di concerto con
Il Ministro dell''Economia e delle Finanze
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016), ed in particolare l'art. 1, comma 206, che dispone
l'incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento
ordinario delle università per un importo, per l'anno 2016, di 6
milioni di euro, nonché di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, destinando le relative risorse al finanziamento di
un piano straordinario per la chiamata di professori di prima
fascia ai sensi degli articoli 18, comma 1 e 29, comma 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, inclusi coloro che hanno ottenuto
l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e prevedendo
che l'utilizzo delle predette risorse sia disposto con decreto del
Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze da emanare entro il 31 gennaio 2016, tenuto conto
che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, almeno il 20 per cento delle risorse deve essere
destinato a soggetti esterni all'ateneo chiamante.
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e
successive modificazioni, recante "Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modificazioni, recante "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare
l'articolo 18, commi 1 e 4 e l'articolo 29, commi 4 e 8;
VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49
"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi
normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) e al comma 5" e in particolare gli articoli 4, 5,
6 e 7 in cui si disciplinano le variabili e i parametri da
considerare al fine di valutare la sostenibilità della spesa per il
personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione
Universitaria;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e
successive modificazioni;
VISTO l'articolo 1, comma 2-bis del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
VISTO l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 4-bis, comma 16, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni;
VISTA l'autorizzazione di spesa di cui al
predetto articolo 1, comma 206, della legge n. 208 del 2015, pari a
6 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 10 milioni di
euro a decorrere dall'esercizio 2017, iscritta sul capitolo 1694
dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;
RITENUTA la necessità di definire i criteri per
l'utilizzo dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di
10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 relativi al piano
straordinario per la chiamata di professori di prima fascia;
CONSIDERATO che il dato disponibile più recente
del costo medio a livello di sistema di 1 professore di I fascia,
corrispondente al valore di 1 punto organico, si attesta a €
115.684 annui e che pertanto a regime è possibile assicurare
la copertura finanziaria per complessivi 86,4 Punti Organico;
RITENUTO di definire criteri di ripartizione dei
Punti Organico disponibili che tengano conto della numerosità dei
soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per la
I fascia ovvero dell'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998,
n. 210, che possono essere chiamati ai sensi delle procedure di cui
all'articolo 18, comma 1 e 29, comma 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
DECRETA
Articolo 1
Assegnazione quota
classe |
Punti organico (PO) assegnati |
di cui PO minimi da destinare alla chiamata di soggetti esterni all'ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della Legge 240/2010 |
atenei |
PO totali |
a |
b |
c |
d |
e=b x d |
A |
1,0 |
0,2 |
36 |
36,0 |
B |
1,4 |
0,3 |
16 |
22,4 |
C |
2,0 |
0,4 |
14 |
28,0 |
TOTALE |
66 |
86,4 |
Articolo 2
Utilizzo delle risorse assegnate
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE |