, strutture, operatività e rilevanza
dei Cluster di ricerca e dei poli di eccellenza per il rilancio
dell'economia basata sul sapere;
VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n.
204 "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii., e
in particolare l'art. 2;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 257/Ric. del 30
maggio 2012, recante l'"Avviso per lo Sviluppo e Potenziamento
di Cluster Tecnologici Nazionali", nelle aree Chimica Verde,
Agrifood, Tecnologie per gli Ambienti di Vita, Scienze della Vita,
Tecnologie per le Smart Communities, Mezzi e Sistemi per la
mobilità di superficie terrestre e marina, Aerospazio, Energia,
Fabbrica Intelligente e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 18 del 14
dicembre 2012 con il quale, all'esito delle previste attività
istruttorie, sono stati approvati i Piani Strategici e i Progetti
di Cluster Tecnologici Nazionali riferiti alle aree Chimica Verde,
Agrifood, Tecnologie per gli Ambienti di Vita, Scienze della Vita,
Tecnologie per le Smart Communities, Mezzi e Sistemi per la
mobilità di superficie terrestre e marina, Aerospazio, Fabbrica
Intelligente;
VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83,
coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134,
"Misure urgenti per la crescita del Paese" e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Ministeriale dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 26 luglio 2016 n. 593
Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a
norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX
"Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso di registrazione;
VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n.
88, mediante il quale il FAS (Fondi per le aree sottoutilizzate),
istituito con la Legge Finanziaria per il 2003 (Legge 27 dicembre
2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
VISTA la delibera CIPE n. 36/2015, come
pubblicata in G. U. il 17 giugno 2015 n. 138, recante
l'assegnazione di risorse del Fondo Integrativo Speciale per la
Ricerca (FISR) per il finanziamento (per un totale pari a 3 milioni
di euro) di Nuovi Cluster tecnologici nazionali a completamento
della copertura delle aree di interesse strategico, allo scopo di
finanziare Progetti di ricerca nei settori Energia - Economia del
Mare - Patrimonio culturale - Design, Creatività e Made in
Italy;
VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca
2015-2020 ("PNR" 2015-2020), approvato dal CIPE con delibera del 1
maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i Progetti
finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema
nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al
Piano-stralcio "Ricerca e Innovazione" di integrazione del
PNR a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
VISTI tutti i documenti programmatico-strategico,
relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, approvati
(Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014/2020,
Strategia Nazionale di Specializzazione intelligente ("SNSI") e
Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020) che hanno individuato
le seguenti dodici specifiche aree scientifico-tecnologiche cui
orientare gli interventi: Aerospazio, Agrifood, Cultural Heritage,
Blue growth, Chimica verde, Design creatività e Made in Italy,
Energia, Fabbrica intelligente, Mobilità sostenibile, Salute, Smart
Secure and Inclusive Communities e Tecnologie per gli
Ambienti di Vita;
CONSIDERATO il quadro normativo sin qui
richiamato in premessa che assegna ai Cluster Tecnologici Nazionali
un ruolo di particolare rilevanza a supporto dell'attività di
programmazione ministeriale;
TENUTO CONTO che
l'obiettivo di realizzare nelle aree
di interesse strategico lo sviluppo e il potenziamento di nuovi 4
Cluster Tecnologici Nazionali nei settori dell'Energia,
dell'Economia del Mare, della Tecnologia per il Patrimonio
culturale e del Design, Creatività e Made in Italy è considerato di
rilevanza strategica,
DECRETA
Articolo 1
Finalità dell'intervento
1. Le dinamiche del cambiamento tecnologico, la rapida evoluzione e convergenza delle tecnologie abilitanti dischiudono nuove opportunità per il mercato e la società, in termini di prodotti, servizi, mercati, settori produttivi, diverse modalità di organizzazione della produzione, delle istituzioni, dei servizi sociali ed in particolare della Pubblica Amministrazione. In tale ottica diventa fondamentale perseguire una linea di azioni ed interventi coerente con le agende strategiche comunitarie e nazionali.
2. Per valorizzare questi spazi di opportunità e quindi il loro impatto sul mutamento strutturale dei sistemi economici regionali, assumono rilevanza le operazioni strategiche tra le istituzioni (università, enti pubblici di ricerca) e le imprese con valenza interdisciplinare ed internazionale, finalizzate ad integrare ricerca e innovazione.
3. In tale quadro, il MIUR attribuisce particolare rilievo strategico alla nascita e allo sviluppo di Cluster Tecnologici Nazionali ("Cluster"), identificabili come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico nazionale.
4. I Cluster si configurano come un'architettura intermedia e leggera di coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata e tra governance e politiche territoriali, condivisa con le principali rappresentanze industriali.
Articolo 2
Oggetto dell'intervento
1. Per lo sviluppo e il potenziamento dei 4 nuovi Cluster Tecnologici Nazionali, in coerenza con il Programma Nazionale per la Ricerca, è richiesta la predisposizione di n.2 Progetti di Ricerca Industriale ("Progetti") e di un (1) Piano di Azione ("Piano") di cui ai successivi articoli 4 e 5 del presente Avviso.
2. Per ciascuna delle seguenti aree di specializzazione il "Progetto Cluster" deve mirare allo sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche e applicazioni innovative:
Tecnologie per il Patrimonio Culturale
L'area include:
Design, creatività e Made in Italy
L'area include:
Economia del Mare
L'area include:
Energia
L'area include:
Articolo 3
Soggetti ammissibili e domanda di partecipazione
1. I soggetti ammissibili sono quelli previsti dall'articolo 60, comma 3, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii. e la domanda di partecipazione al presente Avviso deve essere riferita esclusivamente ad una delle quattro aree di specializzazione di cui all'articolo 2.
2. I soggetti proponenti il Progetto Cluster non possono superare il numero massimo di 8 (otto). All'interno della compagine di partenariato è obbligatoria la presenza di almeno una Università o un Ente Pubblico di Ricerca di cui alle Definizioni del D.M. 593/2016.
3. I soggetti proponenti il Progetto Cluster possono svolgere attività in uno o in entrambi i Progetti, fermo restando l'obbligo per la compagine di partenariato di dare esecuzione al Progetto Cluster.
4. A pena di esclusione, la domanda deve contenere due Progetti e un Piano di Azione nel rispetto dei requisiti indicati nei successivi articoli 4 e 5 del presente Avviso. La domanda deve, inoltre, contenere la presentazione di almeno n. 1 (una) lettera di intenti con la quale la/le Regione/i manifestano il proprio interesse a promuovere e a sostenere il Progetto Cluster anche finanziariamente.
5. All'atto di presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui al precedente comma 2 individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un Soggetto Capofila, medesimo per entrambi i Progetti, il quale assolve i seguenti compiti:
a. rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il MIUR;
b. presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, i Progetti e le eventuali variazioni dello stesso in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti;
c. sottoscrive il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, nella forma predisposta dal MIUR, in nome e per conto degli altri soggetti proponenti;
d. presenta, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le attività di rendicontazione debitamente accompagnate dai documenti giustificativi e rapporti di avanzamento e finali dei Progetti;
e. richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le erogazioni per stato di avanzamento;
f. effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento dei Progetti;
g. presenta eventuali richieste di rimodulazione.
6. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.M. n. 593/2016, il MIUR, procede all'esclusione dei soggetti che risultino essere in una delle seguenti condizioni:
a. di morosità nei confronti del MIUR;
b. di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii. o al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii.;
c. di non aver restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d. di "impresa in difficoltà", così come definita dall'articolo 2 del Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.
7. Ciascuno dei due Progetti sarà descritto all'interno di specifici capitolati tecnici redatti in conformità all'Allegato 1 del presente Avviso e debitamente sottoscritti.
8. La domanda di partecipazione deve altresì contenere lo schema di disciplinare di cui all'Allegato 2 del presente Avviso, debitamente sottoscritto per accettazione, il Piano di azione e la procura speciale di cui al precedente articolo 3 comma 4 nonché le autodichiarazioni rese in conformità alla modulistica disponibile sul sito così come indicato al successivo articolo 11.
9. Il MIUR procede all'esame della documentazione presentata e alla verifica del possesso dei requisiti ivi dichiarati, in assenza dei quali procede all'esclusione della domanda di partecipazione; per tale attività il MIUR può avvalersi degli esperti economico-finanziari di cui al successivo art. 7
Articolo 4
Requisiti dei Progetti e costi ammissibili
1. I due Progetti devono prevedere lo sviluppo di attività di ricerca industriale idonea a valorizzare i necessari collegamenti tra ricerca industriale e di base. Le attività di ricerca devono ricomprendere attività di sviluppo sperimentale. Il totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili deve essere destinato in modo prevalente alle attività di ricerca industriale.
2. I due Progetti devono caratterizzarsi per autonomia funzionale e autoconsistenza delle attività, mettendo in evidenza gli elementi di coerenza con gli obiettivi dichiarati nel Piano.
3. Ciascun Progetto deve avere un costo complessivo minimo di 700.000,00 (settecentomila) euro e un costo complessivo massimo di 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila) euro, fermo restando che il valore massimo del contributo è pari a 350.000,00 (trecentocinquantamila) euro per ciascun Progetto, tenuto conto, in ogni caso, delle disposizioni normative citate in premessa in materia di aiuto massimo concedibile.
4. Ciascun Progetto deve rispettare i seguenti requisiti:
5. I Progetti devono descrivere:
6. La durata massima del Progetto, indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, non deve superare i 36 (trentasei) mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.
7. Ciascun Progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti, e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei. A tale riguardo la proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione, a firma del Soggetto Capofila, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi 5 (cinque) anni dai soggetti proponenti e approvate a valere su leggi agevolative nazionali, regionali e nell'ambito di programmi europei.
8. Il Progetto deve essere elaborato obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese.
9. Il Progetto deve contenere un numero massimo di 60.000 (sessantamila) caratteri e un numero massimo n. 40 (quaranta) pagine.
10. Sono considerati ammissibili i costi che rientrano nelle categorie indicate nel Regolamento 651/2014, come specificato nell'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilità pubblica generale, e comprendono:
11. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lett. a) del precedente comma, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell'impegno temporale relativo all'attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalla normativa vigente in materia.
12. La somma dei costi di fabbricati e terreni non può superare il 10% (dieci per cento) del costo totale ammissibile.
13. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
Articolo 5
Requisiti del Piano di Azione
1. Il Piano di azione, di durata almeno quinquennale, deve descrivere:
a. le traiettorie tecnologiche più significative verso cui orientare le attività del Cluster in linea con le politiche nazionali e regionali della ricerca e dell'innovazione, valorizzandone le caratteristiche di apertura ed inclusività, dando evidenza della partecipazione dei soggetti attivi nel campo della ricerca e dell'innovazione, in coerenza con le strategie di specializzazione nazionali e regionali;
b. il modello organizzativo che preveda la costituzione di un Organo di coordinamento e gestione e le relative modalità di organizzazione e di funzionamento;
c. i profili professionali verso cui orientare interventi in relazione alle possibili azioni di placement e all'avvio di start up e di spin off di ricerca;
d. il modello economico-finanziario di autosostenibilità di lungo termine, che miri a ridurre nel tempo la percentuale di finanza pubblica;
e. il Piano di disseminazione delle informazioni per consentire il trasferimento di conoscenze alla più ampia gamma di attori, anche sviluppando specifiche comunità della conoscenza e dell'innovazione, aperte al contributo internazionale.
2. Il Piano deve essere elaborato obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese.
3. Il Piano deve contenere un
numero massimo di 30.000 (trentamila) caratteri e un numero massimo
di 20 (venti) pagine.
Articolo 6
Modalità e criteri della valutazione
tecnico-scientifica
1. La valutazione dei Progetti Cluster è affidata ad un panel di esperti nominati dal MIUR e individuati dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca di cui all'art. 21 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse, nel rispetto delle disposizioni del D.M. n. 593/2016.
2. Ciascuno dei due Progetti è valutato secondo i criteri di seguito specificati, per un totale massimo di 60 (sessanta) punti per Progetto:
(max 20 punti per ciascun Progetto);
(max 20 punti per ciascun Progetto);
(max 20 punti per ciascun Progetto);
- con le linee di azione previste nelle programmazioni nazionali in particolare con la SNSI e in quelle regionali per quanto concerne gli obiettivi di ricerca proposti dai due Progetti;
- tra modello organizzativo proposto e linee di intervento
indicate nell'area di specializzazione di cui al precedente
articolo 2.
(max 10 punti)
Articolo 7
Valutazione economico-finanziaria dei soggetti
privati
1. Sui Progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici, gli esperti economico-finanziari effettuano la propria valutazione sulla base di elementi concernenti la solidità e l'affidabilità economico-finanziaria dei soggetti privati in ordine alla capacità di sviluppare economicamente l'investimento proposto.
2. Gli elementi per la valutazione di cui al precedente comma sono di seguito specificati:
3. a valutazione di carattere economico-finanziaria si conclude con una specifica motivata relazione dell'esperto incaricato, contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l'efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni, nel rispetto del successivo articolo 10.
Articolo 8
Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post
Articolo 9
Risorse finanziarie e modalità di erogazione
Articolo 10
Garanzie
Articolo 11
Modalità e termini di presentazione delle domande
Articolo 12
Informazioni
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)