Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 5 agosto 2016 n. 619

Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2016

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e in particolare l'articolo 18, comma 4, in cui si prevede che "Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa";

VISTO l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede che: "Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Per l'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005."

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5" e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;

VISTO in particolare il comma 6 dell'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 49 del 2012, che prevede un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale, per la ridefinizione delle disposizioni di cui al medesimo art. 7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015‐2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49", e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e comma 5 con cui si prevede che: "1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico‐finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, per il triennio 2015‐2017 si prevede che:
a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente";
"5. La maggiorazione della spesa di cui al comma 1, lettera b) è determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti, fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn over del sistema universitario e non può comunque determinare annualmente una attribuzione di facoltà assunzionali a livello di singola istituzione universitaria superiore rispettivamente a: a) per le università statali, centodieci per cento dei risparmi da cessazioni dell'anno precedente; b) per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, cinque per cento della spesa equivalente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente
".

CONSIDERATO che gli atenei con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto sono quelli che presentano un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore al valore di 1, dove tale indicatore è pari al rapporto tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 49/2012, al netto delle spese per fitti passivi e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, recante "Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 21012, n. 49";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e in particolare l'articolo 1, comma 251, che ha modificato l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come sopra riportato, e l'articolo 1, comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), relativamente alla partecipazione delle Università alle procedure di ricollocazione del personale delle città metropolitane e delle province di cui al comma 422 del medesimo articolo;

TENUTO CONTO che si rende necessario attribuire agli Atenei per l'anno 2016 le facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato;

TENUTO CONTO della graduazione delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del citato d.P.C.M 31 dicembre 2014;

CONSIDERATO che dalle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2015 concernenti il costo del personale delle Istituzioni Universitarie Statali, incluse le Istituzioni ad ordinamento speciale, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è pari a euro 114.610;

VISTA la necessità di definire i criteri e il conseguente contingente per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di assunzioni nelle Università Statali per l'anno 2016;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e in particolare l'articolo 3, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce i criteri per il riparto e l'assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2016.

2. La rispettiva assegnazione e il relativo utilizzo sono disposti ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

3. Ai fini dell'attribuzione del contingente di spesa di cui al comma 1, il calcolo delle economie da cessazioni e degli oneri conseguenti alle nuove assunzioni e ai passaggi di qualifica ad esse equiparate è effettuato sulla base del costo medio nazionale per ciascuna categoria di personale, espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, come indicato in premessa.

Articolo 2
(Assegnazione quota Punti Organico 2016 a ciascuna Istituzione Universitaria)

1. Ad ogni Istituzione Universitaria statale sono attribuiti i Punti Organico 2016 indicati nella Tabella 1 allegata, sulla base dei seguenti criteri e con riferimento ai valori riportati al 31 dicembre 2015:

  • a. alle Università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore a 1 è attribuito un contingente assunzionale pari al 30% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2015 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo;
  • b. alle restanti Università:
    • I. è attribuito un contingente assunzionale base pari al 30% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2015 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo;
    • II. è attribuito un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del limite massimo del 60% a livello di sistema della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2015 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, ripartito in misura proporzionale al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2015;
    • III. qualora il contingente assunzionale derivante dalla somma di cui ai punti I) e II) risulti superiore, per le Università statali, al 110% dei risparmi espressi in termini di Punti Organico da cessazioni dell'anno 2015 ovvero, per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, al 5% della spesa equivalente, espressa in termini di Punti Organico, relativa al personale a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2015, il contingente stesso è ricondotto entro i predetti limiti e le relative eccedenze sono ripartite tra le restanti Università di cui alla lettera b) proporzionalmente alle assegnazioni ad esse attribuite, fermo restando il rispetto dei predetti limiti.

Articolo 3
(Utilizzo delle risorse assegnate)

1. Nell'ambito delle assegnazioni di cui all'articolo 2 e con riferimento ad ogni Istituzione universitaria, i Punti Organico corrispondenti al 10% delle cessazioni di personale tecnico amministrativo nell'anno 2015 sono congelati e non utilizzabili in quanto vincolati alle finalità previste dall'articolo 1, commi 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le procedure che saranno definite d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. I Punti Organico attribuiti ai sensi dell'articolo 2, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono utilizzabili rispettivamente per:

  • a. l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le Università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
  • b. l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010, per le Università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b); per tali Università non incidono sulle predette risorse le assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010.

3. L'utilizzo dei Punti Organico di cui al presente decreto concorre, nell'ambito della programmazione triennale di ciascun ateneo, a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, relativo alla programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Per le procedure e le assunzioni disposte in difformità a quanto previsto dal presente decreto si applica l'articolo 1, comma 6, del d.P.C.M. 31 dicembre 2014.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Registrato dalla Corte dei Conti il 5 settembre 2016, fgl. 3492
Roma, 5 agosto 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini