VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori
di studi musicali non statali);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'articolo 2
che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e
stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto
delle disposizioni in esse previste, disciplinano lo svolgimento
dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di
produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria
competenza per il diritto allo studio.
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in
particolare, l'articolo 19, commi 4 e 5;
VISTO l'articolo 19 comma 5 del citato decreto-legge n. 104
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, il quale prevede che la ripartizione delle risorse
destinate agli Istituti avvenga sulla base di criteri definiti con
decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, "tenendo conto anche
della spesa di ciascun Istituto nel corso dell'ultimo triennio e
del numero di unità di personale assunte secondo le disposizioni
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta
formazione, artistica, musicale e coreutica";
VISTO l'articolo 1, comma 54 della legge 13 luglio 2015
n.107 che ha stabilito in 5 milioni di euro lo stanziamento
di cui all'articolo 19 comma 4 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128 a decorrere dall'anno 2016;
VISTO l'articolo 1, comma 369, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (legge di stabilità 2016) con cui è incrementata
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, di 5 milioni di euro per l'anno
2016;
VISTO lo stanziamento disponibile sul capitolo 1781 "Contributi
agli Istituti superiori di studi musicali non statali" dello stato
di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio
finanziario 2016 pari pertanto ad € 10.000.000;
SENTITA l'Unione Province d'Italia, ai sensi del citato articolo
19, comma 5, con nota n. 270 del 27 giugno 2016;
SENTITA l'Associazione nazionale dei comuni italiani, ai sensi del
citato articolo 19, comma 5, con nota n. 24 del 5 luglio
2016;
RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente
esercizio finanziario i criteri di ripartizione agli Istituti
superiori di studi musicali non statali del predetto fondo;
DECRETA
Art.1
Ammontare dell'Avanzo di amministrazione disponibile |
Parametro |
Fino a € 50.000 |
20 |
Compreso tra € 50.000 ed € 100.000. |
10 |
Oltre € 100.000, ovvero Istituzioni che non hanno comunicato i dati o che nel periodo considerato non erano in possesso di un bilancio autonomo. |
5 |
L'importo massimo attribuito a ciascuna Istituzione non può comunque essere superiore al + 30% rispetto a quello assegnato nell'anno 2015. Eventuali eccedenze rispetto a tale percentuale sono ripartite tra le altre istituzioni proporzionalmente al finanziamento complessivo derivante dai criteri sopra riportati.
L'eventuale finanziamento ministeriale potrà essere disposto, sentiti l'UPI e l'ANCI, a completamento di piani di rientro in corso o a sostegno di nuovi piani di rientro di durata massima triennale in cui sia altresì previsto l'eventuale cofinanziamento da parte degli enti pubblici o privati del territorio e una proposta di riduzione delle spese al fine di ripristinare l'equilibrio di bilancio dell'ente.
I piani proposti devono contenere informazioni dettagliate su:
Nel caso di valutazione positiva di tali progetti, il Ministero designerà un Ispettore con il compito di verificare il rispetto del programma proposto.
Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare, sono redistribuite tra tutte le Istituzioni proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi del comma 1. A tale fine non si tiene conto del limite massimo attribuibile alla singola istituzione (+30% rispetto all'anno precedente) previsto dal medesimo comma.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini