Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016 n. 999

Criteri di ripartizione del contributo a favore delle università non Statali per l’anno 2016

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 29.7.1991, n. 243 relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e in particolare l'articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo  Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge,  alle università  e  agli  istituti  superiori  non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a  rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2016, ammontante a € 67.405.000 al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma  di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009 n.191;

VISTO l'art.8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" emanato il 9 aprile 2001;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto legge 25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 10 milioni di Euro, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio agli studenti iscritti alle università non statali;

VISTO il DM 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006, il quale, all'art. 9 (Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute), comma 4, dispone che:

  • "al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle Università (non statali legalmente riconosciute), il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario) provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti";
  • "soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attività, possono essere concessi alle Università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 …";

VISTO l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n.80 che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.243 (finanziamento ordinario delle università non statali) e dall'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25 (istituzione delle università non statali nell'ambito della programmazione);

VISTO l'art.12, della legge 30 dicembre 2010, n.240, come modificato dall'art. 49, c. 1, lett. e) del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in cui si prevede che:

  • "Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi  di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1".
  • "Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse".
  • "Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

 

VISTO il DM 25 maggio 2011, trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011, in attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, precedentemente all'adozione della predetta legge di modifica n. 35/2012, il quale dispone a partire dall'anno 2011 l'inserimento tra le istituzioni che possono accedere ai contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, delle università telematiche "Uninettuno" e "Guglielmo Marconi";

CONSIDERATO che fra le Università non statali istituite nell'ambito del triennio di programmazione 2004-2006, hanno successivamente ottenuto una valutazione complessivamente positiva dell'ANVUR al termine del quinto anno di attività le Università  "Giustino Fortunato" (doc. 12/2012), "Pegaso" (doc. 10/2012), "San Raffaele" (doc. 5/2012), "Universitas Mercatorum" (doc. 11/2012), "Nicolò Cusano" (doc. 16/2012), " Università Telematica Unitelma Sapienza" (doc. 4/2014), "Dante Aligheri" (doc. 9/2014);

VISTA la nota prot. n. 3581 del 19 marzo 2015 dell'Università  Telematica  Pegaso, con la quale la stessa rinuncia al contributo  di cui alla legge 29.7.1991, n. 243 per il triennio 2014-2017;

CONSIDERATO che il mantenimento dei requisiti sopra indicati per le Università telematiche e per le ulteriori Università non statali ammesse a finanziamento potrà essere verificato solo a seguito del completamento del processo di accreditamento e di valutazione periodica in fase di realizzazione da parte dell'ANVUR;

RAVVISATA pertanto l'esigenza, per le Università Telematiche e per le ulteriori Università non statali che hanno ottenuto la valutazione al termine del quinto anno di attività, di procedere esclusivamente ad una assegnazione iniziale che, nelle more dei risultati che emergeranno a seguito del completamento del processo di valutazione e accreditamento periodico, tenga conto delle osservazioni espresse dall'ANVUR;

RITENUTO per tali Atenei di assicurare per l'esercizio finanziario 2016 un'assegnazione iniziale analoga a quella disposta nel 2015, ridotta in misura proporzionale alle risorse complessivamente disponibili;

VISTI gli art. 2 del DM 21 settembre 2011 (registrato dalla Corte dei conti il 28 ottobre 2011, reg. 13, fgl. 109) relativo alla istituzione della Università non statale "Link Campus" e l'art. 3, comma 4, del DM 14 febbraio 2014 (registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2014, fgl. 2147) relativo alla istituzione della Università non statale "Humanitas", con i quali si dispone che dalla istituzione di tali Atenei non possono derivare oneri a carico dello Stato e considerato che pertanto per tali Atenei non può essere disposta alcuna assegnazione;

CONSIDERATO che per l'esercizio 2016 si ritiene di procedere alla attribuzione della quota premiale coerentemente con le modalità utilizzate per le università statali, mantenendo la percentuale della suddetta quota al 20% delle risorse disponibili;

VISTO l'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha stabilito che al fine  di  semplificare  il  sistema  di  finanziamento  delle università  statali  e  non  statali,  a  decorrere   dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari  destinati  dallo  Stato  per  le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge  24 dicembre 1993, n. 537, ((e  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  245,)) concernenti   la   programmazione   dello   sviluppo   del    sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma  1,  del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.  170,  concernente  il  Fondo  per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva  competenza, calcolata  sulla  base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente  nel  Fondo  per  il finanziamento ordinario delle università statali  e  nel  contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,  n.  243,  alle università non statali legalmente riconosciute;

VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827, relativo alle Linee generali d'indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 2013 - 2015";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016, relativo alle Linee generali di indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 2016-2018;

VISTO che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR;

RITENUTO di procedere al riparto del Fondo per le borse post-lauream secondo analoghe modalità utilizzate per le università statali;

VISTO il DM  29 dicembre 2014, n. 976 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo  per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;

VISTO l'art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in attuazione del quale,  al fine di contribuire alle spese sostenute dalle Università per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione mediche, è stanziato per il 2016 l'importo di € 100.000;

SENTITA l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;

RITENUTA la necessità di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università non statali del predetto fondo;

DECRETA

Art. 1

L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a € 67.405.000, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge n. 243/91, in premessa citata e ripartito secondo i  criteri previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5. La somma destinata alla Libera Università di Bolzano, tenendo conto del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, viene accantonata in bilancio e resa indisponibile.

Art. 2

L'importo di € 44.036.000 è destinato ai seguenti interventi:

  • a) € 31.764.159 destinati globalmente agli Atenei non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelli di cui alle successive lettere b) e c), in misura proporzionale alla quota di contributo per il funzionamento ordinario attribuita agli stessi nell'esercizio 2015, al netto di quanto attribuito nel medesimo anno per interventi straordinari o una tantum, dell'importo assegnato quale rimborso degli esoneri delle tasse e dei contributi degli studenti e dell'importo attribuito a fini premiali;
  • b) € 1.280.000 destinati per un importo di € 640.000 per ciascuna istituzione alle Università telematiche "Uninettuno" e "Guglielmo Marconi";
  • c) € 266.000 destinati rispettivamente per un importo di € 38.000 per l'Università telematica "Giustino Fortunato", € 38.000 "Università telematica San Raffaele", € 38.000 "Universitas telematica Mercatorum", € 76.000 "Università telematica Nicolò Cusano, € 38.000 per "Università telematica Unitelma Sapienza" e € 38.000 per "Università per stranieri Dante Alighieri";
  • d) € 10.000.000 di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 268/02 in premessa citata, destinati a ciascun Ateneo di cui alla lettera a) quale importo massimo per la compensazione del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall'incremento degli esoneri totali riconosciuti nell'anno accademico 2014/2015 rispetto a quelli concessi nell'anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi. Il rimborso delle tasse e dei contributi universitari è determinato per ciascuno studente esonerato in applicazione del DPCM 9.4.2001 di cui alle premesse, come segue:
    • per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative alla condizione economica, si tiene conto dell'importo medio delle tasse e dei contributi per studente in corso nell'esercizio finanziario precedente ridotto del 20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;
    • per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene conto dell'importo determinato nell'anno accademico in corso per ciascuna tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati.
  • e) € 625.841 quale importo da ripartire in relazione ai risultati della programmazione triennale delle Università 2013-2015 ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera b) e comma 6 lettera a) del DM 15 ottobre 2013, n. 827.
  • f) 100.000 ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 come contributo alle spese sostenute dalle Università per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione mediche.

 

Le eventuali somme non utilizzate di cui alle lett. d) ed f) sono ripartite secondo quanto indicato alla lett. a).

 

Art. 3

L'importo di € 11.184.000, pari a circa il 20% delle risorse disponibili al netto della quota destinata agli interventi di cui all'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinato a fini premiali agli atenei di cui all'articolo 2, lettera a) sulla base dei criteri e delle modalità  di cui all'allegato 1 e per le percentuali di seguito indicate:

  • a) 65% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004 - 2011);
  • b) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento;
  • c) 7% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento alla componente internazionale;
  • d) 8% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento al numero di studenti regolari che hanno acquisito almeno 20 CFU.

 

Art. 4

L'importo di € 11.485.000 è destinato agli interventi di cui all'art.60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare:

  • 1. € 8.285.000 per le Borse post lauream, di cui non più del 10% per gli assegni di ricerca, secondo i criteri di cui all'allegato 2;
  • 3. € 2.500.000 per il Fondo per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti da ripartire secondo criteri definiti con il DM 29 dicembre 2014, n. 976, limitatamente agli Atenei di cui all'articolo 2, lettera a);
  • 3. € 700.000 per la quota dell'anno 2016 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2016 - 2018, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 635/2016.

Art. 5

L'importo di € 700.000 è riservato, a seguito di richiesta inviata al Ministero, a interventi straordinari caratterizzati da una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione, nonché destinati alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale. Eventuali somme non utilizzate sono ripartite secondo quanto indicato dall'art. 2, lett. a).

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Registrato dalla Corte dei Conti il 30 dicembre 2016, foglio 4622
Roma, 29 dicembre 2016

IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli