Decreto Interministeriale
11 aprile 2016
n. 248
Schemi di bilancio consolidato delle Università
VISTI gli articoli 33, 76e87 della Costituzione;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 " Legge di contabilità e
finanza pubblica";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni
recanti attuazione dell' articolo 2 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili";
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione
di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica,
del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b),e 4, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 14 gennaio 2014, n. 19, recante "Principi contabili e
schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le
università";
VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18,
che, al comma 1, dispone che "Le università considerate
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di
un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91" e, al comma 3,
prevede che "I principi contabili di consolidamento sono
stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91. Con le medesime modalità è aggiornata l'area di consolidamento
di cui al comma 2";
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, è in corso di emanazione il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri interessati, concernente il "Regolamento
disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società
partecipate ed altri organismi controllati";
TENUTO ALTRESÌ CONTO che, ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l'emanando decreto individua lo
schema tipo di bilancio consolidato e stabilisce i tempi e le
modalità per l'adozione e pubblicazione;
RITENUTO NECESSARIO procedere comunque, nelle more dell'emanazione
del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, all'emanazione del
provvedimento contemplato dall'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 18,in conformità alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91;
SENTITA la Conferenza dei Rettori delle università italiane
(CRUI);
DECRETA
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto si utilizzano le seguenti
definizioni:
- a) Capogruppo: Università considerata
amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- b) Gruppo "Università": Capogruppo e l'insieme
di enti e società che rientrano nell'area di consolidamento di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2012,
n. 18;
- c) Area di consolidamento: ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2012,
n. 18 rientrano nell'area di consolidamento del Gruppo
"Università" i seguenti soggetti giuridici, anche se non definiti
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
- a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni;
- b) società di capitali controllate dalle università ai sensi
del codice civile;
- c) altri enti nei quali le università hanno il potere di
esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
- d) altri enti nei quali le università possono nominare la
maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.
- d) Bilancio consolidato: documento contabile,
in conformità al provvedimento di attuazione delle disposizioni del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, contenente la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del Gruppo "Università".
Art. 2
(Ambito di applicazione e oggetto)
- 1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il presente decreto stabilisce
i principi contabili a cui deve attenersi la Capogruppo, ai fini
del consolidamento e della rappresentazione, corretta e veritiera,
della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo
"Università" a decorrere dall'esercizio 2016, così come definito
dall'area di consolidamento.
Art. 3
(Principi generali del consolidamento)
- 1. La Capogruppo adotta gli schemi di Stato Patrimoniale e
Conto Economico di cui all'allegato 1, parte integrante del
presente decreto, che compongono, insieme alla Nota integrativa, il
bilancio consolidato. Al bilancio consolidato sono allegati la
relazione sulla gestione, la relazione del collegio dei revisori
dei conti, nonché l'elenco degli enti appartenenti all'Area di
consolidamento.
- 2. La Capogruppo è responsabile dell'attendibilità del bilancio
consolidato e si avvale, a tal fine, di tutti gli strumenti di
controllo interno.
- 3. Il bilancio consolidato è redatto attraverso l'utilizzo di
principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in
circostanze similari, con riferimento a tutti gli enti ed organismi
compresi nell'area di consolidamento, applicando le modalità di
consolidamento stabilite dai principi contabili nazionali emanati
dall'Organismo italiano di contabilità, tenuto conto dei principi
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
14 gennaio 2014, n. 19. Nel caso in cui all'interno del Gruppo
"Università" siano compresi soggetti in regime di contabilità
finanziaria, ai bilanci di tali soggetti si applicano, ai fini del
consolidamento, i principi contabili della Capogruppo.
- 4. I soggetti appartenenti al Gruppo "Università" sono tenuti a
fornire informazioni alla Capogruppo, esplicitando anche la natura
delle proprie attività all'interno del gruppo.
Art. 4
(Atti preliminari al consolidamento del bilancio)
- 1. La Capogruppo predispone l'elenco dei soggetti ricompresi
nell'area di consolidamento, informa i soggetti interessati,
indicando le modalità ed i tempi di trasmissione dei bilanci
d'esercizio e degli altri documenti contabili ed impartisce le
direttive per la predisposizione del bilancio consolidato. Fermo
restando i principi contenuti nel decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19,
ove applicabili, la Capogruppo indica i criteri di valutazione
delle poste di bilancio, nonché le modalità di consolidamento in
linea con i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo
italiano di contabilità, trasmettendo agli interessati le
indicazioni operative per l'uniformizzazione dei bilanci.
- 2. Entro i termini indicati dalla Capogruppo ai sensi del comma
1, i componenti del Gruppo "Università" trasmettono alla
stessa la documentazione e le informazioni necessarie alla
redazione del bilancio consolidato.
- 3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet
istituzionale della Capogruppo ed è aggiornato annualmente.