Decreto Ministeriale
8 agosto 2016
n. 635
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2016
n. 222
Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Universita’ 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni;
VISTO l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
in particolare:
- il comma 1, il quale prevede che "le Università (…) adottano
programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università
italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio
nazionale degli studenti universitari (…)";
- il comma 2, il quale prevede che "i programmi delle
università di cui al comma 1 (…) sono valutati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente
monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle
università italiane (…) Dei programmi delle università si tiene
conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
delle università";
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art.
1, comma 2, che il Ministro "dà attuazione all'indirizzo e al
coordinamento nei confronti delle Università (…) nel rispetto dei
principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e
che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può
che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la
valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;
VISTO l'art. 2, comma 5, del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25
(regolamento relativo alla programmazione del sistema
universitario), concernente l'istituzione di nuovi Atenei;
VISTO il DM 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) e, in particolare
l'art. 9, comma 1, che prevede che "i corsi di studio (…) sono
istituiti nel rispetto (…) delle disposizioni vigenti sulla
programmazione del sistema universitario";
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l'articolo
1, comma 9, relativo alla chiamata diretta di studiosi stranieri o
italiani impegnati all'estero;
VISTO l'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario)
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che agli
artt. 10 e 13 prevede la redazione di un documento
programmatico triennale, denominato Piano della performance, da
adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio e conferisce all'ANVUR le
connesse funzioni di valutazione;
VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, (regolamento concernente
la struttura e il funzionamento dell'ANVUR) e in particolare l'art.
2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresì, i
compiti di cui (…) all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e, in particolare, l'art.
1, comma 4, il quale prevede che "il Ministero, nel rispetto della
libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica
obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti
e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza,
ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità,
trasparenza e promozione del merito (…)";
VISTO il d.lgs 27 gennaio 2012, n. 19 e in particolare gli artt.
6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano
adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori per
l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per
la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilità
economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti
dalle singole università nell'ambito della didattica e della
ricerca, delle università statali e non statali legalmente
riconosciute, ivi comprese le università telematiche, proposti
dall'ANVUR, sulla base "delle linee generali d'indirizzo della
programmazione delle Università";
VISTO il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare l'articolo
4, comma 5, "Programmazione triennale del personale" e l'articolo
10 "Programmazione finanziaria triennale del Ministero";
VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare
l'articolo 60, concernente la "semplificazione del sistema di
finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del
sistema universitario";
VISTO il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, n. 963,
relativo alla "Identificazione dei programmi di ricerca di alta
qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e
successive modificazioni";
VISTA la Dichiarazione Ministeriale di Bologna del 1999 e i
successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio
Europeo dell'Alta Formazione;
VISTE le Conclusioni del Consiglio dell'UE del 12 maggio 2009 su
un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore
dell'istruzione e della formazione («ET 2020»);
VISTO il documento relativo ai nuovi Standard e Linee Guida
Europei per l'assicurazione della qualità adottato in occasione
della Conferenza Ministeriale di Yerevan il 14-15 maggio
2015;
VISTA la delibera CIPE n. 2 del 1/5/2016 Programma Nazionale della
Ricerca (PNR) 2015-2020, registrata dalla Corte dei Conti il 14
luglio 2016, Registro n. 1900;
VISTO il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2016, n. 552 relativo
ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario
delle università (FFO) per l'anno 2016;
ACQUISITI i pareri del Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari (CNSU) del 25 maggio 2016, della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 26 maggio 2016, del
Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 26 maggio
2016 e dell'Agenzia nazionale per la Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR) del 31 maggio 2016;
D E C R E T A
Art. 1 - Programmazione 2016
- 2018
- 1. Con il presente decreto sono definite le linee generali
d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il
triennio 2016-2018 e i relativi indicatori per la valutazione dei
risultati.
- 2. Le Università statali e non statali legalmente riconosciute,
ivi comprese le Università telematiche, adottano i loro programmi
triennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le
Università statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano
altresì l'integrazione del ciclo di gestione della performance di
cui al d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con la programmazione
triennale ai sensi del presente decreto.
Art. 2 - Obiettivi del
sistema universitario
- 1. La programmazione del sistema universitario 2016-2018
persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione
del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per il sistema;
- B. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca,
innovazione delle metodologie didattiche;
- C. Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti;
- D. Valorizzazione dell'autonomia responsabile degli
Atenei.
- 2. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 viene
valutato sulla base degli Indicatori riportati negli allegati 1 e 2
al presente decreto che ne costituiscono parte integrante; i
medesimi indicatori sono utilizzati ai fini della ripartizione
delle risorse di cui, rispettivamente, all'art. 3 e all'art.
5.
Art. 3 - Programmazione
finanziaria 2016 - 2018
- Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25,
dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
dall'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento
ordinario delle Università statali si procede annualmente al
riparto del finanziamento non vincolato nella destinazione secondo
i criteri e le percentuali di cui alla Tabella 1:
Tabella 1 - Voci di
riferimento del Finanziamento statale alle Università
Statali
|
2016
|
2017
|
2018
|
QUOTA BASE
Di cui costo standard per studente in corso
|
Min 67%
|
Min 65%
|
Min 63%
|
28%
|
Min 30% - MAX 35%
|
Min 35% - MAX 40%
|
QUOTA PREMIALE, di cui:
- valutazione delle politiche di reclutamento
- valorizzazione dell'autonomia responsabile degli
Atenei
|
MIN 20%
|
MIN 22%
|
MIN 24%
|
≥60%
|
≥ 60%
|
≥ 60%
|
≥20%
|
≥ 20%
|
≥ 20%
|
≤ 20%*
|
≤ 20%
|
≤ 20%
|
QUOTA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
|
≅
1%
(€ 56,5 milioni)
|
≅
1%
(almeno € 50 milioni)
|
≅
1%
(almeno € 50 milioni)
|
QUOTA INTERVENTI SPECIFICI
- Interventi perequativi
- Altri Interventi specifici
|
Max 12%
|
Max 12%
|
Max 12%
|
*cfr. articolo 5, comma 5.
- 2. Con riferimento alle Università non statali, la quota
relativa alla programmazione triennale 2016-2018 viene annualmente
individuata nel decreto ministeriale con il quale sono definiti i
criteri di ripartizione del contributo di cui alla legge 29 luglio
1991, n. 243, nella medesima misura percentuale di quella prevista
per le Università statali.
Art. 4 - Programmazione degli
Atenei
- 1. Le risorse relative alla quota della programmazione
triennale sono destinate alla valutazione dei risultati dei
programmi degli Atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento ai
seguenti obiettivi e azioni:
Tabella 2 - Obiettivi per la
programmazione degli Atenei
Obiettivo A: Miglioramento dei risultati conseguiti
nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche
per il sistema
|
Azioni
|
a)
|
Azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in
uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della
dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del
lavoro.
|
b)
|
Potenziamento dei corsi di studio "internazionali"
|
Obiettivo B: Modernizzazione ambienti di studio e
ricerca, innovazione delle metodologie didattiche
|
Azioni
|
a)
|
Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca
|
b)
|
Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in
sicurezza di aule e laboratori
|
c)
|
Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali
acquisite dagli studenti
|
Obiettivo C: Giovani ricercatori e premi per merito ai
docenti (solo Università statali)
|
Azioni
|
NOTE
|
a)
|
Contratti di durata triennale per ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010
|
Cofinanziamento al 50%
|
b)
|
Sostegno della mobilità per ricercatori o professori di II
fascia ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 240/2010, per
una durata massima di 3 anni
|
|
c)
|
Integrazione del fondo per la premialità dei docenti
universitari ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della
L. n. 240/2010
|
Cofinanziamento al 50%
|
- 2. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la
programmazione, le Università statali e le Università non statali
(ivi comprese le Università telematiche) già ammesse al contributo
di cui alla legge n. 243/1991 entro l'anno 2015, possono concorrere
per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero,
entro 90 giorni dall'adozione del presente decreto e secondo
modalità definite con decreto direttoriale:
- i. il documento di programmazione triennale di cui all'art.
1;
- ii. un programma per la realizzazione degli obiettivi citati,
articolato in progetti relativi alle azioni indicate al comma 1 per
le quali intendono concorrere all'assegnazione, tenendo conto che:
- 1. ogni Università statale può concorrere al massimo a due
obiettivi tra quelli indicati in Tabella 2 (lettera A, B e C), le
Università non statali possono concorrere solo agli obiettivi A e
B;
- 2. l'importo massimo di risorse attribuibili a ciascuna
Università non può superare il 2,5% di quanto ad essa attribuito a
valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2015 ovvero,
per le Università non statali legalmente riconosciute, il 2,5% del
contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, dell'anno
2015.
- 3.I progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato
di valutazione, nominato con decreto del Capo del Dipartimento
della Formazione superiore e della Ricerca e composto da
rappresentanti del MIUR e dell'ANVUR. La valutazione viene
effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
- 4. I risultati conseguiti dall'attuazione dei progetti sono
oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del
triennio sulla base degli indicatori riportati per ciascun
obiettivo/azione nell'allegato 1 e dei relativi target proposti
dalle Università in sede di presentazione dei progetti.
Limitatamente all'azione c) dell'obiettivo C, i target minimi da
raggiungere sono indicati nell'allegato 1.
- 5. L'ammissione a finanziamento dei progetti degli Atenei
determina:
- i. L'assegnazione provvisoria a ogni Ateneo dell'intero importo
attribuito per il triennio;
- ii. L'assegnazione definitiva del predetto importo in caso di
raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio,
ovvero il recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla
legge 243/1991, delle somme attribuite in misura proporzionale allo
scostamento dai predetti target per ciascuno dei progetti
finanziati.
Art. 5 - Valorizzazione
dell'autonomia responsabile
- 1. Per il perseguimento dell'obiettivo D, a decorrere dall'anno
2017, una quota pari al 20% della quota premiale del Fondo di
finanziamento ordinario ovvero del contributo di cui alla L. n.
243/1991 è distribuita tra gli Atenei secondo i miglioramenti di
risultato relativi ad indicatori autonomamente scelti dagli stessi
nell'ambito di quelli riportati all'allegato 2 e relativi alla
qualità dell'ambiente della ricerca (gruppo 1), alla qualità della
didattica (gruppo 2) e alle strategie di internazionalizzazione
(gruppo 3).
- 2. Al fine di cui al comma 1 ogni Ateneo è tenuto a individuare
e comunicare al Ministero, entro il 20/12/2016, due
gruppi e un indicatore per ciascuno di essi che saranno utilizzati
ai fini di cui ai commi 3 e 4.
- 3. Sarà cura del Ministero suddividere il 20% della quota
premiale del FFO in 3 raggruppamenti dove confluiscono
rispettivamente coloro che hanno scelto le seguenti combinazioni di
indicatori (gruppo 1; gruppo 2); (gruppo 1; gruppo 3); (gruppo 2;
gruppo 3). Gli Atenei di ciascun raggruppamento concorreranno al
riparto di una somma pari all'incidenza percentuale, sul FFO 2016,
della componente costo standard degli Atenei stessi.
- 4. Il Ministero procederà annualmente al calcolo degli
indicatori e attribuirà a ciascun Ateneo un importo pari al peso
del singolo Ateneo nell'ambito del relativo raggruppamento secondo
le modalità indicate nel medesimo allegato 2.
- 5. Per l'anno 2016, gli indicatori e le modalità di riparto
della quota di cui al comma 1 sono stabiliti nel DM adottato
ai sensi dell'art. 3 del D.M. 552 del 6 luglio 2016 per le
Università statali e nel corrispondente DM con il quale sono
stabiliti i criteri di riparto del contributo di cui alla L. n.
243/1991 per le Università non statali.
Art. 6 - Accreditamento
iniziale e periodico dei corsi e delle sedi
- 1. Per gli anni accademici cui trova applicazione il presente
decreto ai sensi degli articoli 1 e 8 è fatto divieto di proporre
l'istituzione di nuove università statali e nuove università non
statali (ivi comprese Università telematiche), se non a seguito di
processi di fusione, secondo quanto previsto dall'art. 3 della
legge n. 240/2010.
- 2. Al fine di rafforzare l'attrattività delle Università a
livello internazionale e il collegamento con il mercato del lavoro,
per i corsi di studio internazionali, nonché per gli altri corsi e
comunque entro il limite pari al valore massimo tra 3 corsi di
studio e il 10% dell'offerta formativa, è data la possibilità a
ciascun Ateneo per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/19 di
utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o
caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari
rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo
2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe,
previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi
dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono
comunque esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle
professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di
studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale.
- Nell'allegato 3 al presente decreto sono riportate le linee
guida per l'accreditamento dei corsi e delle sedi da parte delle
Istituzioni universitarie già esistenti a partire dall'anno
accademico 2017/2018.
Art. 7 - Programmazione del
personale docente
- 1. Gli indirizzi per la programmazione del personale docente di
cui all'art. 1-ter, comma 1, lettera e) del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, sono definiti per il triennio 2016-2018
nell'ambito del dPCM 7 luglio 2016, adottato su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n.
49/12.
- 2. Le politiche di reclutamento degli Atenei adottate in
attuazione della programmazione di cui al comma 1 concorrono al
conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett C
(giovani ricercatori e premi per merito ai docenti), del presente
decreto. A tal fine, l'articolo 4, comma 1, del DM n. 963/2015 è
sostituito con il seguente: "Su proposta dell'Università, tenendo
conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei
programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) "ERC
Starting Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced Grant", in
qualità di "Principal Investigator" (PI), possono essere
destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di
ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240 del 2010, ovvero di professore di
ruolo di II o di I fascia".
Art. 8 - Disposizioni
finali
- 1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione
fino all'emanazione del Decreto Ministeriale con cui sono definite
le linee generali d'indirizzo della programmazione del triennio
2019 - 2021.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio
Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità
contabile, ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
(Il presente decreto è stato trasmesso in data 8 agosto 2016
alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale di Bilancio per i
rispettivi controlli preventivi e la registrazione).
Registrato alla Corte dei Conti il 5 settembre 2016 - foglio 3491