Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 631

Finanziamento FOE 2016

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59" il quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE)";

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il quale dispone che il fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTOl'articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, introdotto dall'articolo 23 del decreto legge n. 104 del 2013, in base al quale "salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016);

VISTO il comma 247 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultima parte, il quale dispone che "[…] il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca";

VISTI altresì il comma 249 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale dispone che "L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca" e il comma 250 della predetta legge, il quale prevede che "La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca." ;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 febbraio 2016, n. 105, emanato in attuazione dei commi 247 e 249, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il comma 627 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ,il quale dispone che "Le risorse finanziarie dei soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di quanto effettivamente versato.";

CONSIDERATO che, in ossequio della disposizione contenuta al richiamato comma 627 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, al momento dell'emanazione del presente decreto, l'importo di 1 milione di euro è stato disaccantonato e reso disponibile sullo stanziamento del capitolo 7236, piano gestionale 1, pertanto il finanziamento per la ripartizione tra gli enti con il presente decreto è pari a € 1.672.260.925;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018"

VISTO l'articolo 7, della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 209, riferito allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, il comma 4, il quale dispone che "L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2016, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018  che, nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca e innovazione", al programma n. 22 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l'anno 2016 del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca";

CONSIDERATO che il riparto deve essere effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività, da predisporre da parte degli enti destinatari delle assegnazioni finanziarie per l'approvazione del Ministero, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR);

VISTO il Programma nazionale della ricerca (PNR) per il triennio 2011-2013, approvato dal CIPE nella seduta del 23 marzo 2011, nel quale sono compresi alcuni progetti, denominati "Progetti Bandiera", proposti dagli enti di ricerca e altri ritenuti di interesse per il Paese, da avviare in relazione al reperimento di risorse disponibili;

VISTO il Programma Nazionale di Ricerca 2015-2020 (PNR), approvato con delibera CIPE n. 2/2016 del 1° maggio 2016;

VISTI i Piani Triennali di Attività (PTA) predisposti dagli enti;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, il quale dispone che "Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.";

VISTO il decreto Interministeriale 30 settembre 2010 e, in particolare, l'articolo 7, in base al quale la copertura delle spese a carico del PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) è assicurata dal MIUR attraverso l'assegnazione al CNR dello stanziamento dedicato, a valere sul fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca;

VISTO il decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, concernente "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca" e, in particolare, l'articolo 2, recante "Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute" e l'articolo 3, comma 2, il quale dispone che "Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204."

VISTO il regolamento (CE) n. 723/2009, che istituisce la nuova forma di persona giuridica intergovernativa denominata European Research Infrastructure Consortium (ERIC);

CONSIDERATO che l'Italia, a seguito di Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, partecipa agli ERIC, diversi dei quali anche inseriti nella Roadmap ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructure), per la realizzazione di qualificati progetti di ricerca internazionali;

TENUTO CONTO che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MIUR, i quali assumono la qualifica di "representing entity";

TENUTO CONTO, altresì, che i finanziamenti, nella forma di contributi in-kind o contributi finanziari da parte delle "representing entity", necessari per la partecipazione agli ERIC, o ai progetti da questi realizzati, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali da parte del MIUR a valere sul FOE, oltre eventuali altre fonti di copertura e secondo modalità e termini fissati in specifici atti;

VISTO l'articolo 24, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in base al quale per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di  personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, e euro 4 milioni nell'anno 2015, a euro 6 milioni nell'anno 2016, a euro 8 milioni nell'anno 2017 e a euro 10 milioni a partire dall'anno 2018;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del citato d. lgs. n. 213 del 2009, in base al quale a decorrere dal 2011, una quota non inferiore al 7% del Fondo ordinario deve essere destinata al "finanziamento premiale";

TENUTO CONTO delle osservazioni espresse in occasione dei pareri al D.M. 24 novembre 2014, n. 851/Ric, dalla 7ª Commissione permanente del Senato e della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, rispettivamente nelle sedute del 29 ottobre e 5 novembre 2014, che invitavano "a partire dal 2015, il Governo predisponga il decreto di riparto del FOE entro il 30 aprile di ciascun anno" e "sia previsto che l'assegnazione delle quote premiali avvenga non con decreto direttoriale ma, come previsto dalla legge, con decreto del Ministro previo parere delle competenti Commissioni parlamentari";

CONSIDERATO che con le disponibilità complessive del Bilancio 2016 del Ministero, stante gli stanziamenti autorizzati dalla Legge di stabilità e dalla legge di Bilancio 2016, non è possibile asseverare le indicazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in occasione del parere espresso per il decreto premiali 2013, e cioè di assicurare già dall'esercizio 2014 risorse aggiuntive per la premialità;

RITENUTO, pertanto, di determinare nella percentuale del 7 per cento la quota prevista all'articolo 4, comma 1, del citato d. lgs. n. 213 del 2009 destinata al "finanziamento premiale";

RITENUTO di non operare per l'anno 2016 le riduzioni previste dall'articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulle assegnazioni in favore di taluni enti di ricerca considerati nel riparto, in considerazione della minore disponibilità di risorse e per la destinazione di risorse ai Progetti Premiali, Bandiera e d'Interesse;

TENUTO CONTO dell'articolo articolo 50, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti, che è stata compresa in sede di determinazione dello stanziamento del fondo a legislazione vigente;

VISTI i pareri della 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (Istruzione Pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Cultura, scienza e istruzione), espressi nelle rispettive sedute del 3 agosto 2016;

D E C R E T A

ART.1
(Ripartizione e Tabelle)

  • 1) La disponibilità del capitolo 7236 piano gestionale n. 1 per l'anno 2016 del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" destinata alla ripartizione delle quote previste nel presente decreto, al netto dell'accantonamento di 1 milione di euro di cui al comma 627, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari a € 1.672.260.925 è ripartita come riportato nell'allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.
  • 2) La quota di disponibilità di cui alla tabella 1, pari a € 1.571.573.290, è ripartita tra gli enti come dettagliato nelle tabelle 2, 3 e 4 e nelle tabelle a ciascuno riferite, che fanno parte integrante del presente decreto:
    • a) Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) complessivi € 555.490.294 (tabella 5) così ripartiti:

      Assegnazione ordinaria

      € 505.967.000

      Attività di ricerca a valenza internazionale

      € 24.273.294

      Progettualità di carattere straordinario

      € 25.250.000

      Totale

      € 555.490.294

      L'assegnazione ordinaria comprende € 2.582.284 in favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionali afferente all'area di Monterotondo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018".

    • b) All'Agenzia spaziale italiana (ASI) complessivi € 535.000.000 (tabella 6) così ripartiti

      Assegnazione ordinaria

      €78.000.000

      Attività di ricerca a valenza internazionale

      € 430.000.000

      Progetti Bandiera e Progetti di Interesse

      € 27.000.000

      Totale

      €  535.000.000

      L'assegnazione per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" è riferita, prioritariamente, alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali.

    • c) All'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) complessivi € 260.133.000 (tabella 7) così ripartiti:

      Assegnazione ordinaria

      € 228.183.000

      Attività di ricerca a valenza internazionale

      € 31.950.000

      Totale

      € 260.133.000

    • d) All'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) complessivi € 86.968.000 (tabella 8) così ripartiti:

      Assegnazione ordinaria

      € 77.148.000

      Attività di ricerca a valenza internazionale

      € 6.820.000

      Progettualità di carattere straordinario

      € 3.000.000

      Totale

      € 86.968.000

    • e) All'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) complessivi € 55.177.000 (tabella 9) così ripartiti:

      Assegnazione ordinaria

      € 48.077.000

      Assegnazione straordinaria art 24, c 1, DL 12/9/ 2013, n. 104

      €4.000.000

      Attività di ricerca a valenza internazionale

      € 3.100.000

      Totale

      € 55.177.000

    • f) All'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) complessivi € 19.379.000 (tabella 10) così ripartiti:

      Assegnazione ordinaria

      € 18.029.000

      Attività di ricerca a valenza internazionale

      € 1.350.000

      Totale

      € 19.379.000

    • g) All'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS complessivi € 17.322.000 (tabella 11) così ripartiti:

      Assegnazione ordinaria

      € 13.122.000

      Attività di ricerca a valenza internazionale

      € 2.000.000

      Progettualità di carattere straordinario

      € 2.200.000

      Totale

      €  17.322.000

    • h) Alla Stazione zoologica "A. Dohrn" complessivi € 14.645.000 (tabella 12) così ripartiti:

      Assegnazione ordinaria

      € 12.205.000

      Attività di ricerca a valenza internazionale

      € 940.000

      Progettualità di carattere straordinario

      € 1.500.000

      Totale

      € 14.645.000

    • i) Al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste complessivi € 22.819.290 (tabella 13) così ripartiti:

      Assegnazione ordinaria

      € 7.456.000

      Attività di ricerca a valenza internazionale

      € 15.363.290

      Totale

      € 22.819.290

    • j) All'Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" (INDAM) complessivi € 2.563.000 (tabella 14) così ripartiti:

      Assegnazione ordinaria

      € 2.158.000

      Attività di ricerca a valenza internazionale

      € 30.000

      Progettualità di carattere straordinario

      € 375.000

      Totale

      € 2.563.000

    • k) Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" complessivi € 1.788.000 (tabella 15) quale Assegnazione ordinaria.

    • l) All'Istituto italiano di studi germanici complessivi € 1.118.000 (tabella 16) quale Assegnazione ordinaria.

  • 3) I contributi per la partecipazione agli ERIC, o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma  in-kind sia di contributi finanziari a valere sul FOE, questi ultimi come determinati nella relativa tabella riferita alle "Attività di ricerca a valenza internazionale", costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC.
  • 4) La residua quota di € 99.858.341 delle disponibilità di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come di seguito dettagliato:
    • a) € 69.527.570 destinati al "finanziamento premiale" di cui all'articolo 4, comma 1, del citato d. lgs. n. 213 del 2009;
    • b) € 14.000.000 destinati ad Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta alla stessa, ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
    • c) € 8.449.286 destinati al funzionamento ordinario dell'INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative) in attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    • d) € 5.390.461 destinati al funzionamento dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione), in attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    • e) € 1.700.000 destinati al finanziamento dell'attività di valutazione dell'ANVUR ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.P.R. n. 76 del 2010;
    • f) € 791.024 destinati, per l'anno 2015, all'assunzione per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 13 "Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale" del d.lgs. n. 213 del 2009, e da corrispondere a ciascuno degli enti interessati, a conclusione delle procedure assunzionali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'univerisità e della ricerca 10 agosto 2015, n. 599, registrato alla Corte dei conti in data 15 settembre 2015, protocollo n. 3857.
  • 5) Nel caso in cui nel corso dell'esercizio 2016 la somma di cui alla lettera f) del comma precedente non fosse utilizzata, totalmente o parzialmente, per le finalità di cui alle medesime lettera, le residue somme sono accantonate per la medesima destinazione nell'esercizio 2017 con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
  • 6) Le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale (tabella n. 2) potranno essere erogate anche in anticipo rispetto all'espletamento della procedura di approvazione del FOE previa motivata richiesta da parte degli enti.

ART.2
(Disposizioni per il Finanziamento Premiale)

  • 1) Come disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni, la somma di € 69.527.570 accantonata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), del presente decreto, è ripartita, con una proposta di distribuzione tra gli enti secondo la seguente ripartizione:
    • a) il 70 per cento in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 - Rapporto finale 30 Giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014), basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio;
    • b) In caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 175, l'assegnazione della quota del fondo è calcolata esclusivamente sulla base della performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell'ultimo biennio, da intendersi quale valore medio delle quote premiali assegnate nel medesimo biennio;
    • c) Individuazione e classificazione degli enti in "gruppi" di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza "scientifica" degli stessi; la consistenza e grandezza scientifica degli enti consisterà in una suddivisione in quattro gruppi degli enti; tale suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi sempre individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall'ANVUR in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente;
    • d) il restante 30 per cento all'esito della valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti effettuata da un apposito Comitato di valutazione.
  • 2) Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è emanato apposito avviso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nel quale vengono fissati i criteri di assegnazione della quota di cui alla precedente lettera d), i termini e le modalità della procedura.
  • 3) Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvederà all'assegnazione delle somme di cui al presente articolo.

ART. 3
(Disposizioni finali e per l'esercizio finanziario 2017 e 2018)

  • 1) Ai fini dell'elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli anni 2017 e 2018, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100% dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria (tabella 1), salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. Il decreto di riparto per l'anno 2017 sarà trasmesso alle competenti Commissioni Parlamentari entro e non oltre il 30 aprile 2017.
  • 2) L'Agenzia Spaziale Italiana, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per gli anni 2017 e 2018, con riferimento alla assegnazione per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" riferita alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, potrà considerare quale riferimento il 100% della quota assegnata con il presente decreto, salvo eventuali riduzioni apportate dai programmi di collaborazione nonché per effetto di disposizioni normative e di riduzione del FOE.
  • 3) Le assegnazioni e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero.
  • 4) Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2016 - Foglio n.3700
Roma, 8 agosto 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini