Decreto Ministeriale
12 dicembre 2016
n. 987
Autovalutazione ,valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni;
VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l'art.
2, comma 5, lettera d);
VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato
approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in
sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare,
l'art. 9 il quale prevede che:
- (comma 2, sostituito dall'art. 17, comma 3, lettera a) del
Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) "Con apposite
deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel
rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato
Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista
dall'art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o più
corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già
iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e
disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per
altri corsi di studio accreditati ed attivati";
- (comma 3) "l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2
è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati
dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con
apposito decreto ministeriale";
VISTO l'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale
"le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee
generali di indirizzo definite con decreto del Ministro";
VISTO il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il
programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù
e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n.
1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
VISTE le linee guida europee per l'assicurazione della qualità
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai
Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di
Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a
Bergen nel 2005;
VISTO il documento relativo all'approccio europeo per
l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato
dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di
Yerevan, maggio 2015;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura
e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D. Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante
"Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la
previsione di un sistema di accreditamento periodico delle
università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240";
VISTO il Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893
relativo al Costo standard unitario di formazione per studente in
corso;
VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali
sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004,
le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di
indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49;
VISTO l'art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha,
altresì, previsto le modalità con le quali il sistema universitario
statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica;
VISTO il Decreto Ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439,
"Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a
Ordinamento Speciale";
VISTO il Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635
concernente le Linee generali d'indirizzo della programmazione
delle Universita' 2016-2018 e indicatori per la valutazione
periodica dei risultati;
RITENUTO di dovere adottare a seguito del DM 635/2016 un nuovo
Decreto Ministeriale relativo alla "Autovalutazione, Accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione
periodica" i cui contenuti sostituiscono quelli dei Decreti
Ministeriali del 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modifiche e
integrazioni;
TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori proposti dall'ANVUR
ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. lgs 19/2012 e del DM n.
635/2016, con il parere in data 25 ottobre 2016, n. 13736 e la nota
del Presidente prot. 3536 del 28 novembre 2016;
DECRETA
Art. 1
(Ambito di applicazione)
- 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a
decorrere dall'a.a. 2017/18, ai fini del potenziamento
dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla
valutazione periodica delle Università, con riferimento alle
Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi
comprese le Università telematiche.
- 2. Definizioni:
- a. Accreditamento iniziale: si intende l'autorizzazione ad
istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito
della verifica del possesso dei requisiti didattici, di
qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di
sostenibilità economico - finanziaria di cui agli allegati A, B e
D.
- b. Accreditamento periodico: si intende la verifica, con
cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i
corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto
all'accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti
di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in
relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità di cui
all'allegato C.
- c. Valutazione periodica: si intende la valutazione volta a
misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l'efficienza, la
sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati
conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica,
della ricerca e della loro internazionalizzazione, sulla base degli
indicatori di cui all'allegato E.
- d. Sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di
ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. La sede
decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca
sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è
situata la sede legale dell'Università.
- e. Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di
laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo
unico.
- 3. La concessione, il diniego ovvero la revoca
dell'accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono
disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR,
fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza
automatica indicati nel presente decreto, per i quali l'Ateneo è
tenuto alla soppressione del corso senza la necessità di formale
provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio
eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.
Art. 2
(Accreditamento iniziale delle sedi)
- 1. In relazione a quanto previsto dagli artt. 6, comma 1, e 8 e
dall'allegato 3, punto 2, del DM n. 635/2016, per il periodo di
vigenza della programmazione triennale del sistema universitario
2016-2018 non si dà luogo all'accreditamento di nuove sedi
universitarie se non:
- a. a seguito di processi di fusione tra Atenei già accreditati.
In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3,
della L. n. 240/2010;
- b. in correlazione all'istituzione di una nuova sede decentrata
da parte di Atenei già accreditati. La relativa proposta da parte
dell'Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei
corsi da accreditare nella nuova sede. L'accreditamento delle sedi
decentrate richiede il possesso dei requisiti per l'accreditamento
dei relativi corsi di cui all'allegato A nonché il possesso degli
specifici requisiti della sede secondo quanto previsto
dall'allegato B. Il mancato accreditamento iniziale di uno o più
dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accreditamento
della stessa.
Art. 3
(Accreditamento periodico delle sedi)
Art. 4
(Accreditamento iniziale dei corsi di studio)
- 1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di
quanto previsto dall'allegato 3 del DM n. 635/2016 previo
accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non
oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a
seguito di:
- - parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico;
- - verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui
all'allegato A e C (Requisito R3).
- 2. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre
l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di
accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E'
altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in
caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due
anni consecutivi.
- 3. L'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata
unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati
dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella
medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui
all'allegato A, punto b. I dati necessari per la verifica dovranno
essere aggiornati dalle Università e validati dai NUV. Il Ministero
e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di
monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.
- 4. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della
verifica di cui al comma 3, validata dal NUV, sia positivo e, in
caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione
del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa.
Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia
determinato da una insufficienza della docenza necessaria in
relazione al superamento delle numerosità massime di studenti,
l'accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso
in difetto della docenza necessaria permangono per un solo anno
accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al
superamento delle carenze di docenza. Non si può in tal caso dare
luogo all'accreditamento e all'istituzione di nuovi corsi, se non a
seguito di disattivazione e soppressione almeno di un pari numero
di corsi.
- 5. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono
approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di
modifiche ritenute sostanziali dell'ordinamento che possano
incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del corso,
sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all'ANVUR per
l'acquisizione del relativo parere.
