Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore
Ai Direttori e ai Presidenti
delle Accademie di Belle Arti
dei Conservatori di Musica
dell' Accademia Nazionale di Danza
dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI
e p. c.
Agli Istituti Superiori di Studi Musicali
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali AFAM
LORO SEDI
Con la presente nota, si forniscono le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dall'1/11/2017 del personale indicato in oggetto.
A)
Per il personale in possesso dei requisiti al
31/12/2011
In ossequio all'art. 1 della legge n. 243/2004, così come
modificata dalla legge n. 247/2007 e normativa in esse richiamata,
la disciplina previdenziale introdotta dalla c.d. riforma Fornero
(con riferimento sia alla pensione di vecchiaia, sia a quella di
anzianità) non si applica al personale che ha maturato (entro il 31
dicembre 2011) i requisiti per l'accesso al trattamento
pensionistico previsti dalla previgente normativa.
Ciò detto, secondo il disposto di cui alla circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica 8 marzo 2012, n. 2 e ribadito
dall'art. 2 c. 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla
legge n. 125/2013, tale personale rimane obbligatoriamente soggetto
al precedente regime di accesso e di decorrenza del trattamento
pensionistico e non può, neppure su opzione, essere assoggettato
alla nuova normativa, fatto salvo il calcolo della quota di
contributi maturata dal 2012 in avanti con il sistema contributivo
pro rata. Pertanto, in base alla previgente normativa:
A riguardo occorre precisare che per la determinazione della
predetta quota 96 i requisiti minimi devono essere posseduti sempre
al 31 dicembre 2011 e precisamente: 60 anni di età e 35 di
contribuzione, da considerarsi senza arrotondamenti, mentre l'ulteriore anno necessario per conseguire la
quota 96 può essere anche ottenuto aggregando frazioni
diverse di età e contribuzione (es: 60 anni e 4 mesi di età, 35
anni e 8 mesi di contribuzione).
Ciò premesso si rileva altresì quanto segue:
B)
Per il personale in possesso dei nuovi requisiti secondo la
normativa vigente
In applicazione della normativa pensionistica attualmente vigente
e precisamente delle disposizioni introdotte dal D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 (cd. Riforma Fornero) per il personale che non rientra nelle
fattispecie di cui alla lettera A), si indicano i requisiti vigenti
per l'anno 2017 per l'accesso alle due tipologie di trattamento
pensionistico ivi previste (pensione di vecchiaia e pensione
anticipata), ritenuto che a decorrere dall'anno 2016 i predetti
requisiti di accesso al trattamento pensionistico sono
ulteriormente incrementati di 4 mesi (in attuazione del disposto di
cui all'art. 12 comma 12 bis del D.L. n. 78/2010). Pertanto, in
base alla normativa attualmente vigente:
"Opzione donna"
L'art. 1, comma 281, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
ha previsto la possibilità di portare a conclusione la
sperimentazione di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004
fino a dicembre 2015 che consente alle lavoratrici di conseguire il
diritto a pensione di anzianità se in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del
trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30/04/1997 n. 180.
I requisiti previsti per le donne che optano per la pensione
liquidata con il sistema contributivo di cui sopra sono: anzianità contributiva pari o superiore a 35
anni ed età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi alla
data del 31 dicembre 2015, termine entro cui devono essere
soddisfatti i soli requisiti contributivi ed anagrafici per il
diritto a pensione di anzianità in regime sperimentale donna;
requisiti che consentono alle lavoratrici di accedere al
trattamento pensionistico a decorrere dal 1° novembre 2017.
Disposizioni in materia di settima
salvaguardia
Il comma 265, lett. d), dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto, per i lavoratori che
assistono figli con gravi disabilità, la possibilità di accedere al
trattamento pensionistico previgente alla riforma Fornero a
condizione che perfezionino i requisiti utili per la pensione entro
il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (settima
salvaguardia).
I soggetti quindi che avranno ricevuto la relativa certificazione
da parte dell'INPS potranno presentare la domanda di cessazione dal
servizio con decorrenza 1° novembre 2017 secondo i termini previsti
dalla presente nota (31 gennaio 2017).
Trattenimento in servizio
L'art. 1 del DL n. 90 del 24/6/2014 convertito dalla L.n.114
dell'11/8/2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consentiva
il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Non è
stato, invece, oggetto di abrogazione quanto disposto dall'articolo
509 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che
disciplina i trattenimenti in servizio finalizzati al conseguimento
della minima anzianità contributiva per accedere al trattamento
pensionistico. Pertanto nel 2017 potranno inoltrare istanza di
trattenimento in servizio, entro il 31 gennaio
2017, i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di
età entro il 31 ottobre 2017, non sono però in possesso di 20 anni
di anzianità contributiva entro la medesima data; per tale
personale, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo
fino al 70° anno di età, con delibera del Consiglio di
Amministrazione entro il 25 febbraio 2017, che
dovrà essere inserita nell'apposito campo con la funzione fornita
dal CINECA tra il 6 e l'11 marzo 2017.
Risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro
In virtù delle disposizioni di cui all''art. 72 c. 11 del D.L. n.
112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, come modificato dal
D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n.114/2014, le Istituzioni
possono risolvere unilateralmente, con decisione motivata,
esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la
funzionale erogazione dei servizi e con un preavviso di
sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano
conseguito:
Ciò premesso, le Istituzioni che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno procedere come segue:
Si precisa che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente all'1.11.2017, data d'inizio dell'a.a. 2017/2018, e dovrà essere notificato agli interessati entro e non oltre il 29 aprile 2017, in considerazione del prescritto preavviso semestrale.
Tempistica
Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle
di trattenimento in servizio oltre il limite di età (nei ristretti
limiti sopra evidenziati in cui siano ancora ammissibili) e quelle
di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il
personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento
del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n.
331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere
presentate all'istituzione di titolarità entro e non oltre
il 31 gennaio 2017; tutte le domande presentate valgono,
per gli effetti, dal 1° novembre 2017. L'eventuale rinuncia alla
domanda di cessazione è consentita esclusivamente entro la
data del 4 febbraio 2017.
Le domande di accesso al trattamento pensionistico dovranno essere
presentate all'INPS gestione ex INPDAP secondo le seguenti della
modalità, ai sensi della circolare n. 131 del 19/11/2012 del detto
Istituto previdenziale:
1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito
dell'istituto previdenziale (www.inpdap.gov.it, oppure www.inps.it
), previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite il Contact Center Integrato
(numero verde 803164);
3. presentazione telematica della domanda tramite l'assistenza
gratuita dei patronati.
Ai fini della procedibilità della domanda in questione è
necessario che la presentazione dell'istanza all'ente previdenziale
avvenga secondo le dette modalità, rimanendo esclusa qualsiasi
altra modalità. Conseguentemente, si rinnova l'invito a prestare la
massima collaborazione e a curare la tempestiva diffusione delle
nuove regole.
Entro il 25 febbraio 2017 le istituzioni dovranno
accertare la sussistenza del diritto al trattenimento in
servizio ed al trattamento pensionistico del proprio
personale e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale
diritto ai dimissionari interessati.
L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio si
intende avvenuta alla data del 4 marzo 2017 senza emissione
di un atto formale.
Dal 6 all'11 marzo 2017 attraverso il
collegamento al sito riservato, sarà effettuato l'inserimento al
sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal
servizio a qualsiasi titolo o che saranno trattenuti in servizio
oltre il limite di età a decorrere dall'1.11.2017.
Si rinnova l'invito a verificare accuratamente la situazione
anagrafica e contributiva del personale dipendente per individuare
con certezza il momento di maturazione dei requisiti che comporterà
l'applicazione della previgente o dell'attuale normativa. Si
raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine
all'evasione delle pratiche di computo, riscatto, ricongiunzione
presentate dal personale.
Con successiva nota saranno fornite le indicazioni relative alle
disposizioni pensionistiche presenti nella Legge di bilancio
2017.
Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente
correlati ai successivi adempimenti procedurali inerenti la
gestione del personale e la copertura dei posti vacanti, invitando
le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente.
Distinti Saluti
IL DIRETTORE GENERALE
Daniele LIVON