VISTA la legge 29.7.1991, n. 243 relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e in particolare l'articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;
VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2016, ammontante a € 67.405.000 al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009 n.191;
VISTO l'art.8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" emanato il 9 aprile 2001;
VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto legge 25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 10 milioni di Euro, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio agli studenti iscritti alle università non statali;
VISTO il DM 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006, il quale, all'art. 9 (Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute), comma 4, dispone che:
VISTO l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n.80 che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.243 (finanziamento ordinario delle università non statali) e dall'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25 (istituzione delle università non statali nell'ambito della programmazione);
VISTO l'art.12, della legge 30 dicembre 2010, n.240, come modificato dall'art. 49, c. 1, lett. e) del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in cui si prevede che:
VISTO il DM 25 maggio 2011, trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011, in attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, precedentemente all'adozione della predetta legge di modifica n. 35/2012, il quale dispone a partire dall'anno 2011 l'inserimento tra le istituzioni che possono accedere ai contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, delle università telematiche "Uninettuno" e "Guglielmo Marconi";
CONSIDERATO che fra le Università non statali istituite nell'ambito del triennio di programmazione 2004-2006, hanno successivamente ottenuto una valutazione complessivamente positiva dell'ANVUR al termine del quinto anno di attività le Università "Giustino Fortunato" (doc. 12/2012), "Pegaso" (doc. 10/2012), "San Raffaele" (doc. 5/2012), "Universitas Mercatorum" (doc. 11/2012), "Nicolò Cusano" (doc. 16/2012), " Università Telematica Unitelma Sapienza" (doc. 4/2014), "Dante Aligheri" (doc. 9/2014);
VISTA la nota prot. n. 3581 del 19 marzo 2015 dell'Università Telematica Pegaso, con la quale la stessa rinuncia al contributo di cui alla legge 29.7.1991, n. 243 per il triennio 2014-2017;
CONSIDERATO che il mantenimento dei requisiti sopra indicati per le Università telematiche e per le ulteriori Università non statali ammesse a finanziamento potrà essere verificato solo a seguito del completamento del processo di accreditamento e di valutazione periodica in fase di realizzazione da parte dell'ANVUR;
RAVVISATA pertanto l'esigenza, per le Università Telematiche e per le ulteriori Università non statali che hanno ottenuto la valutazione al termine del quinto anno di attività, di procedere esclusivamente ad una assegnazione iniziale che, nelle more dei risultati che emergeranno a seguito del completamento del processo di valutazione e accreditamento periodico, tenga conto delle osservazioni espresse dall'ANVUR;
RITENUTO per tali Atenei di assicurare per l'esercizio finanziario 2016 un'assegnazione iniziale analoga a quella disposta nel 2015, ridotta in misura proporzionale alle risorse complessivamente disponibili;
VISTI gli art. 2 del DM 21 settembre 2011 (registrato dalla Corte dei conti il 28 ottobre 2011, reg. 13, fgl. 109) relativo alla istituzione della Università non statale "Link Campus" e l'art. 3, comma 4, del DM 14 febbraio 2014 (registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2014, fgl. 2147) relativo alla istituzione della Università non statale "Humanitas", con i quali si dispone che dalla istituzione di tali Atenei non possono derivare oneri a carico dello Stato e considerato che pertanto per tali Atenei non può essere disposta alcuna assegnazione;
CONSIDERATO che per l'esercizio 2016 si ritiene di procedere alla attribuzione della quota premiale coerentemente con le modalità utilizzate per le università statali, mantenendo la percentuale della suddetta quota al 20% delle risorse disponibili;
VISTO l'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha stabilito che al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ((e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,)) concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute;
VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827, relativo alle Linee generali d'indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 2013 - 2015";
VISTO il Decreto Ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016, relativo alle Linee generali di indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 2016-2018;
VISTO che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR;
RITENUTO di procedere al riparto del Fondo per le borse post-lauream secondo analoghe modalità utilizzate per le università statali;
VISTO il DM 29 dicembre 2014, n. 976 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
VISTO l'art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in attuazione del quale, al fine di contribuire alle spese sostenute dalle Università per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione mediche, è stanziato per il 2016 l'importo di € 100.000;
SENTITA l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;
RITENUTA la necessità di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università non statali del predetto fondo;
DECRETA
Art. 1
L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a € 67.405.000, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge n. 243/91, in premessa citata e ripartito secondo i criteri previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5. La somma destinata alla Libera Università di Bolzano, tenendo conto del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, viene accantonata in bilancio e resa indisponibile.
Art. 2
L'importo di € 44.036.000 è destinato ai seguenti interventi:
Le eventuali somme non utilizzate di cui alle lett. d) ed f) sono ripartite secondo quanto indicato alla lett. a).
Art. 3
L'importo di € 11.184.000, pari a circa il 20% delle risorse disponibili al netto della quota destinata agli interventi di cui all'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinato a fini premiali agli atenei di cui all'articolo 2, lettera a) sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1 e per le percentuali di seguito indicate:
Art. 4
L'importo di € 11.485.000 è destinato agli interventi di cui all'art.60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare:
Art. 5
L'importo di € 700.000 è riservato, a seguito di richiesta inviata al Ministero, a interventi straordinari caratterizzati da una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione, nonché destinati alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale. Eventuali somme non utilizzate sono ripartite secondo quanto indicato dall'art. 2, lett. a).
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli
DM 999 del 29/12/2016 + Allegati,1 e 2 (documento formato. pdf)
Tabella 1 - Prima assegnazione Università non statali
2016
Tabella 2 - Quota premiale Università non statali 2016
Tabella 3 - Dottorato e post lauream Università non statali
2016
Tabella 4 - Fondo giovani e mobilità internazionale Università non
statali 2016