Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2016 n. 222

Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Universita’ 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

  • il comma 1, il quale prevede che "le Università (…) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (…)";
  • il comma 2,  il quale prevede che "i programmi delle università di cui al comma 1 (…) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (…) Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università";

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministro "dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università (…) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;

VISTO l'art. 2, comma 5, del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), concernente l'istituzione di nuovi Atenei;

VISTO il DM 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) e, in particolare l'art. 9, comma 1, che prevede che "i corsi di studio (…) sono istituiti nel rispetto (…) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario";

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l'articolo 1, comma 9, relativo alla chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero;

VISTO l'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che agli artt. 10 e 13 prevede la redazione di un  documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e conferisce all'ANVUR le connesse funzioni di valutazione;

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR) e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresì, i compiti di cui (…) all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale prevede che "il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito (…)";

VISTO il d.lgs 27 gennaio 2012, n. 19 e in particolare gli artt. 6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori  per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica e della ricerca, delle università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le università telematiche, proposti dall'ANVUR, sulla base "delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università";

VISTO il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare l'articolo 4, comma 5, "Programmazione triennale del personale" e l'articolo 10 "Programmazione finanziaria triennale del Ministero";

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare l'articolo 60, concernente la "semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario";

VISTO il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, n. 963, relativo alla "Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni";

VISTA la Dichiarazione Ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione;

VISTE le Conclusioni del Consiglio dell'UE del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»);

VISTO il documento relativo ai nuovi Standard e Linee Guida Europei per l'assicurazione della qualità adottato in occasione della Conferenza Ministeriale di Yerevan il 14-15 maggio 2015;

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 1/5/2016 Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020, registrata dalla Corte dei Conti il 14 luglio 2016, Registro n. 1900;

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2016, n. 552 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università (FFO) per l'anno 2016;

ACQUISITI i pareri del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) del 25 maggio 2016, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 26 maggio 2016, del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)  del 26 maggio 2016  e dell'Agenzia nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) del 31 maggio 2016;

D E C R E T A

Art. 1 - Programmazione 2016 - 2018

  • 1. Con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018 e i relativi indicatori per la valutazione dei risultati.
  • 2. Le Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche, adottano i loro programmi triennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le Università statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano altresì l'integrazione del ciclo di gestione della performance di cui al d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con la programmazione triennale ai sensi del presente decreto.

Art. 2 - Obiettivi del sistema universitario

  • 1. La programmazione del sistema universitario 2016-2018 persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    • A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per il sistema;
    • B. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche;
    • C. Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti;
    • D. Valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei.
  • 2. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 viene valutato sulla base degli Indicatori riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto che ne costituiscono parte integrante; i medesimi indicatori sono utilizzati ai fini della ripartizione delle risorse di cui, rispettivamente, all'art. 3 e all'art. 5.

Art. 3 - Programmazione finanziaria 2016 - 2018

  • Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dall'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali si procede annualmente al riparto del finanziamento non vincolato nella destinazione secondo i criteri e le percentuali di cui alla Tabella 1:

Tabella 1 - Voci di riferimento del Finanziamento statale alle Università Statali

2016

2017

2018

QUOTA BASE
Di cui costo standard per studente in corso

Min 67%

Min 65%

Min 63%

28%

Min 30% - MAX 35%

Min 35% - MAX 40%

QUOTA PREMIALE, di cui:

  • risultati della ricerca

 

  • valutazione delle politiche di reclutamento
  • valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei

MIN 20%

MIN 22%

MIN 24%

60%

≥ 60%

≥ 60%

20%

≥ 20%

≥ 20%

≤ 20%*

≤ 20%

≤ 20%

QUOTA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

1%
(€ 56,5 milioni)

1%
(almeno € 50 milioni)

1%
(almeno € 50 milioni)

QUOTA INTERVENTI SPECIFICI

  • Interventi perequativi
  • Altri Interventi specifici

Max 12%

Max 12%

Max 12%

 

*cfr. articolo 5, comma 5.

  • 2. Con riferimento alle Università non statali, la quota relativa alla programmazione triennale 2016-2018 viene annualmente individuata nel decreto ministeriale con il quale sono definiti i criteri di ripartizione del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, nella medesima misura percentuale di quella prevista per le Università statali.

 

Art. 4 - Programmazione degli Atenei

  • 1. Le risorse relative alla quota della programmazione triennale sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento ai seguenti obiettivi e azioni:

Tabella 2 - Obiettivi per la programmazione degli Atenei

Obiettivo A: Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per il sistema

Azioni

a)

Azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro.

b)

Potenziamento dei corsi di studio "internazionali"

Obiettivo B: Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche

Azioni

a)

Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca

b)

Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori

c)

Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti

Obiettivo C: Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti (solo Università statali)

Azioni

NOTE

a)

Contratti di durata triennale per ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010

Cofinanziamento al 50%

b)

Sostegno della mobilità per ricercatori o professori di II fascia ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 240/2010, per una durata massima di 3 anni

 

c)

Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della L. n. 240/2010

Cofinanziamento al 50%

  • 2. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione, le Università statali e le Università non statali (ivi comprese le Università telematiche) già ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991 entro l'anno 2015, possono concorrere per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero, entro 90 giorni dall'adozione del presente decreto e secondo modalità definite con decreto direttoriale:
    • i. il documento di programmazione triennale di cui all'art. 1;
    • ii. un programma per la realizzazione degli obiettivi citati, articolato in progetti relativi alle azioni indicate al comma 1 per le quali intendono concorrere all'assegnazione, tenendo conto che:
      • 1. ogni Università statale può concorrere al massimo a due obiettivi tra quelli indicati in Tabella 2 (lettera A, B e C), le Università non statali possono concorrere solo agli obiettivi A e B;
      • 2. l'importo massimo di risorse attribuibili a ciascuna Università non può superare il 2,5% di quanto ad essa attribuito a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2015 ovvero, per le Università non statali legalmente riconosciute, il 2,5% del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, dell'anno 2015.

  • 3.I progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della Formazione superiore e della Ricerca e composto da rappresentanti del MIUR e dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
    • i. Chiarezza e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi della programmazione del MIUR;
    • ii. Grado di fattibilità del progetto, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo;
    • iii. Capacità dell'intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza.
    • Il comitato di valutazione propone l'ammissione o meno al finanziamento delle azioni proposte da ciascun Ateneo. L'ammissione al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro.

  • 4. I risultati conseguiti dall'attuazione dei progetti sono oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori riportati per ciascun obiettivo/azione nell'allegato 1 e dei relativi target proposti dalle Università in sede di presentazione dei progetti. Limitatamente all'azione c) dell'obiettivo C, i target minimi da raggiungere sono indicati nell'allegato 1.
  • 5. L'ammissione a finanziamento dei progetti degli Atenei determina:
    • i. L'assegnazione provvisoria a ogni Ateneo dell'intero importo attribuito per il triennio;
    • ii. L'assegnazione definitiva del predetto importo in caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, ovvero il recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 243/1991, delle somme attribuite in misura proporzionale allo scostamento dai predetti target per ciascuno dei progetti finanziati.

Art. 5 - Valorizzazione dell'autonomia responsabile

  • 1. Per il perseguimento dell'obiettivo D, a decorrere dall'anno 2017, una quota pari al 20% della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario ovvero del contributo di cui alla L. n. 243/1991 è distribuita tra gli Atenei secondo i miglioramenti di risultato relativi ad indicatori autonomamente scelti dagli stessi nell'ambito di quelli riportati all'allegato 2 e relativi alla qualità dell'ambiente della ricerca (gruppo 1), alla qualità della didattica (gruppo 2) e alle strategie di internazionalizzazione (gruppo 3).
  • 2. Al fine di cui al comma 1 ogni Ateneo è tenuto a individuare e comunicare al Ministero, entro  il 20/12/2016,  due gruppi e un indicatore per ciascuno di essi che saranno utilizzati ai fini di cui ai commi 3 e 4.
  • 3. Sarà cura del Ministero suddividere il 20% della quota premiale del FFO in 3 raggruppamenti dove confluiscono rispettivamente coloro che hanno scelto le seguenti combinazioni di indicatori (gruppo 1; gruppo 2); (gruppo 1; gruppo 3); (gruppo 2; gruppo 3). Gli Atenei di ciascun raggruppamento concorreranno al riparto di una somma pari all'incidenza percentuale, sul FFO 2016, della componente costo standard degli Atenei stessi.
  • 4. Il Ministero procederà annualmente al calcolo degli indicatori e attribuirà a ciascun Ateneo un importo pari al peso del singolo Ateneo nell'ambito del relativo raggruppamento secondo le modalità indicate nel medesimo allegato 2.
  • 5. Per l'anno 2016, gli indicatori e le modalità di riparto della quota di cui al comma 1 sono stabiliti nel DM  adottato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 552 del 6 luglio 2016 per le Università statali e nel corrispondente DM con il quale sono stabiliti i criteri di riparto del contributo di cui alla L. n. 243/1991 per le Università non statali.

Art. 6 - Accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi

  • 1. Per gli anni accademici cui trova applicazione il presente decreto ai sensi degli articoli 1 e 8 è fatto divieto di proporre l'istituzione di nuove università statali e nuove università non statali (ivi comprese Università telematiche), se non a seguito di processi di fusione, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 240/2010.
  • 2. Al fine di rafforzare l'attrattività delle Università a livello internazionale e il collegamento con il mercato del lavoro, per i corsi di studio internazionali, nonché per gli altri corsi e comunque entro il limite pari al valore massimo tra 3 corsi di studio e il 10% dell'offerta formativa, è data la possibilità a ciascun Ateneo per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/19 di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale.
  • Nell'allegato 3 al presente decreto sono riportate le linee guida per l'accreditamento dei corsi e delle sedi da parte delle Istituzioni universitarie già esistenti a partire dall'anno accademico 2017/2018.

Art. 7 - Programmazione del personale docente

  • 1. Gli indirizzi per la programmazione del personale docente di cui all'art. 1-ter, comma 1, lettera e) del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono definiti per il triennio 2016-2018 nell'ambito del dPCM 7 luglio 2016, adottato su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 49/12.
  • 2. Le politiche di reclutamento degli Atenei adottate in attuazione della programmazione di cui al comma 1 concorrono al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett C (giovani ricercatori e premi per merito ai docenti), del presente decreto. A tal fine, l'articolo 4, comma 1, del DM n. 963/2015 è sostituito con il seguente: "Su proposta dell'Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) "ERC Starting Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced Grant", in qualità di "Principal Investigator" (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, ovvero di professore di ruolo di II o di I fascia".

Art. 8 - Disposizioni finali

  • 1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all'emanazione del Decreto Ministeriale con cui sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del triennio 2019 - 2021.

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

(Il presente decreto è stato trasmesso in data 8 agosto 2016 alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale di Bilancio per i rispettivi controlli preventivi e la registrazione).

Registrato alla Corte dei Conti il 5 settembre 2016 - foglio 3491
Roma, 8 agosto 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini