di concerto con
il Ministro della Giustizia
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, n. 47, con cui la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" e, in particolare, il Capo III;
VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che l'accesso alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame, e il comma 6 secondo il quale le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.;
VISTO il decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che prevede, altresì, che nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. d);
VISTO il decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica
3 novembre 1999, n. 509 relativo al Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al Regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150" e, in particolare, l'articolo 2;
VISTO il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, e 11, comma 2;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell'art. 2, comma 1, lett. b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno accademico 2016-2017 è pari a 3.650 unità;
CONSIDERATO che, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell'art. 2, comma 1, lett. b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero complessivo dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2016/2017 è diminuito rispetto agli anni accademici precedenti;
RITENUTO, pertanto, di modificare la distribuzione dei posti
disponibili tra le varie sedi rispetto al precedente anno
accademico 2015/2016, seguendo il criterio della decurtazione di 10
unità a ciascuna delle 5 sedi (Modena, Urbino, Tor Vergata,
Siena e Campobasso) che negli ultimi tre anni hanno registrato
comparativamente il minor rapporto tra il numero dei candidati
presenti e il numero dei posti banditi;
VISTO
il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale
nell'adunanza del 3 maggio 2012;
RAVVISATA la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all'indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2016-2017;
D E C R E T A:
Art. 1
Indizione del concorso
Art. 2
Requisiti per la partecipazione al concorso
Art. 3
Presentazione della domanda
Art. 4
Prova d'esame
Art. 5
Commissione giudicatrice
Art. 6
Valutazione della prova e dei titoli
Art. 7
Ammissione alla scuola di specializzazione
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, |
IL MINISTRO f.to Andrea Orlando |