Art. 5
(Accreditamento periodico dei corsi di
studio)
- 1. I corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento
iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da
parte dell'ANVUR, ai fini del loro accreditamento periodico.
L'accreditamento periodico dei corsi può essere anticipato in caso
di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del
Ministero.
- 2. L'accreditamento periodico viene concesso ai corsi che
soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli del
requisito R3 di cui all'allegato C, tenuto conto degli indicatori
di valutazione periodica di cui all'art. 6. La verifica di tali
requisiti viene effettuata mediante una valutazione a distanza da
parte dell'ANVUR, sulla base anche dell'attività di valutazione dei
NUV.
- 3. In caso di esito positivo della valutazione a distanza da
parte dell'ANVUR, la durata dell'accreditamento periodico dei corsi
è automaticamente prorogata fino al termine della durata
dell'accreditamento periodico della sede. In caso criticità
riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'ANVUR dispone una
valutazione approfondita del corso:
- - in caso di esito positivo, la durata dell'accreditamento
viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento
della sede;
- - in caso di esito negativo si provvede alla revoca
dell'accreditamento e alla soppressione del corso con apposito
decreto del Ministro.
- 4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi dimostri
rilevanti criticità per una parte rilevante dei corsi di studio, il
Ministero, sentita l'ANVUR, può altresì richiedere l'anticipo della
visita di accreditamento periodico della sede.
Art. 6
(Valutazione periodica)
- 1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità
economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti
nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati
sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, tenuto conto di
quanto previsto dal DM n. 635/2016.
- 2. I risultati della valutazione periodica degli Atenei da
parte dell'ANVUR, sulla base degli indicatori di cui all'allegato
E, sono:
- a. utilizzati ai fini dell'accreditamento periodico delle sedi
e dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto;
- b. considerati ai fini della predisposizione del Rapporto sullo
stato del Sistema universitario e della ricerca ai sensi dell'art.
11, comma 2, del d.lgs. n. 19/2012.
Art. 7
(Nucleo di valutazione)
- 1. Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV:
- a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei
requisiti per l'accreditamento inziale ai fini dell'istituzione di
nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012);
- b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e
forniscono supporto all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del
rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei
corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs.
19/2012);
- c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e
all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli
indicatori per la valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1),
nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il
raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione
strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012);
- d. riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1,
comma 2, della L. 19 ottobre 1999, n. 370 sugli esiti delle
attività di cui ai precedenti punti b e c. (Rif. Art. 12, comma 2,
d.lgs. 19/2012).
Art. 8
(Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea
sperimentali ad orientamento professionale)
- 1. In attuazione dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 8 agosto
2016, n. 635 per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 è data
la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano,
negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e
caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari
rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DD.MM. 16
marzo 2007 nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa
classe e di quanto appresso indicato:
- a. il numero massimo di corsi di studio accreditabili
complessivamente nel biennio per ciascun Ateneo non può essere
superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei
Corsi già accreditati nell'a.a. 2016/2017;
- b. sono esclusi:
- i. lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e
sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni
sanitarie;
- ii. Lauree Magistrali a numero programmato nazionale o locale
obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura,
LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46
Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione
primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia
e Farmacia Industriale;
- iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3,
dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza.
- c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o
in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa
classe fermo restando che:
- i per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno
un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe;
- ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere
attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per
ciascuna delle attività formative indispensabili.
- 2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio
direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro,
nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può
proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico,
esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale,
caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e
applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel
rispetto dei seguenti criteri:
- a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con
imprese qualificate, ovvero loro associazioni, o ordini
professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e
non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con
riferimento ad attività di base e caratterizzanti;
- b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi
a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n.
264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un
adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo
formativo;
- c. al termine del primo ciclo della sperimentazione,
l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi
occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio
deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è
condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del
Corso stesso dall'a.a. 2021/2022 nonché al fine dell'accreditamento
iniziale di altri Corsi con le medesime caratteristiche nella
stessa classe.
Art. 9
(Banche dati di riferimento)
- 1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la
interoperabilità con le altre banche dati ministeriali, contengono
gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione,
valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione
annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella
di attivazione dei corsi di studio).
- 2. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione
delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti con
apposito Decreto direttoriale.
Art. 10
(Disposizioni finali e transitorie)
- 1. Il presente decreto sostituisce il DM 47/2013 e successive
modificazioni e integrazioni, fatte salve le deroghe sui requisiti
di docenza fino all'a. a. 2017/2018 di cui ai DDMM n.194 del
27.3.2015 per tutte le Università statali e non statali, e n.168
del 18.3.2016 per le sole Università non statali. Dall'a.a. 2018/19
è altresì soppresso l'articolo 3, comma 1 del D.M. 30 gennaio
2014.
- 2. Per le sedi e i corsi di studio già sottoposti a valutazione
da parte di ANVUR ai fini dell'accreditamento periodico alla data
del presente decreto, ancorché non ancora pubblicata dalla stessa,
secondo i criteri e gli indicatori di cui al DM n. 47/2013, si
provvede all'adozione del decreto del Ministro conformemente agli
esiti di tale valutazione. L'ANVUR provvede in ogni caso a graduare
i giudizi già emessi anche secondo quanto indicato dall'art. 3,
comma 3, del presente decreto.
- 3. Con riferimento alle Scuole Superiori a Ordinamento
Speciale, si applicano le disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439, "Accreditamento iniziale e
periodico delle Scuole Superiore a Ordinamento Speciale". Per la
valutazione periodica di dette Scuole, si applicano altresì gli
indicatori del gruppo C e D dell'allegato E.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana