Ordinanza Ministeriale
5 agosto 2016
n. 622
Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e del personale tecnico amministrativo degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e delle Accademie nazionali di danza e di arte drammatica A.A. 2016/2017
ORDINANZA
MINISTERIALE
SEQUENZA TEMPORALE DEGLI
ADEMPIMENTI:
1.
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Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al
Direttore della Istituzione di appartenenza
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9 settembre 2016
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2.
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Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati
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16 settembre 2016
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3.
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Termine per reclami, rinunce alla domanda e rettifiche
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22 settembre 2016
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4.
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Pubblicazione punteggi definitivi
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28 settembre 2016
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5
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Pubblicazione dei trasferimenti
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30 settembre 2016
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6.
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Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le
utilizzazioni temporanee
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6 ottobre 2016
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7.
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Termine ultimo per la presentazione della domanda di
utilizzazione temporanea
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11 ottobre 2016
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8.
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Pubblicazione delle utilizzazioni disposte
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18 ottobre 2016
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VISTO il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, concernente l'approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 5
febbraio 1992, n. 104, concernente la legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
VISTA la legge 14
gennaio 1994, n. 20, concernente le disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 21
dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati;
VISTA la legge 8 marzo
2000, n. 53, concernente le disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Contratto collettivo
decentrato nazionale siglato il 31 maggio 2002, concernente la
mobilità del personale docente e tecnico amministrativo dei
Conservatori di musica delle Accademie e degli ISIA;
VISTO il Contratto collettivo
nazionale di lavoro 16 febbraio 2005, quadriennio normativo
2002-2005;
VISTO l'accordo decentrato
nazionale sottoscritto il 12 luglio 2005, relativo alla mobilità
del personale tecnico amministrativo per l'anno accademico
2005-2006;
VISTO l'incontro del 29 luglio
2008 nel quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di
parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di
interpretazione autentica, che il termine "utilizzazioni", inserito
all'articolo 5, punto 14, del Contratto, non deve intendersi
riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati,
disciplinate dagli articoli 3, 4 e 4-bis dello stesso
Contratto;
VISTO il Contratto collettivo
nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 2010, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009;
CONSIDERATO che continuano a trovare applicazione, anche per
l'anno accademico 2016-2017, le norme del Contratto nazionale
decentrato per la mobilità sottoscritto il 31 maggio 2002;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali in data 9 giugno
2016;
VISTO il provvedimento 14 maggio
2014, con il quale il Commissario ad acta, in esecuzione
della sentenza n. 733/14 del Tar Lazio, ha disposto la
statizzazione dell'Istituto Musicale Pareggiato "G. Braga" di
Teramo, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;
O R D I N A
- Art. 1 -
Oggetto
- 1. La presente Ordinanza disciplina, per l'anno accademico
2016/2017, la mobilità del personale docente e tecnico e
amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei
Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti,
dell'Istituto Statale Superiore di studi musicali e coreutici "G.
Braga" di Teramo, nonché del solo personale tecnico e
amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche, dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia
Nazionale di Arte Drammatica, ad eccezione dei docenti di prima e
seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e
presso la Scuola degli Artefici di Milano.
- 2. Sono inoltre ammessi a partecipare alle procedure di
mobilità di cui alla presente Ordinanza, con le modalità e i tempi
di seguito indicati, i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali
(GNE e GET), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508 e nelle graduatorie nazionali di cui alla legge 4 giugno 2004
n.143 utili per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato
ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che, entro
la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di mobilità, previsto al successivo articolo 2, abbiano
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato avente decorrenza giuridica dall'anno accademico
2015-2016.
- Art. 2 -
Termini e modalità di presentazione della domanda di
trasferimento
- 1. Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i
modelli Y1 e Y2 - Allegati C1 e C2 - rispettivamente dal personale
docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le
relative istruzioni, e presentate direttamente all'Istituzione in
cui l'interessato presta servizio o spedite a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di
ritorno entro il termine perentorio del 9 settembre
2016. Nel caso di presentazione della domanda tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di assicurare la
tempestività della procedura, l'interessato è tenuto a inviare
copia della domanda anche a mezzo fax o per e-mail entro il
medesimo termine del 9 settembre 2016. Le
Istituzioni, nel caso di domande presentate a mano, rilasciano
apposita ricevuta.
- 2. Ciascuno può presentare una sola domanda di
trasferimento.
- 3. Le domande presentate oltre il termine stabilito, ovvero in
difformità rispetto agli appositi modelli, non saranno prese in
considerazione.
- 4. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ai
sensi dell'articolo 467 del decreto legislativo n. 297 del
1994 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno
che non siano cessate le cause di incompatibilità, che ne avevano
giustificato il trasferimento.
- Art. 3 -
Indicazione delle preferenze
- 1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione
del modello di domanda e possono essere espresse per le Accademie
di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate, l'Istituto
statale superiore di studi musicali e coreutici "G. Braga" di
Teramo. Per il solo personale tecnico e amministrativo possono
essere espresse le preferenze anche per l'Accademia Nazionale di
Danza, di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche.
- 2. Le preferenze devono essere espresse indicando la
denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi
ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le sedi
delle Istituzioni.
- 3. Qualsiasi richiesta di preferenza formulata in contrasto con
le modalità indicate nel presente articolo non è valida.
- Art. 4 -
Sezioni staccate
- 1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno
specificamente richieste con espressa preferenza.
- Art. 5 -
Rinuncia
- 1. L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve
essere presentata, entro il termine perentorio del 22
settembre, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata
o spedita la domanda di trasferimento.
- 2. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non
per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a
condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La
disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non
influisce sui trasferimenti effettuati.
- Art. 6 -
Documentazione delle domande
- 1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di
famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione
prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda di
trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione
allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il
31 maggio 2002 (1).
- 2. La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere
sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o
sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del
coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e
permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con
certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti
commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata. Il
ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine
entro il terzo grado deve essere documentato con certificato
rilasciato dall'Istituto di cura.
Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da
comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede
l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con
certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda
Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico
Militare.
L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione
personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R.
n. 445 del 2000, così come modificato dall'articolo 15 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il parente
o affine entro il terzo grado, può essere
assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano
l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per
i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico
e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene
(articoli 114, 118 e 122 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il
figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella
provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di
titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la
quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e
socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio
tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con
l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall''articolo
122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309 del 1990.
- 4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione
esibita non è presa in considerazione.
- 5. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, l'interessato comprova
con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del coniuge,
nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede
di ricongiungersi (2).
- 6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di
Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua
italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento
solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua
tedesca:
Teoria dell'armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia
della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e
lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale,
Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica
dell'interpretazione scenica, Pratica organistica e canto
gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia
musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per
Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per
Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della
musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica
della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.
- 7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di
Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare
domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda
di trasferimento, direttamente al Conservatorio di
Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell'accertamento della
conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità
già indicate dal previgente Ordinamento di cui al decreto
legislativo n. 265 del 1992.
- 8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle
agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per
l'assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND
31 maggio 2002 non si applicano alla sussistenza del requisito
della convivenza a seguito delle modifiche successivamente
intervenute alla predetta legge.
(1) Nell'ambito della
valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi
riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o
in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2)
La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione
sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la
decorrenza dell'iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di
almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. concernente la
mobilità.
- Art. 7 -
Competenza a disporre i trasferimenti
- 1. I trasferimenti del personale di cui all'articolo 1, commi 1
e 2, della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal
competente Direttore Generale per la programmazione, il
coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione
superiore del Ministero.
- Art. 8 -
Adempimenti dei Direttori delle Istituzioni interessate alla
mobilità
- 1. Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande
di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi
modelli allegati alla presente Ordinanza e corredate della
necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra
la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi,
l'inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.itnella
sezione riservata alle istituzioni.
- 2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono
resi pubblici nel predetto sito
internet entro la data del 16
settembre al fine di consentire, entro il termine
perentorio del 22 settembre, la presentazione di
motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al
Direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la
fondatezza, procede alla correzione richiesta, inserendo i relativi
dati rettificati nel sistema informatico con la funzione riservata
alle Istituzioni. Qualora la richiesta di rettifica non sia accolta
ne dà comunicazione all'interessato.
- 3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione
devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze
di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai
sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed
integrazioni.
- 4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti
disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore
dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge
n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l'accesso alla
documentazione amministrativa.
- Art. 9 -
Pubblicazione dei movimenti
- 1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il
28 settembre 2016.
- 2. I trasferimenti disposti sulla base della presente procedura
sono pubblicati entro la data del 30 settembre
2016 sul sito afam.miur.it nonché sul
sito http://afam.miur.it
con il provvedimento contenente l'elenco del personale che ha
ottenuto il trasferimento, con l'indicazione, a margine di ciascun
nominativo, del punteggio complessivo e delle eventuali
precedenze.
- Art. 10 -
Domanda di utilizzazione temporanea del personale
docente
- 1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le
utilizzazioni temporanee del personale docente nell'anno accademico
2016-2017 sono resi noti il 6 ottobre 2016 sul
sito internet http://afam.miur.it .
- 2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata del
curriculum vitae con le attività didattico-professionali
svolte e delle pubblicazioni, deve essere presentata entro il
11 ottobre 2016 ai Direttori delle Istituzioni ove
si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla
disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.
- 3. In ciascuna domanda deve essere indicato l'ordine
preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
- 4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione
provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista
all'articolo 4, comma 4, del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori
inizieranno al momento in cui si sia realizzata l'effettiva
disponibilità della cattedra o del posto.
- 5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate
all'Istituzione di provenienza del docente individuato quale
destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga
procedura presso tale sede.
- 6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il
17 ottobre 2016. I provvedimenti che dispongono le
utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e inviati via PEC al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il
finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro
la stessa data.
- 7. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 18
ottobre 2016.
- Art. 11 -
Domanda di utilizzazione temporanea del personale tecnico e
amministrativo
- 1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni
temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il
6 ottobre 2016 sul sito internet
http://afam.miur.it. Il personale
interessato all'utilizzazione temporanea presenta, entro il
11 ottobre 2016, all'Istituzione presso la quale
intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità
dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata
del curriculum vitae e della documentazione attestante i
titoli di studio e professionali.
- 2. In ciascuna domanda deve essere indicato l'ordine
preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
- 3. L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di
valutazione comparativa prevista dall'articolo 4-bis del
CCND, con provvedimento del Direttore.
- 4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate
all'Istituzione di provenienza del personale individuato quale
destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga
procedura presso tale sede.
- 5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il
17 ottobre 2016. I provvedimenti che dispongono le
utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati via PEC al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il
finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro
la stessa data.
- 6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 18
ottobre 2016.
- Art. 12 -
Pubblicazione
- 1. La presente Ordinanza ministeriale è pubblicata sul sito
internet www.afam.miur.it, nonché sul
sito http://afam.miur.it.
- Art. 13 -
Ricorsi
- 1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione
temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n.
165 del 2001.
- 2. L'Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche
per eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti
disposti.