VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito
della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo
in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il
trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della
Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016
pubblicato sulla G.U. il 16 dicembre2016 n. 293, con
cui la Senatrice Valeria Fedeli è stata nominata
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante "Testo Unico delle Imposte sui Redditi" e, in
particolare, la lettera e), del comma 1, dell'art. 15, come
sostituita dall'articolo 1, comma 954, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede la
detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso università statali e non statali, in misura
non superiore, per le università non statali, a quella stabilita
annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre,
tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti
alle università statali";
VISTO, inoltre, il comma 955 dell'art. 1, della citata legge 28
dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette
disposizioni di cui al comma 954, lettera b), si applicano a
partire dall'anno d'imposta 2015;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a
"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.
509e, in particolare,l'art. 3 che individua i corsi di istruzione
universitaria;
VISTI il DD.MM. 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di
lauree e lauree magistrale e successive modificazioni, il
D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi di lauree
magistrali delle Professioni Sanitarie e il D.M. 19 febbraio 2009
di determinazione delle classi di lauree delle Professioni
Sanitarie;
VISTO il decreto di concerto MIUR MEF 9 dicembre 2014 n. 893,
recante "Determinazione del costo standard unitario di formazione
per studente in corso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 49", differenziando per aree disciplinari
omogenee;
VISTO l'articolo 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre
1995, n.549 e successive modificazioni, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica";
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 ai fini della graduazione
dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di
livello universitario, le università statali …valutano la
condizione economica degli iscritti …e possono tenere conto dei
differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse
aree disciplinari";
RITENUTO, altresì, di avvalersi dell'anagrafe nazionale degli
studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11
luglio 2003, n. 170 contiene i principali dati relativi agli
iscritti ai corsi di studio delle Università statali e non statali,
ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei
corsi di istruzione universitaria;
TENUTO CONTO degli importi medi delle tasse e contributi dovuti
alle università statali, in attuazione del citato articolo 15,
comma, 1, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica
917/1986;
RITENUTO, di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree
disciplinari di cui al menzionato decreto di concerto MIUR MEF
893/2014 e di prendere in considerazione, per ciascuna
area, la situazione relativa ad un livello di riferimento
rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti
dagli iscritti alle Università statali, senza tenere conto delle
riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti
condizioni economiche degli studenti;
RAVVISATA, altresì, la necessità di rendere comparabili e uniformi
le detrazioni spettanti agli studenti delle Università non statali
rispetto alle detrazioni spettanti agli studenti delle Università
statali aventi sede nella medesima zona geografica;
D E C R E T A
Art. 1
Area disciplinare corsi istruzione |
NORD |
CENTRO |
SUD E ISOLE |
Medica |
€ 3.700 |
€ 2.900 |
€ 1.800 |
Sanitaria |
€ 2.600 |
€ 2.200 |
€ 1.600 |
Scientifico-Tecnologica |
€ 3.500 |
€ 2.400 |
€ 1.600 |
Umanistico-sociale |
€ 2.800 |
€ 2.300 |
€ 1.500 |
Tipologia corsi post-laurea
Spesa massima detraibile |
NORD |
CENTRO |
SUD E ISOLE |
Corsi di Dottorato, di Specializzazione e Master Universitari di primo e di secondo livello |
€ 3.700 |
€ 2.900 |
€ 1.800 |
IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli