VISTO il Cap. 1694 dello stato di previsione
della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2016
destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi
Interuniversitari;
VISTO il D.M. n. 552 del 6 luglio 2016, relativo
ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario
delle università per l'anno 2016, registrato alla Corte dei Conti
il 02/08/2016, foglio n. 3197;
VISTO in particolare l'art. 6 del predetto D.M.
n. 552 del 6 luglio 2016 con il quale vengono destinati € 5.000.000
per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani
ricercatori Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed
esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di
ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente
all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un
triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca
autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la
stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e
modalità stabiliti con decreto del Ministro;
CONSIDERATO che con il termine "stabilmente" si
fa riferimento a un impegno attivo e continuativo di almeno 30 mesi
nell'arco del triennio;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO in particolare l'art. 24, comma 2, lettera
b) e comma 3, lettera b) della predetta legge n. 240 del 2010, che
prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con
possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente,
ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non
consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri;
VISTO l'art. 24, comma 8, della medesima legge n.
240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico
spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del
medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore
confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per
cento;
VISTO l'articolo 24, comma 5, della medesima
legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, "nell'ambito delle
risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di
contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato
nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";
VISTO l'art. 29, comma 7, della medesima legge n.
240 del 2010, che, modificando l'articolo 1, comma 9, della legge
n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi
di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i
cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la
copertura di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore a tempo determinato da parte delle
università;
VISTO l'art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. n. 963
del 28 dicembre 2015, recante "Identificazione dei programmi di
ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", il
quale prevede che i vincitori del Programma per giovani ricercatori
"Rita Levi Montalcini", ai fini dell'espletamento del programma,
sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a
tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della
legge n. 240/2010;
RITENUTA la necessità di dettare disposizioni in
merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione
delle proposte e alla erogazione delle risorse a disposizione ai
sensi dell'art. 6 del predetto D.M. n. 552 del 6 luglio 2016;
DECRETA
ART. 1
Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto n. 552 del 6 luglio 2016,
si rivolge a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo
all'estero da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca
post dottorale.
Pertanto possono presentare domanda di partecipazione coloro che
sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di
esclusione:
ART.2
A valere sulle disponibilità di cui all'art. 6 del D.M. n.
552 del 6 luglio 2016, vengono banditi 24 posti da ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ART.3
Le domande devono essere presentate con riferimento alle
Università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al
bando, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito
sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it),
entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda deve
contenere tassativamente:
ART. 4
La selezione delle proposte è affidata a un Comitato composto dal
Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e
da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito
internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere
motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e
sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il Comitato
valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi
competenti in materia. Al termine della fase di valutazione
il Comitato ordina, secondo liste di priorità, una per macro-area,
tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero
quelle da finanziare in relazione allo stanziamento
disponibile.
Le liste di priorità e il risultante elenco dei 24 vincitori sono
approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero.
Successivamente, il Ministero prende contatto con i vincitori per
l'accettazione che deve avvenire entro 15 giorni e successivamente
con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato
dai candidati selezionati.
Queste ultime, entro 45 giorni, devono inviare al Ministero la
delibera del Consiglio di Amministrazione contenente l'impegno alla
stipula del contratto ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno del
Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di
supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la
richiesta.
I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso
l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della
delibera del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di
servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonché in caso
di non accettazione da parte di tutte le cinque università statali
indicate dal vincitore in ordine di preferenza in sede di
presentazione della domanda lo stesso è dichiarato decaduto. In tal
caso la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro i 12
mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del
Ministero.
Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto
ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non
potrà comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale
esterno.
Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo
e a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della
legge n. 240 del 2010.
ART. 5
Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede
al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo
accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la
corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo,
determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno
attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della
legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del
contratto, il Ministero provvederà al recupero dell'importo residuo
non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario
dell'università.
ART. 6
Entro i 90 giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno di
durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento
dell'università presso cui svolge la propria attività una
dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo
di riferimento e, al termine della durata complessiva del
contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale,
unitamente al parere espresso dal Dipartimento, è trasmessa al
Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il Dipartimento
è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto
finanziario del progetto.
Inoltre, ai sensi delll'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del
2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione,
l'università valuta il titolare del contratto stesso che abbia
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della
legge 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore
associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della
medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato
nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati dal decreto ministeriale 4
agosto 2011, n. 344.
Il Ministero, tenendo conto dei risultati relativi ai precedenti
bandi del programma "Rita Levi Montalcini", svolge un'attività di
monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi
del presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei
relativi contratti, anche al fine di verificare l'idoneità dello
strumento a perseguire obiettivi di qualità e attrattività del
sistema universitario e in previsione dell'adozione dei successivi
bandi.
ART. 7
Per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 4, non sono
previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il
controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il
controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato in
Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro
Sen. Valeria Fedeli