VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e
successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Accademie di
Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia
Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti
Musicali Pareggiati;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante
criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa
delle Istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21
dicembre 1999, n. 508;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la
definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2
della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e in particolare l'articolo
11;
VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e
della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, e in particolare l'articolo 3 quinquies, che prevede
appositi decreti ministeriale emanati in attuazione dell'articolo 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212, con cui sono determinati gli obiettivi
formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali
l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da
attivare;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale
sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le
relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle
Accademia di Belle Arti e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, con il
quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi
di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo
livello delle Accademia di Belle Arti e successive
modificazioni;
VISTO l'articolo 11, comma 1, del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, il quale
prevede che fino all'entrata in vigore del regolamento che
disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della
citata legge n. 508 del 1999, l'autorizzazione a rilasciare i
titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può
essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non
statali già esistenti alla data di entrata in vigore della
legge;
VISTO altresì, l'articolo 11, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, che
prevede che l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta
formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del
Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale
(CNAM), in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in
ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla
tipologia dei corsi da attivare;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni
alla costituenda Agenzia;
VISTO l'articolo 1, comma 27, della legge 13
luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti, il quale prevede che "nelle more della
ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i
provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo
Consiglio (CNAM), nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3,
comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono perfetti ed
efficaci";
CONIDERATA pertanto, l'esigenza,
nelle more della ricostituzione del CNAM, di individuare presso il
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca un
apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla
valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini
dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212
del 2005;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, con
il quale è stata costituita una apposita commissione con il compito
di svolgere "le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti
didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della
L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le
finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n.
212/2005";
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca 2 novembre 2015, n. 2454, con
il quale è stata integrata la commissione costituita con il
suddetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326.
VISTA la richiesta di autorizzazione al rilascio
di titoli accademici di I livello, per i corsi di "Interior
design", "Industrial Design", "Graphic e Web Design" e "Fashion
Design" avanzata dall'Istituto Poliarte, con sede in Ancona, ai
sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005, del 09 marzo 2011, e successive
integrazioni;
VISTO il parere favorevole, ai sensi del citato
articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 212 del 2005, espresso, in data 17 aprile 2013, dall' Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR);
VISTO il parere favorevole, ai sensi del citato
articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 212 del 2005, espresso in virtù del richiamato articolo 1, comma
27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in data 5 e 6 maggio 2016,
dalla Commissione di valutazione degli ordinamenti didattici di cui
al citato decreto del Capo del Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;
DECRETA:
Art. 1
A decorrere dall'anno accademico 2016/2017, l'Istituto
denominato Poliarte, con sede in Ancona, è autorizzato, ai sensi
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212
del 2005, all'attivazione del corso e al
rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo
livello in:
L'ordinamento didattico del corso di studio di cui al comma 1 è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
Art. 2
L'Istituto di cui all'articolo 1 provvede a:
Art. 3
IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini