Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987

Autovalutazione ,valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d);

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che:

  • (comma 2, sostituito dall'art. 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) "Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati";
  • (comma 3) "l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale";

VISTO l'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale "le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro";

VISTO il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;

VISTE le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

VISTO il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D. Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893 relativo al Costo standard unitario di formazione per studente in corso;

VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

VISTO l'art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresì, previsto le modalità con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

VISTO il Decreto Ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439, "Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale";

VISTO il Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635 concernente le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita' 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

RITENUTO di dovere adottare a seguito del DM 635/2016 un nuovo Decreto Ministeriale relativo alla "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica" i cui contenuti sostituiscono quelli dei Decreti Ministeriali del 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori proposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. lgs 19/2012 e del DM n. 635/2016, con il parere in data 25 ottobre 2016, n. 13736 e la nota del Presidente prot. 3536 del 28 novembre 2016;

DECRETA

Art. 1
(Ambito di applicazione)

  • 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a decorrere dall'a.a. 2017/18, ai fini del potenziamento dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche.
  • 2. Definizioni:
    • a. Accreditamento iniziale: si intende l'autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico - finanziaria di cui agli allegati A, B e D.
    • b. Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità di cui all'allegato C.
    • c. Valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica, della ricerca e della loro internazionalizzazione, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E.
    • d. Sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell'Università.
    • e. Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

  • 3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell'accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR, fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l'Ateneo è tenuto alla soppressione del corso senza la necessità di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.

Art. 2
(Accreditamento iniziale delle sedi)

  • 1. In relazione a quanto previsto dagli artt. 6, comma 1, e 8 e dall'allegato 3, punto 2, del DM n. 635/2016, per il periodo di vigenza della programmazione triennale del sistema universitario 2016-2018 non si dà luogo all'accreditamento di nuove sedi universitarie se non:
    • a. a seguito di processi di fusione tra Atenei già accreditati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della L. n. 240/2010;
    • b. in correlazione all'istituzione di una nuova sede decentrata da parte di Atenei già accreditati. La relativa proposta da parte dell'Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L'accreditamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l'accreditamento dei relativi corsi di cui all'allegato A nonché il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall'allegato B. Il mancato accreditamento iniziale di uno o più dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accreditamento della stessa.

Art. 3
(Accreditamento periodico delle sedi)

  • 1. L'accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale di cui all'allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della Qualità (QA) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) tenuto altresì conto di quanto di seguito indicato:
    • a. analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NUV) e delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell'attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo;
    • b. valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD);
    • c. indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all'art. 6 del presente Decreto.
  • 2. La durata dell'accreditamento periodico della sede di cui al comma 1 può essere ridotta in relazione alle criticità emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 5.
  • 3. L'accreditamento periodico proposto dall'ANVUR è così graduato:

    Università con almeno il 70% dei corsi in modalità convenzionale o mista


    LIVELLO

    GIUDIZIO

    ESITO

    A

    molto positivo

    accreditamento periodico di validità quinquennale

    B

    pienamente soddisfacente

    accreditamento periodico di validità quinquennale

    C

    soddisfacente

    accreditamento periodico di validità quinquennale

    D

    condizionato

    accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio "insoddisfacente"

    E

    insoddisfacente

    soppressione della sede

     

    Università con più del 30% dei corsi a distanza e Università telematiche


    LIVELLO

    GIUDIZIO

    ESITO

    A - tel

    molto positivo

    accreditamento periodico di validità quinquennale

    B - tel

    pienamente soddisfacente

    accreditamento periodico di validità quinquennale

    C - tel

    soddisfacente

    accreditamento periodico di validità quinquennale

    D - tel

    condizionato

    accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio "insoddisfacente"

    E - tel

    insoddisfacente

    soppressione della sede


  • 4. L'accreditamento periodico della sede comporta l'accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.

Art. 4
(Accreditamento iniziale dei corsi di studio)

  • 1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 del DM n. 635/2016 previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di:
    • - parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico;
    • - verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'allegato A e C (Requisito R3).
  • 2. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.
  • 3. L'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'allegato A, punto b. I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università e validati dai NUV. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.
  • 4. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 3, validata dal NUV, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. Non si può in tal caso dare luogo all'accreditamento e all'istituzione di nuovi corsi, se non a seguito di disattivazione e soppressione almeno di un pari numero di corsi.
  • 5. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell'ordinamento che possano incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 5
(Accreditamento periodico dei corsi di studio)

  • 1. I corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR, ai fini del loro accreditamento periodico. L'accreditamento periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.
  • 2. L'accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli del requisito R3 di cui all'allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'art. 6. La verifica di tali requisiti viene effettuata mediante una valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, sulla base anche dell'attività di valutazione dei NUV.
  • 3. In caso di esito positivo della valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, la durata dell'accreditamento periodico dei corsi è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accreditamento periodico della sede. In caso criticità riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'ANVUR dispone una valutazione approfondita del corso:
    • - in caso di esito positivo, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento della sede;
    • - in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.
  • 4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi dimostri rilevanti criticità per una parte rilevante dei corsi di studio, il Ministero, sentita l'ANVUR, può altresì richiedere l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.

Art. 6
(Valutazione periodica)

  • 1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, tenuto conto di quanto previsto dal DM n. 635/2016.
  • 2. I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte dell'ANVUR, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, sono:
    • a. utilizzati ai fini dell'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto;
    • b. considerati ai fini della predisposizione del Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 19/2012.

Art. 7
(Nucleo di valutazione)

  • 1. Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV:
    • a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento inziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012);
    • b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. 19/2012);
    • c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012);
    • d. riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della L. 19 ottobre 1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c. (Rif. Art. 12, comma 2, d.lgs. 19/2012).

Art. 8
(Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale)

  • 1. In attuazione dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 è data la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DD.MM. 16 marzo 2007 nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:

    • a. il numero massimo di corsi di studio accreditabili complessivamente nel biennio per ciascun Ateneo non può essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei Corsi già accreditati nell'a.a. 2016/2017;
    • b. sono esclusi:
      • i. lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;
      • ii. Lauree Magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale;
      • iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza.
    • c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:
      • i per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe;
      • ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.

  • 2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
    • a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti;
    • b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
    • c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del Corso stesso dall'a.a. 2021/2022 nonché al fine dell'accreditamento iniziale di altri Corsi con le medesime caratteristiche nella stessa classe.

Art. 9
(Banche dati di riferimento)

  • 1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati ministeriali, contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).
  • 2. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti con apposito Decreto direttoriale.

 

Art. 10
(Disposizioni finali e transitorie)

  • 1. Il presente decreto sostituisce il DM 47/2013 e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le deroghe sui requisiti di docenza fino all'a. a. 2017/2018 di cui ai DDMM n.194 del 27.3.2015 per tutte le Università statali e non statali, e n.168 del 18.3.2016 per le sole Università non statali. Dall'a.a. 2018/19 è altresì soppresso l'articolo 3, comma 1 del D.M. 30 gennaio 2014.
  • 2. Per le sedi e i corsi di studio già sottoposti a valutazione da parte di ANVUR ai fini dell'accreditamento periodico alla data del presente decreto, ancorché non ancora pubblicata dalla stessa, secondo i criteri e gli indicatori di cui al DM n. 47/2013, si provvede all'adozione del decreto del Ministro conformemente agli esiti di tale valutazione. L'ANVUR provvede in ogni caso a graduare i giudizi già emessi anche secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 3, del presente decreto.
  • 3. Con riferimento alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439, "Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiore a Ordinamento Speciale". Per la valutazione periodica di dette Scuole, si applicano altresì gli indicatori del gruppo C e D dell'allegato E.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 12 dicembre 2016

IL MINISTRO
F.to Prof. ssa Stefania Giannini