Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016 n. 998

Criteri di ripartizione della quota premiale e dell’intervento perequativo del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali per l’anno 2016.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO lo stanziamento disponibile sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2016;

VISTO il DM n. 552 del 6 luglio 2016 (registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2016, fgl.  n. 3197) con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del predetto stanziamento;

VISTO l'art. 3 del DM n. 552 del 6 luglio 2016, il quale prevede che "€ 1.605.000.000 sono complessivamente assegnati a fini premiali ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e a fini perequativi per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale somma viene suddivisa tra le due sopraindicate finalità e assegnata alle Università e agli Istituti ad ordinamento speciale secondo criteri e modalità da definire con successivo decreto, tenuto conto che  l'intervento perequativo è prioritariamente destinato a ricondurre l'entità del FFO 2016 di ogni università entro la soglia minima del -2,25% rispetto al FFO 2015. A tal fine il riferimento è alla somma del FFO composta da quota base, quota premiale e intervento perequativo";

VISTO l'articolo 60, comma 01, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è intervenuta sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che "la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente";

VISTO l'articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che  "a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il DM n. 635 del 8 agosto 2016, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2016-2018, e in particolare l'art. 3 (programmazione finanziaria degli Atenei 2016-2018)

VISTO il DM n. 458 del 27 giugno 2015, relativo alle linee guida per la Valutazione della qualità della Ricerca (VQR) 2011 - 2014;

VISTI i risultati della VQR 2011-2014 elaborati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTA la nota del Presidente della CRUI n. 2968 del 7 dicembre 2016 con la quale si chiede "in sede di applicazione della nuova VQR…di valutare la possibilità di introdurre forme di compensazione per i prodotti non sottomessi a causa della non disponibilità degli autori";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e in particolare l'articolo 1, comma 207, con il quale è stato istituito un fondo speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per le finalità di cui ai commi da 207 a 211;

VISTO l'articolo 1, comma 212 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale  prevede che "la quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università";

CONSIDERATO che le risorse disponibili nel capitolo 1695 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2016 pari a € 38.000.000 non sono utilizzabili per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

TENUTO CONTO che le risorse disponibili pari ad € 38.000.000 sono confluite nel capitolo 1694 Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, del DM n. 552/2016 prevede che tale somma  debba essere destinata alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3 dello stesso DM;

RITENUTO pertanto di dovere definire con il presente Decreto i criteri di riparto delle risorse di cui all'art.3 del DM n. 552 del 6 luglio 2016 per l'importo complessivo di € 1.643.000.000, comprensivo delle risorse non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che in conseguenza degli eventi sismici dell'ottobre 2016 sono rimaste gravemente danneggiate le strutture delle Università di Camerino e di Macerata ed è pertanto necessario assicurare alle stesse un contributo straordinario necessario a ripristinare il corretto funzionamento delle attività di tali Atenei, a valere sulle risorse dell'anno 2016 non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'articolo 1, commi 628, 629, 630 delle Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in cui si prevede che:

628. "Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016".

629. "Con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul «Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016".

630. "Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 629 all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato".

VISTO l'art. 4 del DM n. 552 del 6 luglio 2016, il quale prevede che 30 milioni di euro sono prelevati dalle assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto alle Università e alle Istituzioni Universitarie ad ordinamento speciale secondo modalità definite con successivo decreto del Ministro;

TENUTO CONTO che tale somma è stata già versata dal Ministero nell'apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato;

RITENUTO di dovere procedere, con il presente decreto, alla individuazione degli atenei interessati, e alla definizione delle modalità di recupero delle somme in attuazione dell'articolo 1, commi 628, 629, 630 delle Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il DM n. 78 del 18 febbraio 2016 (registrato dalla Corte dei Conti il 13 maggio 2016, fgl. n. 1839), con il quale è stato definito il piano straordinario dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010, ai sensi dell'art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il quale è stato destinato agli Atenei, a valere sul FFO 2016, l'importo complessivo di € 47.000.000;

RITENUTO, in relazione ai tempi necessari allo svolgimento delle procedure di reclutamento dei ricercatori in argomento e al fine di assicurare il maggiore utilizzo delle risorse a tal fine destinate, di dovere modificare il termine previsto dall'art. 2, comma 1, del DM n. 78/2016;

ACQUISITI i pareri sui criteri di riparto della quota premiale ed intervento perequativo da parte del dell'Agenzia nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del 21 dicembre 2016, del Consiglio Universitario Nazionale del 21 dicembre 2016, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 22 dicembre 2016 e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 23 dicembre 2016;

D E C R E T A

Art. 1 - Assegnazioni destinate per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO)

€ 1.433.000.000, pari a circa il 20% del totale delle risorse disponibili vengono assegnati a fini premiali. Tale somma è assegnata secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 1, per € 1.416.500.000 tra le Università e per € 16.500.000 tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale, con le percentuali di seguito indicate:

Università:
a)    65% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011 - 2014);
b)    20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento (VQR 2011 - 2014);
c)    7% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento alla componente internazionale;
d)    8% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento al numero di studenti regolari che hanno acquisito almeno 20 CFU.

Scuole Superiori ad ordinamento speciale:
a)    80% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011 - 2014);
b)    20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento (VQR 2011 - 2014).

 

Art. 2 - Assegnazioni destinate per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO)
€ 195.000.000, pari a circa il 3% del totale delle risorse disponibili, sono assegnati alle Università a fini perequativi secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 2.

Art. 3 - Interventi straordinari per gli eventi sismici del 2016
€ 15.000.000 sono destinati agli Atenei di Camerino e di Macerata, sulla base di appositi accordi di programma con tali Atenei, per assicurare il ripristino del corretto funzionamento delle attività in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel corso del 2016.

Art. 4 - Recupero "una tantum" risorse edilizia universitaria
€ 30.000.000, già versati dal Ministero nell'apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato, sono prelevati dalle somma delle assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 del DM n. 552 del 6 luglio 2016 alle Università e alle Istituzioni Universitarie ad ordinamento speciale secondo le modalità previste nell'allegato 3 al presente decreto.

Art. 5 - Assegnazioni destinate al Piano straordinario ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010 ai sensi dell'art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Il termine di cui all'art. 2, comma 1, del DM n. 78 del 18 febbraio 2016 è prorogato al 31 marzo 2017.

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Registrato dalla Corte dei Conti il 30 dicembre 2016, foglio 4623
Roma, 29 dicembre 2016

IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli